PERDITE
SU CREDITI: DISCIPLINA FISCALE
In
questa Circolare
- Deducibilità delle perdite su crediti
- Perdite su crediti derivanti da cancellazione di crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili
Le norme fiscali
contengono criteri ad hoc per regolare le modalità con cui gli oneri
derivanti dalla gestione dei crediti devono concorrere al reddito ai
fini fiscali.
La disciplina è
contenuta principalmente nell’art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986 che
regola i requisiti per la deducibilità, senza limiti, degli oneri
derivanti dalla mancata esigibilità di crediti, o di parte di essi,
divenuta «definitiva» e nel successivo art. 106, Tuir che prevede
una misura forfettaria di deducibilità degli oneri derivanti dalla
inesigibilità dei crediti che è «potenziale».
Tali norme sono
state recentemente modificate prima dall’art. 33, co. 5, D.L.
83/2012 che, intervenendo sul predetto art. 101, co. 5, Tuir ha
introdotto alcune ipotesi in presenza delle quali tali elementi
possono considerarsi realizzati e poi dall’art. 1, co. 158 - 161,
L. 147/2013 che è intervenuto sull’art. 106 ridisegnando, tra le
altre cose la disciplina della deducibilità ai fini Ires delle
perdite e svalutazioni dei crediti per le banche e gli altri enti
finanziari, nonché per le imprese di assicurazione.
I crediti
rappresentano il diritto a ricevere un determinato ammontare sulla
base di un contratto o di altra fonte prevista per legge e, come
tali, soggiacciono al rischio di inesigibilità da parte
del debitore.
Ciò influenza non
solo la valutazione ai fini di bilancio, che deve essere effettuata
in modo idoneo a registrare tempestivamente situazioni di perdita per
inesigibilità, ma anche le scelte di gestione dei crediti
stessi, ed in particolare sulla decisione di curare in proprio la
riscossione o di affidarla a terzi, ovvero su quella di realizzare i
crediti mediante la loro cessione.
In quest’ultimo
caso, il rischio di inesigibilità rappresenta un fattore
determinante nella definizione del prezzo di cessione del credito.
Proprio perché tali
voci sono soggette a discrezionalità sono previste specifiche
norme fiscali che contengono dei criteri ad hoc per regolare le
modalità con cui gli oneri derivanti dalla gestione dei crediti
devono concorrere al reddito ai fini fiscali.
In particolare, si
tratta:
- dell’art. 101, co. 5, Tuir: indica i requisiti di natura probatoria al ricorrere dei quali sono deducibili, senza limiti, gli oneri derivanti dalla mancata esigibilità di crediti, o di parte di essi, divenuta «definitiva»;
- dell’art. 106, Tuir: stabilisce una misura forfettaria di deducibilità degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti che, se pur probabile, si presenta ancora come «potenziale».
NORME
FISCALI IN MATERIA DI PERDITE SU CREDITI
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Norma |
Cosa prevede |
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Art.
101, co. 5, Tuir
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Stabilisce
i requisiti per dedurre le perdite su crediti divenute ormai
«definitive»
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Art.
106, Tuir
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Stabilisce
le regole per dedurre, forfetariamente, le perdite su crediti
«potenziali»
|
Prima di
approfondire la materia, va fatta una doverosa segnalazione: la
disciplina fiscale delle perdite su crediti sta per essere rivisitata
ad opera del D.Lgs. sulla crescita e l’internazionalizzazione che
sta per essere emanato sulla base della legge delega di riforma (L.
23/2014).
Più precisamente,
con decorrenza dal periodo di imposta in corso all’entrata in
vigore del decreto (quindi, dal 2015) verranno introdotte alcune allo
scopo di prendere in considerazione anche gli accordi, previsti da
legislazioni di Stati esteri, che siano analoghi a quelli
disciplinati dalla legge italiana (segnatamente, dalla legge
fallimentare) in materia di sovraindebitamento e risanamento dei
debiti aziendali.
1.
Deducibilità delle perdite su crediti
Le perdite su
crediti, diverse da quelle deducibili per gli enti creditizi e
finanziari (art. 106, co. 3 Tuir), sono deducibili se risultano da
elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti,
se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso
un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi
dell’art. 182-bis, R.D. 16.3.1942, n. 267.
Va, quindi, fatta
una netta distinzione tra le perdite su crediti vantati nei confronti
di debitori assoggettati a procedure concorsuali o ad accordi
di ristrutturazione da quelle rilevate in assenza di tali condizioni.
In quest’ultimo
ambito confluiscono in particolare sia le perdite per inesigibilità
determinate internamente, tramite un processo di stima, sia quelle
che emergono nel contesto di un atto realizzativo.
Nel primo caso, il
credito oggetto di riduzione di valore permane nella sfera giuridica
e patrimoniale del creditore e rimane iscritto, pur se decurtato (o,
in estremo, azzerato), nell’attivo dello suo stato patrimoniale o,
comunque, nei libri o registri relativi all’impresa.
Nel secondo caso,
invece, la titolarità giuridica del credito è trasferita o estinta
e, di norma, il credito è cancellato sia dal bilancio che dai libri
e registri dell’impresa.
Va comunque
sottolineato che, in entrambi i casi (e cioè sia in presenza
o meno di procedure concorsuali):
- sono potenzialmente riconducibili nell’ambito della disciplina in esame le perdite riferibili a tutti i crediti presenti in bilancio, senza alcuna distinzione relativa alla natura degli stessi o all’attività svolta dal creditore.
- non rileva la causa che ha comportato l’iscrizione a conto economico della perdita, che, come detto, può essere rappresentata dalla valutazione del credito o dalla cessione dello stesso;
- la disciplina in esame è applicabile anche nel caso di crediti vantati nei confronti disoggetti non residenti (C.M. 10.5.2002, n. 39/E).
- l’ammontare della perdita deducibile è da determinarsi tenendo conto delle disposizioni di cui ai co. 2 e 5, art. 106, Tuir, come sarà meglio specificato in seguito.
- eventuali somme ricevute in misura maggiore rispetto al credito residuo dopo la rilevazione della perdita, o eventuali riprese di valore del credito stesso imputate a conto economico, concorrono alla determinazione del reddito imponibile come sopravvenienze attive (R.M. 1.4.1981, n. 9/016).
Occorre, infine,
precisare, che alle perdite su crediti derivanti da transazioni con
soggetti residenti ovvero localizzati in paesi black list
trova applicazione la disciplina di cui all’art. 110, co. 10, C.M.
10.5.2002, n. 39/E.
Ambito
oggettivo e requisiti per la deducibilità
Come accennato,
nella norma (art. 101, co. 5, Tuir) è possibile individuare:
- l’ambito oggettivo, che ne costituisce anche presupposto per l’applicazione, individuato nelle «perdite su crediti»;
- le condizioni di deducibilità richieste per il riconoscimento fiscale delle perdite, gli «elementi certi e precisi».
Con riferimento
all’ambito oggettivo va detto che la disciplina di cui si discute è
applicabile solo in presenza di una perdita su crediti considerata
«definitiva» (C.M. 1.8.2013, n. 26/E e C.M. 10.5.2002, n. 39/E).
DEFINITIVITÀ
DI UNA PERDITA
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Sussiste
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Non
sussiste
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Se
si può escludere l’eventualità che in futuro il creditore
riesca a realizzare, in tutto o in parte, la partita creditoria.
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Se
è possibile ritenere che l’inesigibilità del credito
rappresenta una condizione solo temporanea (la perdita è quindi
«potenziale»).
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Passando, invece
alle condizioni di deducibilità della perdita, esse costituiscono
gli elementi, di fatto o di diritto, attestanti le ragioni e l’entità
della perdita per definitiva inesigibilità del credito di cui si
chiede il suo riconoscimento ai sensi dell’art. 101, co. 5, Tuir.
La norma usa la
locuzione «elementi certi e precisi» implicando, quindi, la
necessità di ricorrere ad una valutazione caso per caso della
idoneità di tali elementi a dimostrare la definitività della
perdita, tenendo conto dello specifico contesto in cui la stessa è
maturata.
L’Agenzia, per
agevolare il contribuente, ha dato alcune linee guida (C.M. 1.8.2013,
n. 26/E) distinguendo tra:
- perdite determinate tramite un processo valutativo interno;
- perdite originatesi a seguito di un atto realizzativo.
Per le perdite su
crediti determinate internamente, attraverso un procedimento di
stima, la «definitività» può essere verificata solo in presenza
di una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del
debitore, riscontrabile qualora la situazione di illiquidità
finanziaria ed incapienza patrimoniale del debitore sia tale da fare
escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della
posizione creditoria (ad esempio, un decreto che accerta lo stato di
fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore).
Nel caso secondo
caso, invece, gli atti realizzativi idonei a produrre una
perdita assoggettabile alla norma di cui si discute sono i seguenti:
- cessione del credito che comporta la fuoriuscita, a titolo definitivo, del credito dalla sfera giuridica, patrimoniale ed economica del creditore;
- transazione con il debitore che comporta la riduzione definitiva del debito o degli interessi originariamente stabiliti quando motivata dalle difficoltà finanziarie del debitore stesso (si ricorda che se l’origine della transazione è differente, ad esempio deriva da una lite sulla fornitura, il relativo onere non costituisce una perdita su crediti ma una sopravvenienza passiva);
- atto di rinuncia al credito.
In questi casi, la
deducibilità della perdita deve essere:
- valutata caso per caso;
- supportata da elementi probatori volti alla dimostrazione della definitiva inesigibilità del credito.
Crediti
di modesta entità
La norma prevede
anche che gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando
il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di
sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.
Il credito si
considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non
superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante
dimensione (art. 27, co. 10, D.L. 185/2008) e non superiore a
2.500 euro per le altre imprese.
La modesta entità
va individuata considerando il valore nominale del credito e
prescindendo da eventuali svalutazioni effettuate in sede contabile e
fiscale.
Laddove l’impresa
sia subentrata nella titolarità del credito per effetto di atti
traslativi, occorre far riferimento al corrispettivo riconosciuto in
sede di acquisto del credito, essendo quest’ultimo il valore
fiscalmente deducibile come perdita ai sensi dell’art. 106, co. 2,
Tuir.
Resta inteso che
qualora il credito sia stato riscosso parzialmente dall’impresa
creditrice, la verifica della modesta entità deve essere condotta
assumendo il valore nominale del credito al netto degli importi
incassati.
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ESEMPIO
N. 1 (tratto dalla C.M. 26/E/2013)
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Si
ipotizzi un’impresa di più rilevanti dimensioni e che al
termine del periodo d’imposta abbia nei confronti di un medesimo
debitore due crediti scaduti da almeno sei mesi con un valore
nominale pari a 3.000 euro e 4.000 euro.
In
tal caso, la verifica del limite quantitativo per singolo credito
consente di rispettare, per entrambi i crediti, il requisito della
modesta entità, senza necessità di verificare che la somma del
valore nominale dei due crediti (pari a 7.000 euro) supererebbe il
limite dei 5.000 euro stabilito dalla norma.
La
soluzione appena evidenziata è applicabile in presenza di
obbligazioni riconducibili a rapporti giuridici autonomi e non
anche nella diversa ipotesi in cui l’obbligazione derivi da un
rapporto giuridico unitario tra le controparti.
Nel
caso in cui le partite creditorie si riferiscono al medesimo
rapporto contrattuale (come, ad esempio, nei contratti di
somministrazione o nei premi ricorrenti di una polizza
assicurativa), infatti, appare ragionevole ritenere che la modesta
entità debba essere verificata prendendo a riferimento il saldo
complessivo dei crediti scaduti da almeno sei mesi al termine del
periodo d’imposta riconducibile allo stesso debitore e al
medesimo rapporto contrattuale.
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Deducibilità
delle perdite su crediti prescritti
Viene anche previsto
che gli elementi certi e precisi sussistono quando il diritto alla
riscossione del credito è prescritto.
La prescrizione del
diritto di esecuzione del credito iscritto nel bilancio del creditore
ha come effetto quello di cristallizzare la perdita emersa e di
renderla definitiva.
Sulla base del
tenore letterale della norma, che non individua dei specifici limiti
quantitativi, si ritiene che la previsione normativa in esame trovi
applicazione a prescindere dall’importo del credito
prescritto (in tal senso si esprime la C.M. 26/E/2013).
In altri termini, la
possibilità di dedurre la perdita per i crediti il cui diritto alla
riscossione è prescritto opera sia con riferimento ai crediti di
modesta entità (ossia quelli di importo non superiore a 5.000 euro
per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a 2.500
euro per le altre imprese) che per quelli diversi.
Sussistenza
del requisito della certezza e precisione
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Si
considera sussistente il requisito della certezza e della
precisione
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2.
Perdite su crediti derivanti da cancellazione di crediti dal bilancio
operata in applicazione dei principi contabili
La legge di
Stabilità 2014, ha modificato la norma di cui si sta discutendo
stabilendo che «gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in
caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in
applicazione dei principi contabili» (art. 101, co. 5, ultimo
periodo Tuir).
La modifica (prima
si faceva riferimento solo ai soggetti Ias/Ifrs adopter) è
finalizzata a garantire parità di trattamento nei confronti di tutte
le tipologie di imprese, a prescindere dagli standard contabili
che adottano.
Ciò è stato
attuato parificando, in linea di principio, gli effetti derivanti
dalla cancellazione dei crediti iscritti in bilancio,
indipendentemente dagli standard contabili adottati.
Si ricorda,
comunque, che per i soggetti Ias/Ifrs adopter, resta ferma la
possibilità per l’amministrazione finanziaria di sindacare la
deducibilità della perdita su crediti di cui si tratta, ancorché
sussistano gli elementi certi e precisi di cui si è detto sopra, in
relazione all’inerenza della stessa quale costo sostenuto
dall’imprenditore nel compimento dell’attività di gestione
dell’azienda.
In particolare, in
sede di attività di controllo, potrà essere dimostrata la non
economicità delle operazioni dell’imprenditore da cui è scaturita
la rilevazione della perdita, qualora la vicenda dissimuli un atto di
liberalità.
Disciplina
sulla svalutazione crediti
Come accennato,
accanto alla disciplina sulla deducibilità delle perdite su crediti
«certe», di cui si è detto nei paragrafi precedenti, sono previste
anche alcune regole per dedurre, forfetariamente, gli oneri
derivanti dalla inesigibilità dei crediti che, se pur probabile, si
presenta ancora come «potenziale» (art. 106, Tuir).
In particolare, è
previsto che:
- le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi che producono ricavi, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi;
- nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti;
- la deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio;
- le perdite sui crediti, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili con le regole di cui si è detto (art. 101, Tuir), limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi;
- se in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso.
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ESEMPIO
N. 2
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Una
società presenta la seguente situazione a fine esercizio X:
Il
calcolo sarà il seguente:
In
questo caso, l’importo di 250 euro, sommato alle svalutazioni
complessivamente dedotte (500 euro) è inferiore al limite massimo
pari a 2.500 euro.
Pertanto,
l’intero importo di 250 euro può essere dedotto.
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Svalutazione
crediti per gli enti creditizi e finanziari
Per gli enti
creditizi e finanziari è prevista una apposita disciplina,
oggetto di modifiche con la legge di stabilità 2014.
Per questi soggetti
viene disposto che:
- svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi;
- perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio;
- svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. La norma, ancorando la deducibilità fiscale delle rettifiche su crediti ad una specifica posta di bilancio, si muove in un’ottica di semplificazione e di riduzione del contenzioso.
Le svalutazioni e le
perdite su crediti (non derivanti da cessioni a titolo oneroso) sono
quindi deducibili, in forma rateizzata, in virtù dell’imputazione
in bilancio secondo corretti principi contabili, senza dover
verificare le condizioni di deducibilità sancite dall’art. 105,
co. 5, Tuir di cui si è detto.
Per quanto concerne
le modalità di deduzione, le rettifiche su crediti in esame sono
deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono
contabilizzate e nei quattro successivi, tranne nel caso in cui la
perdita su crediti sia realizzata mediante cessione a titolo oneroso,
nel qual caso è prevista la deducibilità integrale nell’esercizio
di realizzo.
Resta ferma la
possibilità per l’amministrazione finanziaria di sindacare, in
sede di controllo, ai fini della deducibilità fiscale delle
rettifiche su crediti, la corretta rappresentazione in bilancio di
tali componenti reddituali.
Per l’Agenzia
delle Entrate (C.M. 4.6.2014, n. 14/E) deve essere valutato in base
agli elementi di fatto e di diritto delle concrete
fattispecie, tenendo conto dei dati e delle informazioni disponibili
al momento della redazione del bilancio.
In particolare, nel
caso in cui emergesse che la rappresentazione contabile dei fatti di
gestione adottata in bilancio non sia conforme a quella prevista dai
principi contabili, l’amministrazione finanziaria determinerebbe
l’imponibile applicando i corretti criteri di classificazione delle
voci di bilancio previsti dai principi contabili stessi.