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In Gazzetta la «smaterializzazione» del DURC

In Gazzetta la «smaterializzazione» del DURC

Pubblicato il DM che disciplina la nuova procedura telematica in materia
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Come annunciato nei giorni scorsi, è stato pubblicato sulla G.U. n. 125 di ieri, 1° giugno 2015, il DM 30 gennaio 2015, che regolamenta la “semplificazione” in materia di , disciplinando la procedura telematica che, una volta divenuta pienamente operativa, consentirà agli interessati di accedere, con un semplice “clic”, all’archivio degli Istituti di previdenza e delle Casse edili e ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva:
- in formato , da stampare in azienda;
- avente una validità di 120 giorni;
- utile per ogni finalità prevista dalla legge (nell’ambito degli appalti pubblici e nei lavori privati dell’edilizia, ai fini del rilascio dell’attestazione SOA, dell’accesso a finanziamenti e sovvenzioni e della fruizione di benefici normativi e contributivi), in sostituzione, fatte salve alcune eccezioni, dell’attuale Documento unico di regolarità contributiva.
Si tratta della “smaterializzazione” del prevista dall’art. 4 del DL 34/2014, una vera e propria “riforma” destinata a costituire, nelle intenzioni del Governo, una tappa fondamentale nel percorso verso la modernizzazione dei rapporti tra P.A., cittadini e imprese, nel segno dell’efficienza e del risparmio.
Nell’attuare tale disposizione, nel rispetto dei criteri ivi contemplati, il DM 30 gennaio 2015 abroga tutte le disposizioni di legge ritenute incompatibili, tra cui il principale normativo, di carattere generale, in materia di DURC, costituito dal DM 24 ottobre 2007.
Riprendendone, a grandi linee, la struttura in relazione alla nuova “verifica della regolarità contributiva in tempo reale”, esso individua, innanzitutto, i soggetti abilitati alla verifica e i soggetti sottoposti alla stessa.
Tra i primi, vengono fatti rientrare i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 207/2010, ossia tutti i soggetti, pubblici e non, tenuti ad applicare il “Codice dei contratti pubblici” (stazioni appaltanti, amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori, ecc.), gli organismi di attestazione SOA, le concedenti i titoli abilitativi edilizi di cui all’art. 90, comma 9 del DLgs. 81/2008, le stesse imprese e i lavoratori autonomi, in relazione alla propria posizione contributiva, o, previa delega delle imprese o dei lavoratori medesimi, chiunque vi abbia interesse, le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati (art. 1).
I soggetti per i quali è prevista la verifica della regolarità contributiva tramite la nuova procedura sono, invece, individuati nei datori di lavoro e nei lavoratori autonomi per i quali è richiesto il possesso del (art. 2).
Detta verifica è attivata – dispone l’art. 6 – dai soggetti di cui all’art. 1, in possesso di specifiche credenziali, tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’, dell’INAIL e, per le imprese classificate o classificabili nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, delle Casse edili – operanti in integrazione e riconoscimento reciproco – indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.
L’esito positivo della medesima – che genera, come anticipato, un Documento in formato pdf, con validità di 120 giorni dalla data di effettuazione – richiede la sussistenza dei “requisiti di regolarità” di cui all’art. 3, che fa riferimento, al comma 1, ai pagamenti dovuti dall’impresa per i lavoratori subordinati e per quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché ai pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello della verifica, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
Nei successivi commi 2 e 3, il medesimo articolo individua le cause non ostative, pur in presenza di inadempienze contributive, alla verifica della regolarità (rateizzazioni concesse dagli Istituti di previdenza o dagli Agenti della riscossione, sospensioni dei pagamenti in forza di disposizioni legislative, ecc.), generalizzando il criterio dello “scostamento non grave”, ad oggi previsto solo in sede di partecipazione a gare d’appalto.
Si prevede, in particolare, che la regolarità sussiste anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e somme versate, con riferimento a ciascuna gestione, non superiore a 150 euro, comprensivi di eventuali accessori.
Qualora, invece, non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, gli Istituti e le Casse edili trasmetteranno, tramite , all’interessato o al soggetto delegato art. 1 della L. 12/1979 (consulente del lavoro, avvocato, dottore commercialista) l’invito a sanare le omissioni rilevate entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica. La regolarizzazione nei termini genererà il Documento in formato pdf di cui sopra. In mancanza, sarà comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione la “risultanza negativa della verifica”, con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità (art. 4).
Resta ferma la particolare disciplina dei requisiti necessari per accedere ai benefici normativi e contributivi di cui all’art. 1, comma 1175 della L. 296/2006, consistenti – analogamente a quanto previsto sinora – nell’assenza di violazioni non soltanto di natura previdenziale, ma anche di determinate norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro, individuate dall’Allegato A del DM 30 gennaio 2015, con obbligo del datore di lavoro di trasmettere alla DTL una specifica autocertificazione al riguardo (art. 8).
Ai sensi dell’art. 10, le disposizioni “procedurali” del DM 30 gennaio 2015 diventeranno efficaci decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. Tale durata prolungata della vacatio legis si spiega alla luce della considerazione (contenuta nelle premesse del decreto) della complessità degli interventi di implementazione degli applicativi necessari per la messa a punto della procedura.
Sembrerebbero, invece, operative sin da subito (salvo diverse indicazioni ministeriali) le norme, di carattere “sostanziale”, di cui ai sopra richiamati artt. 3, commi 2 e 3, e 8. 
Ancora diversa è, poi, la sorte delle specifiche tipologie di DURC elencate dall’art. 9 (tra cui il DURC emesso in presenza di crediti certificati verso la P.A.), per le quali sono mantenute ferme, in via transitoria e, comunque, non oltre il 1° gennaio 2017, le modalità di rilascio sinora vigenti.
Il medesimo periodo transitorio è altresì previsto con riguardo alle ipotesi in cui la nuova verifica non sia possibile per l’assenza delle necessarie informazioni negli archivi di INPS, INAIL e Casse edili. 

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