Nuova dilazione dei ruoli «subito» in vigore
Pubblicato ieri in Gazzetta il DLgs. di riforma della riscossione, le cui modifiche decorrono dal 22 ottobre, ma non per le rate da istituti deflativi del contenzioso
/ Giovedì 08 ottobre 2015
Nel Supplemento Ordinario n. 55 della Gazzetta ufficiale n. 233 di ieri, sono stati pubblicati gli ultimi decreti attuativi della delega fiscale di cui alla L. 23/2014.
Si tratta, nel dettaglio, dei DLgs., datati 24 settembre 2015, relativi a: interpelli e contenzioso tributario (n. 156); organizzazione delle Agenzie fiscali (n. 157); sistema sanzionatorio (n. 158); riscossione (n. 159); stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (n. 160).
Si tratta, nel dettaglio, dei DLgs., datati 24 settembre 2015, relativi a: interpelli e contenzioso tributario (n. 156); organizzazione delle Agenzie fiscali (n. 157); sistema sanzionatorio (n. 158); riscossione (n. 159); stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (n. 160).
In materia di riscossione, sebbene i punti salienti della riforma siano già stati commentati diverse volte, appare opportuno riepilogarli.
A differenza dei decreti sulle sanzioni e sul contenzioso (si veda “Con il 2016 «scattano» le nuove norme sul contenzioso tributario” di oggi), il DLgs. n. 159/2015 entra in vigore immediatamente, decorso il periodo di vacatio legis, quindi dal 22 ottobre.
Ciò significa che dalla menzionata data sarà operante la nuova dilazione dei ruoli, secondo la quale la decadenza si verifica non più a seguito del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive, ma di cinque. Ciò opera a decorrere dalla dilazioni concesse dalla data di entrata in vigore del decreto.
Viene poi attribuita giuridicità al fatto che, sino ai debiti di importo pari a 50.000 euro, la difficoltà finanziaria è “presunta per legge”, quindi non occorre documentarla.
A differenza dei decreti sulle sanzioni e sul contenzioso (si veda “Con il 2016 «scattano» le nuove norme sul contenzioso tributario” di oggi), il DLgs. n. 159/2015 entra in vigore immediatamente, decorso il periodo di vacatio legis, quindi dal 22 ottobre.
Ciò significa che dalla menzionata data sarà operante la nuova dilazione dei ruoli, secondo la quale la decadenza si verifica non più a seguito del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive, ma di cinque. Ciò opera a decorrere dalla dilazioni concesse dalla data di entrata in vigore del decreto.
Viene poi attribuita giuridicità al fatto che, sino ai debiti di importo pari a 50.000 euro, la difficoltà finanziaria è “presunta per legge”, quindi non occorre documentarla.
Una novità, su cui di certo ritorneremo, concerne la riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti nei 24 mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto. Se viene presentata l’apposita domanda entro 30 giorni dall’entrata in vigore (quindi entro il 21 novembre), il contribuente, senza dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria e a prescindere dall’entità del debito, potrà essere riammesso alla dilazione.
Un’altra novità che entrerà subito in vigore è la c.d. “acquiescenza processuale”: cambiando l’art. 2-quater del DL 564/94, ora il contribuente può definire al terzo le sanzioni rinunciando al ricorso, ove l’annullamento parziale del provvedimento impugnato sopravvenga durante il contenzioso.
Sempre in tema di acquiescenza, si ampliano i “confini” dell’art. 15 del DLgs. 218/97: la definizione al terzo della sanzione, con facoltà di versamento rateale previa rinuncia al ricorso, sarà ammessa anche per gli atti impositivi concernenti l’occultazione di corrispettivo e il recupero delle agevolazioni “prima casa”.
Sempre in tema di acquiescenza, si ampliano i “confini” dell’art. 15 del DLgs. 218/97: la definizione al terzo della sanzione, con facoltà di versamento rateale previa rinuncia al ricorso, sarà ammessa anche per gli atti impositivi concernenti l’occultazione di corrispettivo e il recupero delle agevolazioni “prima casa”.
C’è invece una decorrenza specifica per le novità che riguardano la dilazione delle somme derivanti da istituti deflativi del contenzioso, e il connesso sistema sanzionatorio. Rilevando che sul tema della decorrenza torneremo in interventi successivi, evidenziamo che, per accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione e mediazione, il numero massimo di rate, per le somme superiori a 50.000 euro, passa da 12 trimestrali a 16 trimestrali.
Invece, per il caso degli avvisi bonari, il numero minimo di , per gli importi sino a 5.000 euro, passa da 6 trimestrali a 8 trimestrali.
Invece, per il caso degli avvisi bonari, il numero minimo di , per gli importi sino a 5.000 euro, passa da 6 trimestrali a 8 trimestrali.
Operativa la riammissione per i contribuenti decaduti
Vi sarà inoltre una maggiore uniformità relativa alle cause che possono cagionare il disconoscimento tanto della dilazione quando della definizione della vertenza, legate più che altro al mancato versamento delle rate.
Si conferma poi l’espunzione della tanto criticata norma sul c.d. “anatocismo esattoriale”, per cui gli interessi di mora continueranno a essere calcolati sugli importi dovuti a titolo di imposta, senza comprendere, dunque, sanzioni e interessi applicati nei pregressi stadi procedimentali.
Ulteriori questioni degne di nota riguardano la sospensione legale della riscossione, non più ammessa per generici motivi di inesigibilità del credito, così come l’obbligo per Equitalia di notificare, nei confronti delle imprese e dei professionisti, la cartella di pagamento solo a mezzo .