La partita IVA italiana non evita l’acquisto intracomunitario
Se il bene parte da uno Stato Ue è necessaria l’integrazione della fattura e la compilazione degli Intrastat
Nel caso di acquisti da fornitori stabiliti nella Ue, se il bene proviene direttamente da un Paese comunitario, il cliente soggetto passivo stabilito in Italia è tenuto a integrare la fattura del fornitore, come un normale acquisto intracomunitario, e a presentare il modello INTRASTATanche se il cedente indica in fattura la partita IVA italiana, acquisita tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta.
Diverso, invece, è il caso in cui il fornitore introduce in Italia i beni in un proprio magazzino, in un momento anteriore rispetto a quello in cui avviene la cessione, perché in questo caso si verifica un’operazione interna, per cui l’acquirente nazionale è debitore d’imposta, ai sensi dell’art. 17, comma 2 del DPR 633/72.
Con la riforma in vigore dal 1° gennaio 2010, il legislatore ha esteso in maniera generalizzata il sistema del “reverse charge” in capo all’acquirente nel caso di acquisti di beni esistenti nel territorio dello Stato effettuati presso soggetti non residenti, ancorché identificati ai fini IVA nello Stato, anche a mezzo di rappresentante fiscale.
Nel caso di acquisti di beni esistenti nel territorio nazionale, il soggetto non residente deve indicare in fattura l’eventuale partita IVA italiana, dal momento che gli adempimenti – integrazione della fattura del fornitore Ue o emissione di autofattura nel caso di fornitore extra-UE – sono posti direttamente in capo al cessionario residente, così come confermato dalle risoluzioni nn. 89/2010 e21/2015. Qualora, però, la fattura, al fine di documentare la movimentazione del bene, indichi anche la partita IVA nazionale, tale documento non assumerebbe alcuna rilevanza interna, dovendo l’imposta essere liquidata dall’acquirente nazionale.
Nel caso di acquisti di beni esistenti nel territorio nazionale, il soggetto non residente deve indicare in fattura l’eventuale partita IVA italiana, dal momento che gli adempimenti – integrazione della fattura del fornitore Ue o emissione di autofattura nel caso di fornitore extra-UE – sono posti direttamente in capo al cessionario residente, così come confermato dalle risoluzioni nn. 89/2010 e21/2015. Qualora, però, la fattura, al fine di documentare la movimentazione del bene, indichi anche la partita IVA nazionale, tale documento non assumerebbe alcuna rilevanza interna, dovendo l’imposta essere liquidata dall’acquirente nazionale.
Considerazioni diverse devono essere svolte per le operazioni con fornitori Ue. Infatti, sull’operatore nazionale ricadono adempimenti diversi in relazione alla circostanza che il bene ceduto dal non residente sia o meno già stato introdotto in Italia dalla controparte Ue, ovvero sia a lui spedito direttamente dall’estero.
Nel caso in cui il bene parta dal territorio nazionale, l’acquirente residente deve procedere alla sola integrazione della fattura emessa dal cedente estero ai sensi degli artt. 46 e 47 del DL 331/93 (che deve recare obbligatoriamente i suoi dati identificativi attribuiti nel Paese di stabilimento) come indicato nell’art. 17, comma 2 del DPR 633/72.
Se, invece, il bene proviene direttamente da un Paese Ue si realizza un acquisto intracomunitario e pertanto l’acquirente nazionale deve integrare la fattura della controparte ai sensi degli artt. 46 e 47 del DL 331/93 e compilare anche il listing degli acquisti intra.
Nel caso in cui il bene parta dal territorio nazionale, l’acquirente residente deve procedere alla sola integrazione della fattura emessa dal cedente estero ai sensi degli artt. 46 e 47 del DL 331/93 (che deve recare obbligatoriamente i suoi dati identificativi attribuiti nel Paese di stabilimento) come indicato nell’art. 17, comma 2 del DPR 633/72.
Se, invece, il bene proviene direttamente da un Paese Ue si realizza un acquisto intracomunitario e pertanto l’acquirente nazionale deve integrare la fattura della controparte ai sensi degli artt. 46 e 47 del DL 331/93 e compilare anche il listing degli acquisti intra.
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 36/2010 (punto n. 31), in relazione al caso in cui un soggetto stabilito in Italia effettua un acquisto da un fornitore Ue con rappresentante fiscale in Italia, chiarisce che: il rappresentante fiscale deve presentare il modello INTRA acquisti; il cliente nazionale deve emettere autofattura (integrazione della fattura dal 1° gennaio 2013), per documentare l’acquisto.
A nostro avviso, la sintetica precisazione dell’Agenzia va riferita al caso specifico analizzato di cessione fatta “per il tramite del rappresentante fiscale” e, come tale, deve essere circoscritta al caso in cui la merce ceduta sia già stata preventivamente introdotta in Italia dal soggetto non residente e, solo in un secondo momento, sia ceduta all’operatore nazionale.
In questa luce, è chiaro il riferimento dell’Agenzia, nella citata circolare, all’art. 38, comma 3, lett. b) del DL 331/93, che disciplina l’introduzione di beni in Italia da parte di un fornitore Ue per esigenze della propria impresa (acquisto intracomunitario “assimilato”).
A nostro avviso, la sintetica precisazione dell’Agenzia va riferita al caso specifico analizzato di cessione fatta “per il tramite del rappresentante fiscale” e, come tale, deve essere circoscritta al caso in cui la merce ceduta sia già stata preventivamente introdotta in Italia dal soggetto non residente e, solo in un secondo momento, sia ceduta all’operatore nazionale.
In questa luce, è chiaro il riferimento dell’Agenzia, nella citata circolare, all’art. 38, comma 3, lett. b) del DL 331/93, che disciplina l’introduzione di beni in Italia da parte di un fornitore Ue per esigenze della propria impresa (acquisto intracomunitario “assimilato”).
Nel diverso caso in cui la cessione avvenga tra i medesimi soggetti ma i beni, in esecuzione dell’atto oneroso, siano spediti all’acquirente nazionale direttamente dal Paese Ue di stabilimento del cedente (o da altro Paese Ue), vi sono tutti gli elementi per qualificare l’operazione come acquisto intracomunitario di cui all’art. 38, comma 2 del DL 331/93 in quanto trattasi di acquisizione derivante da atto a titolo oneroso della proprietà “di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d’imposta, ovvero dall’acquirente o da terzi per loro conto”.
Pertanto, in siffatta ipotesi l’operatore nazionale dovrà integrare la fattura emessa dal cedente estero, ed anche alla presentazione del listino acquisti, come previsto dall’art. 50, comma 6 del medesimo decreto.
Pertanto, in siffatta ipotesi l’operatore nazionale dovrà integrare la fattura emessa dal cedente estero, ed anche alla presentazione del listino acquisti, come previsto dall’art. 50, comma 6 del medesimo decreto.
Per i motivi esposti pare essere allineata alla normativa una prassi operativa che, in caso di forniture di merce proveniente da un Paese Ue, faccia transitare “artificialmente” il flusso dalla partita IVA italiana, in assenza di un precedente stoccaggio della merce nel territorio nazionale, al solo fine di ridurre gli adempimenti a carico degli acquirenti nazionali (in primis, l’obbligo di presentazione del modello INTRA).