La maggioranza esclude il socio di srl
Secondo la prevalente ricostruzione, la clausola statutaria che prevede ipotesi di esclusione dei soci dalla srl può essere introdotta a maggioranza
/ Giovedì 07 maggio 2015
L’art. 2473- c.c. disciplina, con poche ed essenziali indicazioni, l’istituto dell’esclusione del socio di. Si stabilisce che l’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni in materia di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. Le cause di esclusione del socio, quindi, sono costruite come una categoria “aperta”, i cui confini e il cui contenuto sono rimessi all’autonomia statutaria, la quale, tuttavia, incontra un duplice limite: devono configurarsi cause di esclusione specifiche; l’esclusione deve essere in ogni caso fondata su una giusta causa.
Ad oggi l’attenzione della giurisprudenza e della dottrina si è principalmente concentrata sull’individuazione di quali possano essere le cause di esclusione del socio caratterizzate dai connotati normativamente richiesti, nonché sulle migliori soluzioni attraverso le quali l’autonomia privata possa sopperire alla mancanza di qualsiasi indicazione in ordine all’organo competente a deciderein materia e al procedimento di esclusione. Minore attenzione è stata, invece, riservata alla questione della possibilità o meno di introdurre una clausola di esclusione dei soci dalla srl a maggioranza.
Secondo una prima ricostruzione, sarebbe il diritto di ciascun socio alla permanenza nell’ente a imporre l’unanimità dei consensi. Questa soluzione è stata anche desunta dal divieto di esclusione del diritto di opzione nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale art. 2481- comma 1 c.c. Tale impostazione, inoltre, troverebbe alcune conferme anche sul piano comparatistico.
Decisamente prevalente, peraltro, è l’opinione che reputa ammissibile l’introduzione di simile clausola a maggioranza (. Trib. Milano 24 maggio 2007). A rilevare sarebbe l’eccezionalità del principio unanimistico nel governo societario e l’incidenza avuta su tale profilo generale dalla riforma del diritto societario, che ha offerto ampio e inequivoco riconoscimento al potere della maggioranza in una serie emblematica di ipotesi relative a tutte le società di capitali: ci si riferisce, in particolare, alla revoca dello stato di liquidazione, alla trasformazione eterogenea e all’inserimento nello statuto di una clausola compromissoria. Impostazione, peraltro, “bilanciata” dal riconoscimento ampio del diritto di recesso quale soluzione potenzialmente in grado di attenuare le tensioni tra soci inevitabilmente correlate a un eventuale potere di veto.
Tale soluzione è stata recentemente ribadita dal decreto 22 dicembre 2014 del Tribunale di Milano. Si è osservato, infatti, come in un contesto di chiaro favore verso la ricerca di forme di massima funzionalità dei processi decisionali, il problema da porsi sia quello di individuarne una convincente linea di confine; problema di particolare complessità nelle srl caratterizzate da un’amplissima facoltà discrezionale dei soci. Tuttavia, osserva il Tribunale di Milano, anche in tale tipo societario appare possibile individuare una chiara linea guida rappresentata dall’espressa limitazione della necessità del consenso unanime ai soli fini della modifica dei particolari diritti dei soci art. 2468 c.c. (peraltro “salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo” e legittimando il recesso solo in caso di modifica “rilevante”).
Passando dal contesto generale al profilo di specifico interesse dell’introduzione della clausola di esclusione del socio, poi, si osserva come sia la tipicità della stessaa segnare con chiarezza il riconoscimento da parte del legislatore della piena inerenza di eventuali previsioni in materia rispetto a legittime esigenze di gestione dell’ente societario in funzione della migliore realizzazione della causa di un contratto che pure è caratterizzato dal peculiare rilievo della “persona” del socio. E, quindi, a fronte delle considerazioni di carattere generale, è reputata non revocabile in dubbio l’ammissibilità di un’introduzione a maggioranza di clausole in materia volte, nel perseguimento di un interesse comune, a disciplinare una situazione che potrebbe in futuro riguardare un qualunque socio.
Piuttosto, conclude il Tribunale di Milano, è essenziale una puntuale verifica dell’effettiva corrispondenza delle previsioni rispetto alle indicazioni legislative. Corrispondenza esclusa, nel caso di specie, dall’estrema genericità della seguente previsione: è escluso il socio che, “senza il consenso degli altri soci, eserciti per conto proprio o altrui un’attività contraria con quella della società ovvero svolga o tenti di svolgere comunque attività che, di fatto, ostacoli quella sociale e/o ponga in essere atti tali da ostacolare, o differire, i contenuti realizzativi delle iniziative sociali rispetto a quanto formalmente deliberato dagli organi sociali competenti e/o le renda comunque più gravose e/o dissimili, il tutto direttamente o a mezzo di soggetti interposti”.
Si tenga presente, infine, che in dottrina è stata anche proposta la soluzione di ammettere l’introduzione a maggioranza della clausola in questione sterilizzandone l’efficacia nei confronti del socio già titolare della quota al momento dell’introduzione e non consenziente rispetto ad essa.