Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Entro il 16 dicembre il saldo di IMU e TASI

Entro il 16 dicembre il saldo di IMU e TASI

Rimane un mese di tempo per contribuenti e professionisti che devono calcolare l’IMU e la TASI dovute a saldo per l’anno 2015

Si avvicina il termine, fissato al 16 dicembre 2015, entro cui devono essere versati i saldi dell’IMU e della TASI per l’anno 2015.
I contribuenti che intendono procedere al calcolo di quando dovuto hanno a disposizione tutte le indicazioni necessarie messe a disposizione dai Comuni.
Scadeva il 28 ottobre scorso, infatti, il termine entro cui le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’IMU e della TASI per l’anno 2015 dovevano essere pubblicati sul sito www.finanze.it, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. A tal fine, si ricorda, i Comuni dovevano inviare tali atti entro il 21 ottobre ai sensi dell’art. 13, comma 13- del DL 201/2011.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 2014.
Considerato che il versamento della prima rata di IMU e TASI per l’anno 2015, scaduta il 16 giugno 2015, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno 2014, si ricorda che eventuali variazioni deliberate dai Comuni per l’anno in corso hanno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata (così la circ. Min. Economia e finanze del 23 maggio 2013 n. 2/DF).
In altre parole, in molti casi, in sede di versamento del saldo IMU e TASI 2015, sarà quindi necessario procedere al ricalcolo di quanto dovuto e pagare il conguaglio per l’anno 2015, sulla base degli atti pubblicati sul predetto sito informatico al 28 ottobre 2015 (prima e seconda rata di IMU e TASI, pertanto, possono essere di importo diverso).
Per quanto riguarda l’, gli immobili per i quali deve essere versata la seconda rata entro il 16 dicembre 2015 sono, a titolo esemplificativo:
- le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- le unità immobiliari abitative diverse dall’abitazione principale, e relative pertinenze; vi rientrano, ad esempio, le abitazioni tenute a disposizione (c.d. “seconde case”), le abitazioni concesse in locazione, le abitazioni concesse in comodato (uso) gratuito a parenti, in linea retta o collaterale che non siano state assimilate all’abitazione principale dal Comune;
- le pertinenze diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato previsto per l’abitazione principale;
- gli altri fabbricati non abitativi (es. gli immobili delle imprese, gli uffici e studi privati), diversi dai fabbricati rurali strumentali;
- le aree fabbricabili, ad eccezione di quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
Niente TASI per i terreni agricoli
Relativamente alla , invece, ricordiamo che presupposto impositivo dell’imposta per l’anno 2015 (art. 1, comma 669 della L. n. 147/2013) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU. Non sono assoggettati alla TASI i terreni agricoli.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...