Il rapporto di lavoro tra familiari non sempre è «solidale»
In sede ispettiva, la natura subordinata del rapporto si può riconoscere rilevando il requisito di onerosità
/ Sabato 04 luglio 2015
Il rapporto di lavoro subordinato tra familiari può essere considerato sempre a titolo gratuito? Quali sono le criticità che potrebbero sorgere proprio in materia di lavoro subordinato tra parenti a seguito di eventuali accertamenti da parte dei corpi ispettivi del Ministero del Lavoro e degli enti previdenziali e assicurativi che potrebbero disconoscere tale rapporto? Prima di dare risposta a questi interrogativi, va ricordato, in sede di premessa, che il vincolo familiare si esplica non soltanto nei confronti dell’imprenditore individuale, ma anche quando egli assuma la figura del socio di una società di persone o del socio unico di una , mentre può aversi un rapporto di lavoro gratuito nell’ambito di una , di una accomandita per azioni o anche in una srl con più soci.
Un primo aspetto su cui far conto per la comprensione del problema è dato dalla presunzione di gratuità, in virtù della quale il familiare non lavora per negoziare un compenso, ma per solidarietà ed è connaturata al vincolo familiare che lega il coniuge e i parenti e affini fino al sesto grado (art. 77 c.c.).
Sull’argomento, vale la pena di ricordare che con la sentenza n. 19925/2014, la Corte di Cassazione ha stabilito che al giudice di merito spetta il compito di valutare le risultanze di causa per distinguere tra la fattispecie del lavoro subordinato e quella della compartecipazione all’impresa familiare, escludendo comunque la causa gratuita della prestazione lavorativa per ragioni di solidarietà familiare.
Nel caso di specie, la Corte, pur tenendo in considerazione il vincolo di affinità che legava la lavoratrice alla proprietaria del negozio, che all’epoca ne era la suocera, confermava la sentenza del Tribunale che aveva valorizzato le deposizioni testimoniali, dalle quali era emerso che il rapporto effettivamente realizzato era dotato delle caratteristiche della subordinazione, desunte in particolare dalla presenza continuativa della ricorrente in negozio e dal suo orario di lavoro.
Al contrario, la pronuncia n. 3491/2014 ha confermato il contenuto di un verbale di accertamento dell’INPS con il quale erano stati annullati i periodi contributivi relativi al lavoro subordinato di due lavoratori prestato nell’ambito dell’impresa familiare (poi trasformata in snc) alle dipendenze del padre.
Al contrario, la pronuncia n. 3491/2014 ha confermato il contenuto di un verbale di accertamento dell’INPS con il quale erano stati annullati i periodi contributivi relativi al lavoro subordinato di due lavoratori prestato nell’ambito dell’impresa familiare (poi trasformata in snc) alle dipendenze del padre.
Un altro elemento di cui tener conto è rappresentato dall’onerosità del rapporto. In merito a ciò, l’attenzione va posta sul fatto che un rapporto di lavoro subordinato, in cui il lavoratore è un familiare del datore di lavoro, potrebbe non essere un e proprio rapporto di lavoro, ma rappresentare un espediente per assicurare alle parti benefici fiscali e previdenziali.
La giurisprudenza ha definito nel tempo una serie di circostanze che provano il vincolo della subordinazione. In primo luogo il lavoratore è sottoposto, nel concreto, al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro. Inoltre, riceve compensi regolari per importo e scadenza, mentre gli obblighi fiscali e contributivi risultano adempiuti.
Ad ogni modo, non vanno trascurati i contenziosi che potrebbero sorgere tra i familiari stessi.
Ad ogni modo, non vanno trascurati i contenziosi che potrebbero sorgere tra i familiari stessi.
Ad esempio, la pronuncia della Corte di Cassazione n. 14804/2013 riporta la vicenda di una lavoratrice che avendo prestato lavoro non retribuito in favore della sorella, titolare di uno studio professionale, ne ha rivendicato poi, in sede giudiziaria, la natura subordinata.
Nel caso in esame, risultano corrette le decisioni di merito che avevano accertato, sulla base di precisi elementi, la natura subordinata del rapporto di lavoro instauratosi tra le due sorelle.
Infatti, da un lato esse risultavano conviventi, dall’altro il rapporto era sorto, come riferito dal padre delle stesse, per consentire alla figlia (ricorrente in giudizio) di introdursi nel mondo del lavoro, previa corresponsione di una retribuzione. Pertanto, veniva certamente la presunzione di gratuità della prestazione, a favore dell’onerosità della stessa.
Infatti, da un lato esse risultavano conviventi, dall’altro il rapporto era sorto, come riferito dal padre delle stesse, per consentire alla figlia (ricorrente in giudizio) di introdursi nel mondo del lavoro, previa corresponsione di una retribuzione. Pertanto, veniva certamente la presunzione di gratuità della prestazione, a favore dell’onerosità della stessa.
Inoltre, erano state correttamente provate le mansioni di segretaria svolte dalla lavoratrice (organizzazione degli appuntamenti, riordino delle pratiche, redazione e spedizione della corrispondenza, eccetera), nonché la presenza quotidiana della lavoratrice nello studio della sorella.
Infine, che il rapporto fosse connotato dalla subordinazione lo si era desunto anche sulla base delle deposizioni testimoniali che avevano confermato il potere direttivo e organizzativo – tipicamente datoriale – in capo alla sorella titolare dello studio, così come da altri elementi indicativi, come ad esempio la richiesta di spiegazioni in ordine alle assenze, rimostranze e così via.