Compensazione di crediti inesistenti «ristretta» dalla riforma delle sanzioni
Il legislatore introduce sanzioni diverse per i crediti «inesistenti» e per quelli «non spettanti», anche sul versante penale
Il legislatore, mediante il DLgs. 158/2015, ha finalmente disciplinato, in maniera “quasi” compiuta, i risvolti sanzionatori delle compensazioni eseguite in assenza dei requisiti di legge.
Facciamo presente che, per come è strutturato l’art. 32 del DLgs. 158/2015, l’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2017, ma sulla base del disegno di legge di stabilità 2016 trasmesso proprio in questi giorni al Parlamento, la decorrenza potrà essere anticipata al 1° gennaio 2016.
Facciamo presente che, per come è strutturato l’art. 32 del DLgs. 158/2015, l’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2017, ma sulla base del disegno di legge di stabilità 2016 trasmesso proprio in questi giorni al Parlamento, la decorrenza potrà essere anticipata al 1° gennaio 2016.
Ora, da un lato, il tutto viene ad essere disciplinato nell’art. 13 del DLgs. 471/97, dall’altro, si abroga l’art. 27 comma 18 del DL 185/2008.
In primo luogo, la compensazione eseguita in maniera superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti è sanzionata nella misura del del credito utilizzato, salva l’applicazione di leggi speciali.
Così, rientrano nelle violazioni punite con il 30% le compensazioni eseguite oltre il limite quantitativo previsto dalla legge, prima del limite temporale ivi contemplato, in assenza di visto di conformità e senza gli appositi nulla osta.
Sono invece sempre (quindi anche se inesistenti) sanzionate nella misura del 30% le violazioni che emergono dalla liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione.
In primo luogo, la compensazione eseguita in maniera superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti è sanzionata nella misura del del credito utilizzato, salva l’applicazione di leggi speciali.
Così, rientrano nelle violazioni punite con il 30% le compensazioni eseguite oltre il limite quantitativo previsto dalla legge, prima del limite temporale ivi contemplato, in assenza di visto di conformità e senza gli appositi nulla osta.
Sono invece sempre (quindi anche se inesistenti) sanzionate nella misura del 30% le violazioni che emergono dalla liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione.
Talvolta, il legislatore ha di fatto recepito quello che era l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, espresso in vari documenti di prassi.
Ma in altre ipotesi, è successo l’esatto contrario, per cui, ferme restando le criticità evidenziate (si veda “Nuove sanzioni amministrative con favor rei” del 26 ottobre 2015), è d’obbligo l’applicazione del favor rei.
Si pensi al caso del disconoscimento del credito da quadro RU in quanto utilizzato prima del limite temporale previsto dalla legge, ipotesi in cui veniva spesso utilizzato l’art. 27 comma 18 del DL 185/2008, che prevede(va) la sanzione dal 100% al 200% del credito indebitamente compensato (si veda “Utilizzo «anticipato» del bonus ricerca e sviluppo con sanzioni «miti»” del 29 luglio 2014).
Ma in altre ipotesi, è successo l’esatto contrario, per cui, ferme restando le criticità evidenziate (si veda “Nuove sanzioni amministrative con favor rei” del 26 ottobre 2015), è d’obbligo l’applicazione del favor rei.
Si pensi al caso del disconoscimento del credito da quadro RU in quanto utilizzato prima del limite temporale previsto dalla legge, ipotesi in cui veniva spesso utilizzato l’art. 27 comma 18 del DL 185/2008, che prevede(va) la sanzione dal 100% al 200% del credito indebitamente compensato (si veda “Utilizzo «anticipato» del bonus ricerca e sviluppo con sanzioni «miti»” del 29 luglio 2014).
In merito ai crediti “inesistenti”, di contro, la sanzione è dal 100% al 200% della misura del credito stesso e non è mai ammessa la definizione agevolata (quindi, a contrario, essa è possibile per la compensazione dei crediti “non spettanti”).
Per credito inesistente indebitamente compensato si intende quello in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante la liquidazione automatica della dichiarazione.
Si può trattare, dunque, di crediti da quadro RU fruiti in totale assenza delle condizioni di legge.
Per credito inesistente indebitamente compensato si intende quello in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante la liquidazione automatica della dichiarazione.
Si può trattare, dunque, di crediti da quadro RU fruiti in totale assenza delle condizioni di legge.
Superata la prassi dell’Erario
Per le compensazioni di crediti inesistenti derivanti, “a cascata”, da indebita deduzione di costi e da fatture fittizie, ammettendo che si tratti di fattispecie che rientrano nel “nuovo” art. 13 del DLgs. 471/97, si pone il problema relativo ai nessi con la violazione da dichiarazione infedele, che il legislatore non ha risolto.
È stato abrogato, poi, il solo comma 18 dell’art. 27 del DL 185/2008, quindi per i crediti inesistenti permane il sistema del ruolo straordinario e il raddoppio dei termini per la notifica del relativo avviso di recupero.
Anche sul versante penale il legislatore ha dato rilievo alla dicotomia crediti inesistenti/non spettanti.
Non a caso, a parte la diversità di pena prevista per le due fattispecie delittuose, il ravvedimento operoso, se posto in essere prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, esclude la rilevanza penale dell’indebita compensazione di crediti “non spettanti”, mentre rappresenta una circostanza attenuante (con riduzione della pena sino alla metà) per le compensazioni di crediti “inesistenti”.
Non a caso, a parte la diversità di pena prevista per le due fattispecie delittuose, il ravvedimento operoso, se posto in essere prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, esclude la rilevanza penale dell’indebita compensazione di crediti “non spettanti”, mentre rappresenta una circostanza attenuante (con riduzione della pena sino alla metà) per le compensazioni di crediti “inesistenti”.