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Omaggi: nuove regole in vigore dal 13 dicembre 2014

Iva piu' generosa sugli omaggi aziendali
Per gli acquisti di beni destinati a essere omaggi a partire dal 13/12/2014 la soglia di detraibilità passa a 50 Euro dai precedenti 25,82 Euro.
Con il Decreto semplificazioni (D.Lgs. 175/2014) e' infatti stato previsto l'innalzamento da 25,82 Euro a 50,00 Euro della soglia che consente l’integrale detraibilità dell’Iva sull’acquisto dei beni destinati a essere omaggi non rientranti nell’attività d’impresa e ricompresi tra le spese di rappresentanza.
Da notare che la detrazione dell'Iva spetta anche se si tratta di prodotti alimentari o bevande, ossia beni per i quali il diritto alla detrazione e' oggettivamente escluso.

Di conseguenza:
• per gli acquisti di beni destinati ad essere omaggi “effettuati” entro il 12/12/2014 si applicheranno le vecchie regole, e dunque l’IVA sarà indetraibile per beni di importo unitario superiore ad euro 25,82;
• per gli acquisti di beni destinati ad essere omaggi “effettuati” a partire dal 13/12/2014 si applicheranno le nuove regole, dunque l’IVA sarà indetraibile per beni di importo unitario superiore ad euro 50,00.

L’efficacia dell’innalzamento della soglia per la detrazione dell’IVA sull'acquisto di beni destinati a essere omaggi ricompresi tra le spese di rappresentanza, è collegata al momento di effettuazione dell’operazione.

Imposte dirette
Per quanto riguarda le imposte dirette, mentre nessun problema si pone per l’acquisto di beni destinati ad essere omaggi effettuati a partire dal 13/12/2014, dato l’allineamento della soglia per la deducibilità integrale del costo ai fini IRES/IRPEF e la detraibilità ai fini IVA;
per l’acquisto di beni destinati ad essere omaggi effettuati entro il 12/12/2014 si prevede l’integrale deducibilità solo se hanno un imponibile di acquisto non superiore a:
- 48,08 euro, se l’Iva è al 4%;
- 45,45 euro, se l’Iva è al 10%;
- 40,98 euro, se l’Iva è al 22%.
Se si superano questi imponibili, si applicheranno le percentuali di deduzione previste dal D.M. 19.11.2008, che prevede la deduzione, nel rispetto dei requisiti di inerenza e congruità previsti per le spese di rappresentanza nel medesimo decreto, nell'anno di sostenimento e nel limite dell’importo annuo massimo ottenuto applicando ai ricavi/proventi della gestione caratteristica le seguenti percentuali:
• 1,3% con ricavi proventi gestione caratteristica fino a 10 milioni di Euro;
• 0,5% con ricavi proventi gestione caratteristica da 10 milioni di euro a 50 milioni di Euro;
• 0,1% con ricavi proventi gestione caratteristica superiori a 50 milioni di Euro.

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