Valido l’appello notificato al contribuente defunto
La Regionale di Milano «sposa» la tesi dell’ultrattività del mandato e si allinea ad una recente sentenza della Cassazione
Secondo un certo orientamento giurisprudenziale, la notifica dell’atto di appello deve essere indirizzata nei confronti della c.d. “giusta parte”, che va individuata, in ipotesi di decesso del contribuente dopo la pubblicazione della sentenza, negli eredi.
Ove la parte pubblica notificasse l’appello nei confronti del defunto, il rapporto processuale non potrebbe costituirsi, ecco perché è giustificata l’inammissibilità dell’impugnazione.
Detti principi, validi in ambito fiscale, sono stati enunciati dalla Cassazione a Sezioni Unite del 16 dicembre 2009 n. 26279, ove i giudici hanno sancito che l’appellante non può eccepire l’ignoranza incolpevole dell’evento morte, in quanto il decesso di una persona è un accadimento, purtroppo, tutt’altro che remoto (in questo senso espressamente, la Commissione tributaria regionale di Firenze del 31 gennaio 2014 n. 178, si veda “Inammissibile l’appello notificato dal Fisco al contribuente defunto” del 13 marzo 2014).
Detti principi, validi in ambito fiscale, sono stati enunciati dalla Cassazione a Sezioni Unite del 16 dicembre 2009 n. 26279, ove i giudici hanno sancito che l’appellante non può eccepire l’ignoranza incolpevole dell’evento morte, in quanto il decesso di una persona è un accadimento, purtroppo, tutt’altro che remoto (in questo senso espressamente, la Commissione tributaria regionale di Firenze del 31 gennaio 2014 n. 178, si veda “Inammissibile l’appello notificato dal Fisco al contribuente defunto” del 13 marzo 2014).
Analizzando giurisprudenza ancora più recente, ci sono tuttavia spunti per sostenere la tesi contraria.
In un altro intervento (si veda “Notifica dell’impugnazione «salva» se avvenuta al soggetto estinto” del 18 dicembre 2014) era stata commentata la sentenza n. 26495/2014 della Cassazione, ove, in controtendenza rispetto alla giurisprudenza sugli effetti della cancellazione della società dal Registro imprese, era stato affermato che se l’appello è proposto da/nei confronti del soggetto estinto, può comunque essere valido.
In un altro intervento (si veda “Notifica dell’impugnazione «salva» se avvenuta al soggetto estinto” del 18 dicembre 2014) era stata commentata la sentenza n. 26495/2014 della Cassazione, ove, in controtendenza rispetto alla giurisprudenza sugli effetti della cancellazione della società dal Registro imprese, era stato affermato che se l’appello è proposto da/nei confronti del soggetto estinto, può comunque essere valido.
Questa conclusione è stata fatta propria dalla Commissione tributaria regionale di Milano dello scorso 11 giugno, la n. 2591/2015, in merito all’appello notificato dall’Erario nei confronti del contribuente defunto, ove l’eccezione di inammissibilità opposta dagli eredi è stata rigettata.
Entrambe le pronunce hanno come ratio decidendi la c.d. “ultrattività” del mandato, per cui poco importa che l’appellante sapesse o avesse potuto sapere del venir meno della parte, oppure che l’appellante stesso sia venuto meno.
Entrambe le pronunce hanno come ratio decidendi la c.d. “ultrattività” del mandato, per cui poco importa che l’appellante sapesse o avesse potuto sapere del venir meno della parte, oppure che l’appellante stesso sia venuto meno.
Ove l’evento interruttivo del processo (decesso, cancellazione della società dal Registro imprese) riguardi la parte che sta in giudizio tramite il difensore, l’interruzione non è automatica ma subordinata all’esternazione dell’evento ad opera del difensore medesimo (mandato “ultrattivo”, si veda la disciplina processual-tributaria sull’interruzione, contenuta nell’art. 40 comma 2 del DLgs. 546/92), per cui può essere dichiarata ammissibile l’impugnazione notificata dall’Agenzia delle Entrate al soggetto venuto meno presso il procuratore costituito.
Ugual discorso per la società estinta
Detto brevemente, il filone giurisprudenziale in oggetto (che si inserisce in quello che tende a ridurre al minimo le cause di inammissibilità delle impugnazioni) afferma che l’ultrattività del mandato non cessa allo spirare del primo grado di giudizio, ma prosegue.
In conclusione, se si accetta ciò, è ammissibile l’appello notificato dall’Erario al contribuente defunto presso il procuratore costituito, così come l’appello proposto dalla società ormai estinta, notificato sempre dal procuratore costituito.
Per contro, non può essere ritenuto valido l’appello proposto da un nuovo difensore (o dal “vecchio” difensore la cui procura, in primo grado, non comprendeva la fase di appello) in virtù di un mandato conferito dal soggetto estinto, oppure quello proposto in proprio dal legale rappresentante del soggetto estinto (si pensi all’ipotesi in cui la lite non superi la soglia indicata dall’art. 12comma 5 del DLgs. 546/92).
Per contro, non può essere ritenuto valido l’appello proposto da un nuovo difensore (o dal “vecchio” difensore la cui procura, in primo grado, non comprendeva la fase di appello) in virtù di un mandato conferito dal soggetto estinto, oppure quello proposto in proprio dal legale rappresentante del soggetto estinto (si pensi all’ipotesi in cui la lite non superi la soglia indicata dall’art. 12comma 5 del DLgs. 546/92).