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Il reato è più grave se le fatture false sono emesse dall’amministratore di più società

Il reato è più grave se le fatture false sono emesse dall’amministratore di più società

La Cassazione sottolinea come la considerazione unitaria prevista dall’art. 8 comma 2 del DLgs. 74/2000 valga solo nel contesto della medesima società
/ Venerdì 03 luglio 2015
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La sentenza n. 27849 della Corte di Cassazione, depositata ieri, si sofferma su una peculiare ipotesi di plurime emissioni di fatture false. Ovvero quando ad emettere tali fatture sia il medesimo soggetto persona fisica, ma in qualità di rappresentante legale di differenti società.
Si ricorda al riguardo che, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del DLgs. 74/2000, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o l’IVA, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
L’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato (art. 8 comma 2).
Nel caso di specie, il rappresentante legale di diverse società veniva condannato, sia in primo grado che in appello, per avere emesso numerose fatture false intestate alle diverse società amministrate. L’entità della pena comminata risultava il frutto degli aumenti per la “continuazione” derivante dal fatto che le condotte erano relative a diverse società. In pratica, l’unicità della condotta veniva rapportata a ciascuna società, in relazione al medesimo periodo d’imposta, e i reati perpetrati nelle varie società erano avvinti dal vincolo della continuazione. Nel ricorso per Cassazione, il legale rappresentante eccepiva il contrasto di tale decisione con il testo normativo, dal momento che il legislatore avrebbe considerato in modo unitario il comportamento del soggetto agente, in relazione ad un determinato periodo d’imposta, a prescindere dall’eventuale difforme intestazione del soggetto emittente delle fatture false.
La Suprema Corte ritiene il ricorso manifestamente infondato. Si ricorda che il reato di emissione di fattura falsa si perfeziona nel momento dell’emissione e prescinde sia dalla effettiva utilizzazione di essa da parte del soggetto in favore del quale è stata emessa che dall’effettivo conseguimento di un’evasione d’imposta. In particolare, l’emissione di fatture false si configura come reato di pericolo astratto, dal momento che mira a tutelare l’interesse dello Stato a non vedere ostacolata la propria funzione di accertamento fiscale, anticipando la soglia dell’intervento punitivo rispetto a quello dichiarativo (punendo, quindi, comportamenti propedeutici e potenzialmente lesivi rispetto all’interesse suddetto) ed essendo svincolato dal conseguimento di una effettiva evasione (. Cass. nn. 3918/201543552/201425808/2013 e 39359/2008).
Ai fini della configurabilità del reato non è neppure necessaria la presentazione della dichiarazione fiscale da parte dell’emittente, che, invece, è elemento essenziale della fattispecie di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 in relazione all’utilizzatore (. Cass. n. 33891/2006).
Quanto all’emissione di una pluralità di fatture false nel corso del medesimo periodo di imposta, la considerazione unitaria era controversa anteriormente alla riforma del diritto penale tributario. Secondo la prevalente giurisprudenza, peraltro, tale reato (di condotta e a dolo specifico), contemplato dall’art. 4 lett. d) della L. 516/82, si consumava non appena la fattura falsa veniva emessa e, se le fatture erano più di una, i reati erano molteplici, anche se unificabili dal vincolo della continuazione (così Cass. n. 10207/1997); la tesi contraria, osservava la sentenza da ultimo citata, secondo cui il reato doveva reputarsi unico per tutte le fatture emesse nello stesso periodo di imposta, sarebbe stata sostenibile soltanto se la frode fiscale fosse stata un reato di evento a dolo generico, integrato con il conseguimento dell’evasione o dell’indebito rimborso.
Tale questione è venuta meno con l’entrata in vigore del DLgs. 74/2000. Il citato art. 8 comma 2, infatti, considera l’ipotesi in questione come un solo reato. Tale disposizione – che deroga agli ordinari principi previsti dall’art. 81 comma 2 c.p. in tema di “continuazione” – prevede un regime di favore per l’imputato mediante la riconduzione ad unità dei plurimi episodi di emissione commessi nell’arco del medesimo periodo d’imposta. Tale unitarietà non può che ripercuotersi sul momento consumativo del reato e, di riflesso, sulla decorrenza dei termini di prescrizione.
Infatti – posto che, in via generale, ai fini dell’individuazione del momento consumativo non rileva il momento dell’accertamento, ma quello di emissione della singola fattura falsa – in caso di pluralità di fatture false nel corso del medesimo periodo d’imposta vale il momento dell’emissione dell’ultima di esse (. Cass. nn. 3918/2015, 28550/201411538/2014 e 40600/2013). La sentenza in commento ritiene che i giudici di merito abbiano correttamente applicato tali principi al caso di specie. Ed, infatti, trattandosi di persone giuridiche “distinte” ed “autonome”, non aveva alcuna rilevanza il fatto che, per tutte, il rappresentante legale fosse la medesima persona fisica. È reputato evidente, infatti, come il legislatore abbia inteso fare riferimento alla emissione, da parte di uno stesso soggetto (sia esso persona giuridica o persona fisica), di una pluralità di fatture nel medesimo periodo d’imposta.

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