Per i commercialisti amministratori di condominio c’è l’obbligo di formazione
Se il corso per amministratori di condominio è accreditato dal CNDCEC, si maturano anche CFP
Il CNDCEC ha pubblicato ieri il Pronto Ordini n. 77/2015 in materia di amministrazione di condominio e conseguenti obblighi di formazione e aggiornamento.
Il Pronto Ordini ha chiarito, in via preliminare, che l’attività di amministrazione di condomini rientra a pieno titolo tra le attività tipiche della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. E ha, inoltre, precisato che gli iscritti all’Albo che assumono l’incarico di amministratore di condominio sono tenuti agli obblighi di formazione previsti dalla legge dell’11 dicembre 2012 n. 220 di riforma del condominio.
L’art. 71- delle disposizioni per l’attuazione del codice civile – introdotto dall’art. 25 della L. 11 dicembre 2012 n. 220 – prevede, infatti, che possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro che “hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale” (lett. g), con la sola esclusione:
- degli amministratori nominati tra i condomini dello stabile;
- di quanti hanno svolto l’attività di amministratore di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti all’entrata in vigore della riforma. In tal caso, però, resta fermo l’obbligo di formazione periodica.
- degli amministratori nominati tra i condomini dello stabile;
- di quanti hanno svolto l’attività di amministratore di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti all’entrata in vigore della riforma. In tal caso, però, resta fermo l’obbligo di formazione periodica.
I corsi accreditati dal CNDCEC consentono di maturare anche CFP
In merito alle modalità di svolgimento della formazione degli amministratori di condominio è stato emanato il decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 13 agosto 2014. Sul punto, il Pronto Ordini n. 77/2015 chiarisce che se il corso di formazione o di aggiornamento per gli amministratori di condominio è accreditato dal CNDCEC, su richiesta dell’Ordine territorialmente competente, gli iscritti all’Albo possono adempiere all’obbligo di formazione in materia di amministrazione condominiale e acquisire contestualmente crediti formativi professionali.