Se la sas si estingue, l’accomandante risponde nei limiti della quota liquidata
Il concetto di quota «liquidata» va distinto dalla quota «di partecipazione», che in tal caso non ha rilievo
/ Sabato 05 settembre 2015
La posizione giuridica del socio accomandante è foriera di problemi interpretativi, specie sul versante tributario.
Si ricorda che l’art. 2313 c.c. stabilisce che gli accomandanti rispondono delle obbligazioni sociali (quindi anche per l’IRAP e per l’IVA) limitatamente alla quota conferita e in via solidale, per cui, tra l’altro, non può essere negato il diritto di ricorrere dell’accomandante, nella misura in cui riceva un atto, quand’anche notificato “per conoscenza” (si veda “Il socio ha sempre legittimazione processuale anche per IVA e IRAP” del 9 febbraio 2015).
Si ricorda che l’art. 2313 c.c. stabilisce che gli accomandanti rispondono delle obbligazioni sociali (quindi anche per l’IRAP e per l’IVA) limitatamente alla quota conferita e in via solidale, per cui, tra l’altro, non può essere negato il diritto di ricorrere dell’accomandante, nella misura in cui riceva un atto, quand’anche notificato “per conoscenza” (si veda “Il socio ha sempre legittimazione processuale anche per IVA e IRAP” del 9 febbraio 2015).
Varie volte abbiamo sancito che l’azione esattiva intentata dal Fisco contro l’accomandante deve necessariamente essere parametrata alla quota di partecipazione del medesimo, pena una evidente violazione del codice civile.
Tuttavia, la responsabilità dell’accomandante non sempre è parametrata alla quota conferita.
Tuttavia, la responsabilità dell’accomandante non sempre è parametrata alla quota conferita.
Per prima cosa, come già osservato, essa diventa piena quando è dimostrata l’ingerenza negli affari sociali, ingerenza che non può desumersi dal semplice ricorso contro l’atto a lui notificato (si veda “Niente ingerenza negli affari sociali per l’accomandante che presenta ricorso” del 14 febbraio 2015).
Detto ciò, il tutto cambia nella fase di liquidazione della società, a cui segue la cancellazione dal Registro imprese, che ne determina l’estinzione.
Per i soci di società in nome collettivo, gli artt. 2291 e 2312 del codice civile confermano che, sia quando la società è “in vita” che dopo l’estinzione, i soci rispondono, in via solidale e illimitata, per le obbligazioni sociali, per cui nulla quaestio.
Per i soci di società in nome collettivo, gli artt. 2291 e 2312 del codice civile confermano che, sia quando la società è “in vita” che dopo l’estinzione, i soci rispondono, in via solidale e illimitata, per le obbligazioni sociali, per cui nulla quaestio.
Relativamente alle sas, la posizione del socio accomandante può essere vista diversamente, posto che, se è pacifica la responsabilità parametrata alla quota conferita nelle situazioni ordinarie (art. 2313 del codice civile), altrettanto non può dirsi per il caso in cui la società sia estinta.
Quello che potremmo definire il “confine” della responsabilità del socio accomandante può rinvenirsi nell’art. 2324 del codice civile, secondo cui: “salvo il diritto previsto dal secondo comma dell’art. 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione”.
Posizione dell’accomandante da vagliare
Il legislatore ha sentito il bisogno di specificare che nella menzionata eventualità la responsabilità è parametrata non alla quota di partecipazione ma alla quota di liquidazione.
Alcuna giurisprudenza si è occupata di questo aspetto, sancendo che la responsabilità deve essere contenuta nei limiti dell’importo percepito a seguito della liquidazione, e non nei limiti della quota di partecipazione alla società. Non è quindi legittima la pretesa del Fisco parametrata alla quota di partecipazione, se superiore a quella di liquidazione.
Alcuna giurisprudenza si è occupata di questo aspetto, sancendo che la responsabilità deve essere contenuta nei limiti dell’importo percepito a seguito della liquidazione, e non nei limiti della quota di partecipazione alla società. Non è quindi legittima la pretesa del Fisco parametrata alla quota di partecipazione, se superiore a quella di liquidazione.
I giudici proseguono evidenziando che l’Agenzia delle Entrate, pertanto, “avrebbe dovuto, dapprima, accertare se e quando la socia accomandante abbia ricevuto una quota in sede di liquidazione e, in caso positivo, limitare la pretesa tributaria a tale quota” (sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino n. 153 del 2013).
Le osservazioni effettuate sono da ritenersi valide anche dopo l’avvento dell’art. 28 del DLgs. 175/2014, che ritiene legittimi gli atti impositivi notificati al soggetto estinto per i cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione, in quanto tale norma non incide sul regime di responsabilità dei soci di società di persone.
Le osservazioni effettuate sono da ritenersi valide anche dopo l’avvento dell’art. 28 del DLgs. 175/2014, che ritiene legittimi gli atti impositivi notificati al soggetto estinto per i cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione, in quanto tale norma non incide sul regime di responsabilità dei soci di società di persone.