Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Omesse ritenute previdenziali sotto i 10.000 euro depenalizzate

Omesse ritenute previdenziali sotto i 10.000 euro depenalizzate

Con i nuovi schemi di decreto sulla depenalizzazione approvati ieri in CdM il Governo ha optato per dare attuazione solo parziale alla delega

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri due schemi di decreto legislativo che riguardano la c.d. depenalizzazione. L’art. 2 della L. 67/2014 ha, infatti, conferito al Governo la delega per la “riforma della disciplina sanzionatoria” di alcuni reati.
Più precisamente, il comma 2 di tale articolo e la lettera b) del comma 3 contengono criteri e principi direttivi per la trasformazione di reati in illeciti amministrativi, mentre le restanti disposizioni del comma 3 contengono criteri e principi direttivi per l’abrogazione di alcuni reati con contestuale previsione, per i fatti corrispondenti, di sanzioni pecuniarie civili aggiuntive rispetto al risarcimento del danno. Un primo schema di decreto individua, dunque, talune fattispecie in cui – ferma la definizione della condotta illecita – la sanzione penale viene sostituita da quella meramente amministrativa. Il secondo decreto definisce l’abrogazione di taluni reati, “di più scarsa offensività”, e la conseguente introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, associate al risarcimento del danno alla parte offesa.
Per “depenalizzazione”, di per sé, non si dovrebbe intendere una minore garanzia per i diritti dei consociati, bensì un ritorno all’idea del diritto penale come ultima istanza (“extrema ratio”), laddove non sia possibile tutelare con altri mezzi (civilistici o amministrativi) determinati beni, ovvero laddove gli interessi in gioco siano tali da richiedere una presa di posizione forte da parte dello Stato stesso. Certo è che il legislatore si sta muovendo sulla strada di questo “diritto penale minimo” che si ritrova anche in altre recenti riforme, come nell’introduzione della non punibilità per tenuità del fatto (DLgs. 28/2015) e in alcune scelte della riforma del diritto penale tributario (DLgs. 158/2015).
Per quanto riguarda l’ambito applicativo del “decreto depenalizzazione”, la sanzione amministrativa viene determinata in funzione a quella penale oggi vigente, sia che si tratti di una pena pecuniaria – multa o ammenda –, sia che si tratti della pena detentiva dell’arresto (tra le fattispecie punite con pena detentiva sono, infatti, comprese unicamente delle contravvenzioni – e non dei delitti – per la loro minore offensività).
La stessa L. 67/2014 ha individuato due diverse modalità di depenalizzazione. Quella di una depenalizzazione “in astratto” o “cieca”, attraverso l’utilizzo di una clausola generale che si riferisce a “tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda” (art. 1 dello schema di decreto). Tale criterio generale di depenalizzazione è già stato in passato utilizzato (ad esempio, nell’art. 32 della L. 689/1981).
Tuttavia, con tale tecnica, residua il rischio di impattare su beni di rilevanza costituzionale: basti pensare alla fattispecie in materia di interruzione della gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate dalla legge, potenzialmente compresa tra tali disposizioni. 
Escluse alcune delle fattispecie più dibattute
Anche per questo, nel decreto in approvazione, si è ritenuto di escludere che tale clausola generale possa operare nei confronti del codice penale e si è, altresì, optato per dare attuazione solo parziale alla delega ricevuta, escludendo alcune delle fattispecie più dibattute (in particolare, in materia di immigrazione e di stupefacenti).
Diversamente, la depenalizzazione “nominativa” indica specificamente le fattispecie su cui intervenire (artt. 2 e 3 dello schema di decreto). Si tratta di alcune contravvenzioni previste dal codice penale – accomunate dal fatto di incidere su interessi di natura prevalentemente privatistica (artt. 527, 528, 652, 661, 668, 726 c.p.) – e di diversi altri illeciti contenuti in leggi speciali. Tra questi ultimi, di particolare interesse è la depenalizzazione dell’omissione di ritenute previdenziali sotto la soglia di 10.000 euro. L’attuale testo dell’art. 2 comma 1- del DL 463/1983 dovrebbe essere sostituito dal seguente: “l’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”.
Significativo è che su tale soglia di punibilità ha già avuto occasione di pronunciarsi la Corte di Cassazione, nelle more dell’attuazione della legge delega. Su questo punto, infatti, il legislatore delegante aveva già fornito una puntuale descrizione della disposizione da adottare (art. 2 comma 2 lett. c) della L. 67/2014), tanto che si è discusso sulla possibile immediata applicabilità di tale norma, seppur in assenza del decreto attuativo (. da ultimo Cass. nn. 32355/201532337/2015).

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...