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Cambiano le regole per le dilazioni dei ruoli concesse dal 22 ottobre

Cambiano le regole per le dilazioni dei ruoli concesse dal 22 ottobre

Introdotte modifiche al regime della decadenza e permane la c.d. «morosità obbligata» del contribuente negli accertamenti esecutivi
/ Martedì 13 ottobre 2015
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Dopo aver illustrato i tratti salienti della riammissione alla dilazione dei ruoli (si veda “Entro il 21 novembre la domanda per essere riammessi alla dilazione” del 10 ottobre 2015), è opportuno evidenziare, nello specifico, quali sono le modifiche che il DLgs. 159/2015 ha apportato alla dilazione stessa, disciplinata dall’art. 19 del DPR 602/73.
Occorre subito mettere in risalto che tali modifiche, ai sensi dell’art. 15 comma 5 del DLgs. 159/2015, non operano in merito alle rateazioni in corso, ma solo ai provvedimenti di dilazione concessi dal 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del decreto).
Dobbiamo fare presente che l’Esecutivo, in manifesta violazione dell’art. 6comma 5 lett. b) della L. 23/2014, ha “sistemato” l’anomalia presente nel sistema degli accertamenti esecutivi.
Le somme, in tal caso, vengono “affidate” ad Equitalia decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il ricorso e, solo da questo momento, il contribuente può domandare la dilazione ad Equitalia.
Ciò comporta che egli, quando è messo nella condizione di poter chiedere la dilazione, è automaticamente in mora, e deve corrispondere gli interessi di nonché gli aggi nell’intera misura.
Il chiaro disposto della legge delega imponeva ai decreti delegati di prevedere l’ammissione della dilazione in un momento antecedente alla “presa in carico” degli importi ad opera dell’Agente della Riscossione, ma evidentemente l’Esecutivo ha ritenuto di poter inottemperare a ciò.
La violazione della legge delega è talmente manifesta che, addirittura, si potrebbe sperare in un intervento della Consulta che, dichiarando illegittimo l’art. 29 del DL 78/2010 come “non modificato” dal legislatore delegato, ponga fine a questa situazione di “morosità obbligata”.
Tanto premesso, la prima modifica che balza all’occhio concerne il numero di rate insolute tali da comportare la decadenza: si passa da otto a cinque, anche non consecutive.
Viene “normativizzata” la prassi di Equitalia, prevedendo che per gli importi sino a 50.000 euro la dilazione è concessa senza dimostrare lo stato di difficoltà economica.
Inoltre, è espressamente disciplinato l’effetto della domanda di dilazione: essa inibisce fermi e ipoteche, ma rimangono validi quelli già in essere. In merito alle azioni esecutive, non ne possono essere intraprese di nuove nel tempo necessario all’esame dell’istanza. Se la domanda è accolta, “il pagamento della prima rata determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”.
Un’importante novità riguarda la possibilità di essere riammessi alla dilazione in caso di decadenza: ciò sarà possibile se il debitore dimostra di aver onorato le rate non pagate.
Alcune norme subito in vigore
Sebbene, formalmente, le modifiche operino dai piani concessi dal prossimo 22 ottobre, in gran parte si tratta di una conferma di quanto già avveniva, specie, come detto, in merito ai debiti sino a 50.000 euro e agli effetti della domanda di dilazione (nella versione antecedente dell’art. 19 del DPR 602/73, la norma faceva riferimento all’ipoteca, ma l’estensione al fermo può avvenire in via analogica).
Poi, la “postergazione” ai piani di dilazione futuri della riammissione a seguito di decadenza è “bilanciata” dal fatto che, con l’art. 15 comma 7 del DLgs. 159/2015, è stata introdotta la riammissione alla dilazione per i contribuenti decaduti nei 24 mesi antecedenti l’entrata in vigore del decreto, se la domanda è presentata entro il 21 novembre.
L’ultima novità riguarda la sospensione giudiziale/amministrativa del debito. Se questa viene meno, il debitore può chiedere la dilazione del debito residuo, comprensivo degli interessi relativi al periodo di sospensione, nello stesso numero di rate previsto nel piano originario, oppure in un altro numero, fino ad un massimo di 72.
Ciò, a differenza di quanto detto per le altre novità, opera pure in merito alle rateazioni in corso.

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