Arriva, con il 2015, un nuovo aumento dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS.
Non essendoci stati provvedimenti di “blocco” analoghi a quello adottato dalla legge di stabilità 2014, l’aumento riguarderà:
- sia i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria o titolari di pensione, in ragione dell’;
- sia coloro che risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati, in ragione del 2% nel caso dei lavoratori “parasubordinati” e, addirittura, del nel caso dei professionisti “senza Cassa”.
Ricordiamo che la Gestione separata raccoglie una platea eterogenea di lavoratori; in particolare, collaboratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione che apportano solo lavoro, venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali, nonché lavoratori autonomi professionali, titolari di partita IVA, tenuti ad iscriversi alla Gestione di cui si tratta, invece che ad una Cassa di previdenza professionale, allorquando:
- esercitino attività non subordinate all’iscrizione ad appositi Albi;
- pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, siano esclusi dal versamento contributivo alle Casse di categoria, in base ai rispettivi regolamenti.
Ai fini della contribuzione, detti lavoratori vengono tradizionalmente distinti in due categorie, caratterizzate dall’applicazione (sino al massimale comunicato ogni anno dall’INPS) di differenti aliquote contributive:
- soggetti iscritti alla sola Gestione separata INPS e non pensionati;
- soggetti iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione.
All’interno di tali categorie, in relazione alle modalità di riparto dell’onere contributivo e al soggetto obbligato al versamento della contribuzione, è, poi, ulteriormente possibile distinguere tra:
- lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione, venditori a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, per i quali l’obbligo di versamento dei contributi è posto in capo al committente o associante, sia per la quota a carico dello stesso (pari, rispettivamente, a 2/3 o al 55%), sia per la quota a carico del lavoratore (pari, rispettivamente, ad 1/3 o al 45%);
- professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria, sui quali grava per intero l’onere contributivo e l’obbligo di provvedere ai versamenti, fatta salva la facoltà di addebitare in fattura al committente una rivalsa pari al 4% dei compensi lordi.
Con riferimento all’anno 2014, la L. 147/2013 – intervenendo sulla progressione degli aumenti delle aliquote stabilita dall’art. 1, comma 79, della L. 247/2007 – aveva disposto, per i soggetti iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria o pensionati, l’incremento “accelerato” dell’aliquota previdenziale al (rispetto al 20% del 2013), mentre, accogliendo le richieste dei professionisti, per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti esclusivamente alla Gestione separata, aveva mantenuto l’aliquota del 27%, già vigente nel 2013. L’aumento contributivo dal 27% al 28%, previsto dal citato articolo, aveva, dunque, avuto luogo per gli altri soggetti non assicurati presso altre Gestioni, né pensionati.
Ora, con riferimento al 2015, gli aumenti L. 247/2007 riguarderanno tutti. Più precisamente, per i soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, l’aliquota contributiva previdenziale passerà dal 22% al 23,5%.
Nell’ambito della categoria degli iscritti alla sola Gestione separata e non pensionati, invece:
- per i co.co.pro./co.co.co., gli associati in partecipazione e, comunque, i soggetti non titolari di partita IVA, l’aliquota contributiva previdenziale aumenterà dal 28% al 30%, cui si aggiungerà, come di consueto, il contributo dello 0,72%, destinato alle prestazioni di maternità, ANF, malattia e congedo parentale;
- dopo un anno di “pausa”, i lavoratori autonomi titolari di partita IVA si troveranno ad affrontare un aumento di ben 3 punti percentuali, con il passaggio da un’aliquota previdenziale del 27% ad una del, con aggiunta, anche in tal caso, dello 0,72% a titolo assistenziale.
In virtù del principio di “cassa allargata” art. 51, comma 1 del TUIR, l’aumento non riguarderà – continuando ad applicarsi le “vecchie” aliquote del 22% o del 28,72% – i compensi dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014, se corrisposti fino al 12 gennaio 2015 compreso. Per tutti gli altri iscritti, i cui redditi non siano assimilati al lavoro dipendente, le nuove misure scatteranno, per contro, con riferimento ai compensi percepiti sin dal 1° gennaio del nuovo anno, anche se relativi ad anni precedenti.
Non essendoci stati provvedimenti di “blocco” analoghi a quello adottato dalla legge di stabilità 2014, l’aumento riguarderà:
- sia i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria o titolari di pensione, in ragione dell’;
- sia coloro che risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati, in ragione del 2% nel caso dei lavoratori “parasubordinati” e, addirittura, del nel caso dei professionisti “senza Cassa”.
Ricordiamo che la Gestione separata raccoglie una platea eterogenea di lavoratori; in particolare, collaboratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione che apportano solo lavoro, venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali, nonché lavoratori autonomi professionali, titolari di partita IVA, tenuti ad iscriversi alla Gestione di cui si tratta, invece che ad una Cassa di previdenza professionale, allorquando:
- esercitino attività non subordinate all’iscrizione ad appositi Albi;
- pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, siano esclusi dal versamento contributivo alle Casse di categoria, in base ai rispettivi regolamenti.
Ai fini della contribuzione, detti lavoratori vengono tradizionalmente distinti in due categorie, caratterizzate dall’applicazione (sino al massimale comunicato ogni anno dall’INPS) di differenti aliquote contributive:
- soggetti iscritti alla sola Gestione separata INPS e non pensionati;
- soggetti iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione.
All’interno di tali categorie, in relazione alle modalità di riparto dell’onere contributivo e al soggetto obbligato al versamento della contribuzione, è, poi, ulteriormente possibile distinguere tra:
- lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione, venditori a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, per i quali l’obbligo di versamento dei contributi è posto in capo al committente o associante, sia per la quota a carico dello stesso (pari, rispettivamente, a 2/3 o al 55%), sia per la quota a carico del lavoratore (pari, rispettivamente, ad 1/3 o al 45%);
- professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria, sui quali grava per intero l’onere contributivo e l’obbligo di provvedere ai versamenti, fatta salva la facoltà di addebitare in fattura al committente una rivalsa pari al 4% dei compensi lordi.
Con riferimento all’anno 2014, la L. 147/2013 – intervenendo sulla progressione degli aumenti delle aliquote stabilita dall’art. 1, comma 79, della L. 247/2007 – aveva disposto, per i soggetti iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria o pensionati, l’incremento “accelerato” dell’aliquota previdenziale al (rispetto al 20% del 2013), mentre, accogliendo le richieste dei professionisti, per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti esclusivamente alla Gestione separata, aveva mantenuto l’aliquota del 27%, già vigente nel 2013. L’aumento contributivo dal 27% al 28%, previsto dal citato articolo, aveva, dunque, avuto luogo per gli altri soggetti non assicurati presso altre Gestioni, né pensionati.
Ora, con riferimento al 2015, gli aumenti L. 247/2007 riguarderanno tutti. Più precisamente, per i soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, l’aliquota contributiva previdenziale passerà dal 22% al 23,5%.
Nell’ambito della categoria degli iscritti alla sola Gestione separata e non pensionati, invece:
- per i co.co.pro./co.co.co., gli associati in partecipazione e, comunque, i soggetti non titolari di partita IVA, l’aliquota contributiva previdenziale aumenterà dal 28% al 30%, cui si aggiungerà, come di consueto, il contributo dello 0,72%, destinato alle prestazioni di maternità, ANF, malattia e congedo parentale;
- dopo un anno di “pausa”, i lavoratori autonomi titolari di partita IVA si troveranno ad affrontare un aumento di ben 3 punti percentuali, con il passaggio da un’aliquota previdenziale del 27% ad una del, con aggiunta, anche in tal caso, dello 0,72% a titolo assistenziale.
In virtù del principio di “cassa allargata” art. 51, comma 1 del TUIR, l’aumento non riguarderà – continuando ad applicarsi le “vecchie” aliquote del 22% o del 28,72% – i compensi dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014, se corrisposti fino al 12 gennaio 2015 compreso. Per tutti gli altri iscritti, i cui redditi non siano assimilati al lavoro dipendente, le nuove misure scatteranno, per contro, con riferimento ai compensi percepiti sin dal 1° gennaio del nuovo anno, anche se relativi ad anni precedenti.