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Nuova IVA al 5% per le cooperative sociali

Nuova IVA al 5% per le cooperative sociali

Cambia l’aliquota ridotta per le prestazioni a carattere socio-sanitario

Una nuova aliquota IVA, nella misura del 5%, dovrebbe essere introdotta dalla legge di stabilità 2016 per le prestazioni, rese nell’ambito socio-sanitario, dalle cooperative sociali nei confronti di soggetti degni di protezione sociale.
Uno degli emendamenti al Ddl., trasfuso nel maxiemendamento su cui il Governo ha posto ieri sera la questione di fiducia che verrà votata oggi, contempla infatti l’adozione dell’aliquota IVA del 5% per le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27- dell’art. 10 comma 1 del DPR 633/72, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
La nuova disposizione non è di agevole lettura. Le prestazioni saranno assoggettate ad aliquota IVA del 5% al rispetto dei seguenti requisiti.
Sotto il profilo soggettivo, le prestazioni sono rese da cooperative sociali e loro consorzi e, sotto il profilo del destinatario, le prestazioni sono effettuate in favore “degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo”.
Sotto il profilo oggettivo, sono agevolate:
- le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle prestazioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”;
- le “prestazioni di ricovero e cura (...), compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali”;
- le “prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale (...), comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici”;
- le “prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù (...), comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”;
- le “prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili”.
La disposizione – qui sopra “scomposta” nei suoi requisiti soggettivi e oggettivi – ricalca in buona sostanza l’attuale n. 41- della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, in contrasto con la direttiva 2006/112/CE in materia di IVA, come già evidenziato dalla Commissione Europea (si veda “Rischio «infrazione» per l’IVA sui servizi socio-sanitari delle cooperative” dell’11 marzo 2014).
A norma dell’art. 110 della direttiva, infatti, gli Stati membri possono adottare aliquote IVA inferiori al minimo del 5% solo se già in vigore alla data del 1° gennaio 1991, mentre la norma in questione è stata introdotta nell’ordinamento per la prima volta con l’art. 7 della L. 8 novembre 1991 n. 381 e, dunque, successivamente al 1° gennaio 1991.
Nuova aliquota per evitare una procedura d’infrazione
Il disegno di legge di stabilità 2016 intende, quindi, chiudere le porte a una possibile procedura di infrazione da parte della Commissione, mettendo “al riparo” l’aliquota IVA per le cooperative sociali, a tal fine istituendo una nuova aliquota agevolata, nella misura del 5% (accanto alle già presenti aliquote ridotte pari al 4% e al 10%), istituendo la parte II-bis allegata al DPR 633/72.
Il restyling normativo si completa con la riformulazione dell’art. 16 del DPR 633/72 che curiosamente indicava ancora come aliquota IVA ordinaria quella pari al (essendo la disposizione per l’aliquota IVA al 22% contenuta nell’art. 40comma 1- del DL 98/2011, come poi modificato dal DL 76/2013).
Con l’occasione della modifica sulla misura dell’aliquota la nuova norma amplia l’ambito applicativo dell’agevolazione, prima confinata, sotto il profilo oggettivo, alle sole prestazioni socio-sanitarie e di assistenza domiciliare e ambulatoriale (numero 27- dell’art. 10) e ora estesa anche alla generalità delle prestazioni sanitarie, di ricovero e di cura, didattiche ed educative (numeri 18, 19, 20 e 21 dell’art. 10 del DPR 633/72). Se le disposizioni saranno confermate, resterà da chiarire la compatibilità con il regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, qualora la prestazione (oggettivamente ricompresa nei numeri 18, 19, 20, 21 e 27-ter della norma) sia resa da una cooperativa sociale.
La decorrenza è fissata alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente al 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge di stabilità.

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