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Dal 2015, operativa la presunzione contro le false partite IVA

Il meccanismo introdotto dalla L. 92/2012 è pienamente applicabile

Tra le novità 2015 in materia di lavoro, ve ne sono alcune che derivano da disposizioni che, pur emanate negli anni scorsi, solo da quest’anno possono considerarsi definitivamente operative.

È il caso della presunzione per il contrasto delle “false partite IVA” L. 92/2012, pienamente utilizzabile solo dal 1° gennaio 2015: è, infatti, solo da questa data che tutti gli indici necessari per far scattare il meccanismo presuntivo sono divenuti concretamente verificabili dagli ispettori. Come si ricorderà, la legge citata:
- ha lasciato inalterati i generali criteri di qualificazione dei rapporti di lavoro e, quindi, la possibilità di ricondurre le prestazioni rese da titolari di partita IVA nell’alveo della collaborazione coordinata e continuativa o del lavoro subordinato in applicazione del regime probatorio ordinario, ossia previo accertamento, con onere della prova a carico degli organi di vigilanza o del lavoratore, dell’esistenza nei fatti non dell’autonomia art. 2222 c.c., ma, rispettivamente, del coordinamento con il committente o dell’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro;
- con riferimento alle attività a limitato contenuto professionale, svolte da soggetti a basso reddito e non diversamente tutelati dall’ordinamento, ha introdotto una presunzione legale che, al ricorrere di determinati presupposti – considerati “spie” dell’inesistenza di un rapporto di lavoro genuinamente e “puramente” autonomo – consente di procedere, senza ulteriori accertamenti, alla riqualificazione del rapporto a partita IVA in co.co.co. ovvero, in mancanza di specifico progetto, direttamente in rapporto di lavoro dipendente, addossando al committente l’onere della prova contraria.

Alla luce della suesposta ratio legislativa, dalla presunzione sono state espressamente escluse:
- sia le prestazioni che richiedano elevate competenze teoriche o capacità tecnico-pratiche e, al contempo, siano svolte da soggetti titolari di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore alla soglia fissata per legge;
- sia le prestazioni rese dagli iscritti agli ordini professionali di cui al DM 20 dicembre 2012 (tra cui l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) o, in generale, dagli iscritti in elenchi tenuti da una P.A., subordinatamente al superamento di un esame di Stato o, comunque, alla verifica, da parte di uno specifico organo, di determinate condizioni (si rinvia alla Scheda di aggiornamento 1/2013).

Il legislatore ha, poi, previsto un periodo transitorio, fino al 18 luglio 2013, per i rapporti in corso al 18 luglio 2012 (entrata in vigore della L. 92/2012). Per i rapporti instaurati successivamente a tale data, la norma risultava, invece, teoricamente applicabile sin da subito. Tuttavia, le caratteristiche di degli indici presuntivi contemplati – da verificare “a posteriori” in un determinato arco temporale, senza possibilità di considerare periodi anteriori al 18 luglio 2012 – hanno determinato, anche per questi rapporti, una notevole attenuazione dell’impatto immediato dell’innovazione, differendone l’effettiva operatività.

Come chiarito anche nella circ. Min. Lavoro n. 32/2012, infatti, per il ricorso alla presunzione di “fittizietà” della partita IVA, è richiesta la sussistenza di “almeno due” dei seguenti presupposti:
- durata della collaborazione con il medesimo committente superiore a 8 mesi annui (almeno 241 giorni anche non consecutivi), da accertare avendo riguardo a 2 anni “civili” consecutivi, ossia 2 periodi “completi” dal 1° gennaio al 31 dicembre, precedenti allo svolgimento della verifica;
- importo del corrispettivo derivante dalla collaborazione superiore all’ dei corrispettivi complessivamente fatturati dal lavoratore per lo svolgimento di attività autonome in un arco temporale di 2 anni “solari” consecutivi – vale a dire 2 periodi di 365 giorni non necessariamente coincidenti con l’anno civile, computati retroattivamente rispetto alla data della verifica – ovvero di 2 anni “civili” consecutivi, nel caso in cui tale condizione venga fatta valere unitamente a quella della durata di cui sopra;
- disponibilità di una postazione fissa presso una delle sedi del committente.

Da tale quadro è derivato che, ai fini dell’applicabilità della presunzione, la verifica del presupposto del fatturato – se fatto valere insieme al presupposto organizzativo (postazione fissa di lavoro) – è stata possibile dal 18 luglio 2014. Poiché, però, per l’accertamento della sussistenza, o meno, del presupposto della durata, così come del presupposto del fatturato – se fatto valere unitamente al criterio temporale – occorre avere a disposizione 2 anni “civili” consecutivi “pieni” anteriori all’accesso, detti presupposti sono divenuti concretamente verificabili (in relazione ai periodi 1° gennaio-31 dicembre degli anni 2013 e 2014) soltanto dal 1° gennaio 2015. Ecco, quindi, da tale data, la piena entrata a regime della presunzione, con possibilità, per gli organi ispettivi, di utilizzare anche le “combinazioni” criterio temporale-criterio organizzativo/criterio temporale-criterio reddituale. Il tutto risulta, invece, ancora spostato di un anno per i rapporti in essere al 18 luglio 2012.

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