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Niente reverse charge per i beni mobili installati

Niente reverse charge per i beni mobili installati

Secondo Confindustria rientrano nell’inversione contabile le sole installazioni di impianti che costituiscono parte integrante dell’edificio
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Le disposizioni in materia di reverse charge, recentemente introdotte, si applicano alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento, purché “relative ad edifici”.
La circ. 27 marzo 2015 n. 14 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per “edifici” deve intendersi “qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”.
Lo speciale meccanismo impositivo non si applica, dunque, alla generalità dei beni immobili, ma a quelli che integrano la nozione di “edificio”.
Uno degli aspetti maggiormente controversi riguarda le installazioni e le manutenzioni relative ad impianti rimovibili all’interno degli edifici. Ci si interroga se le installazioni “mobili”, ubicate all’interno di fabbricati, rientrino o meno nella nozione di “installazione di impianti”, fattispecie che richiede l’applicazione dell’IVA con il meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art. 17comma 6 lett. a- del DPR 633/72.
Un’interpretazione sul punto è stata fornita da Confindustria, nelle note esplicative pubblicate il 22 giugno 2015.
Secondo l’organizzazione degli industriali, potrebbe essere corretto considerare nell’ambito delle prestazioni di installazione di impianti soggette al reverse charge “solo quelle relative a «parti integranti» del fabbricato ossia «installazioni permanenti» ovvero non rimovibili senza significative modifiche o trasformazioni del fabbricato stesso”.
La nozione riprende il contenuto dell’art. 13- del Regolamento Ue n. 282/2011, in virtù del quale costituiscono “beni immobili” ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, tra gli altri:
- “qualsiasi elemento che sia installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto” (lett. c) dell’art. 13-);
- “qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio” (lett. d) dell’art. 13-).
Secondo questa interpretazione, Confindustria ritiene che debba essere assoggettato a reverse charge il cablaggio dell’impianto di telecomunicazioni, posto che la loro installazione prevede tipicamente la posa di cavi all’interno di canaline e i cavi potrebbero essere agevolmente rimossi senza distruzioni o alterazioni dell’edificio.
Fattispecie assimilabile a quella descritta da Confindustria è l’installazione di un “rack” all’interno della sala server di un edificio. Tale prestazione dovrebbe risultare esclusa da reverse charge, volendo considerare il “rack” come bene mobile: il “rack”, d’altro canto, null’altro è che uno scaffale all’interno del quale vengono installati componenti hardware di vario tipo, collegati all’edificio solamente attraverso i cavi di trasmissione delle informazioni.
Esempi ancora più evidenti di beni mobili “installati” in misura non permanente all’edificio possono essere le cucine (fissata al fabbricato solo mediante gli allacciamenti elettrici ed idrici) ovvero le librerie (dotate, sul retro, di connessione televisiva o telematica). Le installazioni dei suddetti beni, che non perdono la natura di beni “mobili”, non dovrebbero qualificarsi come “relative ad edifici”, escludendo l’applicazione del reverse charge di cui all’art. 17 comma 6 lett. a- del DPR 633/72.
Come indicato dalla stessa circolare n. 14/2015 dell’Agenzia delle Entrate, va esclusa l’applicazione del reverse charge alle prestazioni di installazione di impianti “relative a beni mobili di ogni tipo”.
Un’ulteriore questione problematica relativa all’adozione del reverse charge in edilizia riguarda il trattamento IVA delle installazioni e manutenzioni di macchinari imbullonati.
Anche in questo caso dovrebbero rientrare nel meccanismo del reverse charge le sole installazioni di macchinari che costituiscono “parte integrante” del fabbricato.
Per converso, non dovrebbe rilevare ai fini dell’inversione contabile il mero fatto che il macchinario sia oggetto di accatastamento o meno.
Facendo riferimento al contenuto della ris. Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2007 n. 365, in merito alla definizione di edificio, anche ai fini delle disposizioni in materia di reverse charge, si può sostenere che l’edificio oggetto dell’intervento “non deve essere individuato sulla base della connotazione catastale attribuita alla costruzione edilizia, bensì in base alle caratteristiche costruttive che lo individuano e ne delimitano i confini in relazione allo spazio circostante”.
E quindi, la prestazione deve essere valutata (oltre che dal punto di vista oggettivo) solo guardando alle caratteristiche del bene “installato” e non, come detto, all’eventuale natura di fabbricato attribuita al bene in sede catastale.

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