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Per le abitazioni principali «di lusso» rimangono IMU e TASI

Per le abitazioni principali «di lusso» rimangono IMU e TASI

L’abolizione dall’anno prossimo riguarda le prime case iscritte nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9

Contrariamente a quanto anticipato da Palazzo Chigi nel comunicato stampa al termine del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre, il testo del Ddl. di stabilità 2016 presentato dal Ministro dell’Economia in Senato contiene più l’eliminazione dell’IMU per le abitazioni principali classate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Il comma 2 dell’art. 13 del DL 201/2011, infatti, non è stato modificato e continua ad applicarsi, quindi, anche per l’anno 2016, l’eccezione per cui i proprietari o titolari di diritti reali degli immobili “di lusso” (A/1, A/8 e A/9) adibiti ad abitazione principale devono pagare l’
Testualmente, la citata norma prevede che “L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.”.
Per le abitazioni principali A/1, A/8 e A/9, quindi, anche il prossimo anno l’aliquota IMU rimane quella dello (modificabile, in aumento o in diminuzione, da parte dei Comuni sino a 0,2 punti percentuali) con la detrazione di 200 euro.
In relazione al tributo per i servizi indivisibili (), invece, vengono modificati i commi 639 e 669 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 riguardanti, rispettivamente, l’istituzione ed il presupposto impositivo.
Tali modifiche hanno l’intento di escludere dall’imposizione sì le abitazioni principali (fino al 2015 tutte assoggettate alla TASI a prescindere dal loro classamento), ma con l’eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
I commi 639 e 669, risultanti dopo le modifiche contenute nel Ddl. di stabilità 2016, sarebbero:
-“È istituita l’imposta unica comunale (). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (), a carico, sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore (comma 639);
- “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9” (comma 669).
In conclusione, l’IMU e la TASI sono abolite dal 2016 per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali diverse da quelle definite “di lusso”.
Per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, invece, continueranno ad applicarsi sia l’IMU che la TASI come avvenuto fino ad oggi.
È evidente che molto dipenderà da quel che delibereranno i Comuni nell’osservanza del limite stabilito dal comma 677 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, secondo cui l’aliquota TASI fissata dal Comune sommata all’IMU, complessivamente, non deve superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
Per l’abitazione principale e relative pertinenze, si ricorda che l’aliquota massima dell’IMU prevista dalla legge (art. 13 comma 7 del DL n. 201/2011) è stabilita al 6 per mille

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