Col canale Civis possibile modificare on line l’F24
L’Agenzia delle Entrate illustra la nuova funzionalità del servizio dedicata alle deleghe per i tributi da lei gestiti
Con un comunicato stampa di ieri l’Agenzia delle Entrate ha annunciato una nuova funzionalità del proprio canale telematico Civis: da ieri, il contribuente o il professionista può correggere direttamente on line un eventuale errore commesso nella compilazione del modello F24 in occasione del pagamento di un tributo gestito dall’Amministrazione finanziaria.
La modifica del modello di pagamento avviene inviando una richiesta tramite il servizio Civis F24. Una volta effettuato l’accesso, il contribuente può ricercare il versamento da variare, inserire le modifiche e inviare la richiesta.
La lavorazione della modifica del modello è rapida ed è possibile consultare on line lo stato delle richieste presentate. Gli utenti Civis e i loro intermediari, se lo desiderano, possono ricevere gratuitamente l’avviso della conclusione della pratica tramite sms o e-mail e consultare on line l’esito della richiesta di modifica.
Per accedere al servizio Civis F24 è sufficiente essere abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel, per i professionisti che operano per conto dei loro assistiti) e selezionare l’apposito link “Richiesta modifica F24”.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul canale youtube dell’Amministrazione finanziaria e all’interno della Guida pubbicata sul sito internetwww.agenziaentrate.gov.it.
In particolare, in quest’ultimo documento viene precisato che è possibile presentare la richiesta di modifica a condizione che la delega:
- risulti già acquisita nella banca dati dell’Anagrafe tributaria;
- riguardi tributi gestiti dall’Agenzia (sono esclusi, dunque, i contributi/tributi delle sezioni INPS e altri enti previdenziali e assistenziali e i tributi della sezione IMU e altri enti locali);
- sia stata presentata negli ultimi tre anni solari antecedenti l’anno della richiesta (nell’esempio riportato si afferma che è possibile, entro il 2015, richiedere la modifica degli F24 versati dopo il 1° gennaio 2012);
- presenti almeno un tributo non abbinato.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul canale youtube dell’Amministrazione finanziaria e all’interno della Guida pubbicata sul sito internetwww.agenziaentrate.gov.it.
In particolare, in quest’ultimo documento viene precisato che è possibile presentare la richiesta di modifica a condizione che la delega:
- risulti già acquisita nella banca dati dell’Anagrafe tributaria;
- riguardi tributi gestiti dall’Agenzia (sono esclusi, dunque, i contributi/tributi delle sezioni INPS e altri enti previdenziali e assistenziali e i tributi della sezione IMU e altri enti locali);
- sia stata presentata negli ultimi tre anni solari antecedenti l’anno della richiesta (nell’esempio riportato si afferma che è possibile, entro il 2015, richiedere la modifica degli F24 versati dopo il 1° gennaio 2012);
- presenti almeno un tributo non abbinato.
Viene anche sottolineato che:
- in presenza di deleghe duplicate non è possibile inserire la richiesta di modifica;
- in relazione alla stessa delega è possibile inoltrare più di una richiesta di modifica, ma solo se la richiesta precedente è stata già lavorata. Un messaggio comunica all’utente la presenza di una richiesta non ancora conclusa.
- in presenza di deleghe duplicate non è possibile inserire la richiesta di modifica;
- in relazione alla stessa delega è possibile inoltrare più di una richiesta di modifica, ma solo se la richiesta precedente è stata già lavorata. Un messaggio comunica all’utente la presenza di una richiesta non ancora conclusa.
Non modificabili gli importi a debito versati o a credito compensati
La guida contiene anche alcuni esempi di modifiche che è possibile effettuare. Per l’addizionale comunale è possibile modificare il periodo di riferimento e il codice tributo. Le variazioni consentite sono unicamente quelle in cui si sostituisce il codice dell’addizionale comunale con un equivalente codice riferito sempre all’addizionale comunale. Inoltre, è possibile modificare un codice tributo erariale in un codice tributo regionale e viceversa, mentre non è possibile modificare gli importi a debito versati né gli importi a credito compensati.
Si ricorda che Civis è il canale telematico di assistenza dell’Agenzia delle Entrate che fornisce inoltre assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e sulle cartelle di pagamento e consente la presentazione dei documenti per il controllo formale, sempre on line, senza che il cittadino o il professionista si debbano recare in un ufficio.