Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Compensazione di crediti inesistenti «ristretta» dalla riforma delle sanzioni

Compensazione di crediti inesistenti «ristretta» dalla riforma delle sanzioni

Il legislatore introduce sanzioni diverse per i crediti «inesistenti» e per quelli «non spettanti», anche sul versante penale

Il legislatore, mediante il DLgs. 158/2015, ha finalmente disciplinato, in maniera “quasi” compiuta, i risvolti sanzionatori delle compensazioni eseguite in assenza dei requisiti di legge.
Facciamo presente che, per come è strutturato l’art. 32 del DLgs. 158/2015, l’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2017, ma sulla base del disegno di legge di stabilità 2016 trasmesso proprio in questi giorni al Parlamento, la decorrenza potrà essere anticipata al 1° gennaio 2016.
Ora, da un lato, il tutto viene ad essere disciplinato nell’art. 13 del DLgs. 471/97, dall’altro, si abroga l’art. 27 comma 18 del DL 185/2008.
In primo luogo, la compensazione eseguita in maniera superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti è sanzionata nella misura del del credito utilizzato, salva l’applicazione di leggi speciali.
Così, rientrano nelle violazioni punite con il 30% le compensazioni eseguite oltre il limite quantitativo previsto dalla legge, prima del limite temporale ivi contemplato, in assenza di visto di conformità e senza gli appositi nulla osta.
Sono invece sempre (quindi anche se inesistenti) sanzionate nella misura del 30% le violazioni che emergono dalla liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione.
Talvolta, il legislatore ha di fatto recepito quello che era l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, espresso in vari documenti di prassi.
Ma in altre ipotesi, è successo l’esatto contrario, per cui, ferme restando le criticità evidenziate (si veda “Nuove sanzioni amministrative con favor rei” del 26 ottobre 2015), è d’obbligo l’applicazione del favor rei.
Si pensi al caso del disconoscimento del credito da quadro RU in quanto utilizzato prima del limite temporale previsto dalla legge, ipotesi in cui veniva spesso utilizzato l’art. 27 comma 18 del DL 185/2008, che prevede(va) la sanzione dal 100% al 200% del credito indebitamente compensato (si veda “Utilizzo «anticipato» del bonus ricerca e sviluppo con sanzioni «miti»” del 29 luglio 2014).
In merito ai crediti “inesistenti”, di contro, la sanzione è dal 100% al 200% della misura del credito stesso e non è mai ammessa la definizione agevolata (quindi, a contrario, essa è possibile per la compensazione dei crediti “non spettanti”).
Per credito inesistente indebitamente compensato si intende quello in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante la liquidazione automatica della dichiarazione.
Si può trattare, dunque, di crediti da quadro RU fruiti in totale assenza delle condizioni di legge.
Superata la prassi dell’Erario
Per le compensazioni di crediti inesistenti derivanti, “a cascata”, da indebita deduzione di costi e da fatture fittizie, ammettendo che si tratti di fattispecie che rientrano nel “nuovo” art. 13 del DLgs. 471/97, si pone il problema relativo ai nessi con la violazione da dichiarazione infedele, che il legislatore non ha risolto.
È stato abrogato, poi, il solo comma 18 dell’art. 27 del DL 185/2008, quindi per i crediti inesistenti permane il sistema del ruolo straordinario e il raddoppio dei termini per la notifica del relativo avviso di recupero.
Anche sul versante penale il legislatore ha dato rilievo alla dicotomia crediti inesistenti/non spettanti.
Non a caso, a parte la diversità di pena prevista per le due fattispecie delittuose, il ravvedimento operoso, se posto in essere prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, esclude la rilevanza penale dell’indebita compensazione di crediti “non spettanti”, mentre rappresenta una circostanza attenuante (con riduzione della pena sino alla metà) per le compensazioni di crediti “inesistenti”.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...