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Società di comodo, assegnazione e trasformazione con imposta del 10,5%

Società di comodo, assegnazione e trasformazione con imposta del 10,5%

Maggiorazione dovuta se la società è di comodo per due periodi d’imposta su tre nel triennio di riferimento 2013-2014-2015

Le nuove norme sull’assegnazione agevolata di beni ai soci e sulla trasformazione in società semplice prevedono un’imposizione sostitutiva differenziata a seconda che la società risulti di comodo o meno.
Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle suddette operazioni, infatti, l’imposta sostitutiva è prevista in via ordinaria nella misura dell’8%; se, però, le società risultano non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione (così si esprime l’art. 9 comma 2 del disegno di legge di stabilità), l’aliquota dell’imposta sostitutiva viene elevata al 10,5%.
In sostanza, viene previsto un aggravio per le società che risultano di comodo, anche se questa verifica viene svolta non su un anno solo, ma su un triennio. Considerando che le suddette operazioni avverranno nel lasso di tempo che va dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2016, i periodi d’imposta da prendere in considerazione sono il 2013, il 2014 e il 2015. Qualora la società non sia risultata di comodo né nel 2013, né nel 2014, non si pongono particolari problemi per la stima dell’imposta sostitutiva da pagare: anche se la società risultasse di comodo per il 2015, infatti, la regola del “due su tre” farebbe da scudo alla società, consentendo di beneficiare dell’imposta sostitutiva nella misura dell’8%. Allo stesso modo, per una società di comodo sia per il 2013 che per il 2014 è certa l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura maggiorata del 10,5%, anche se la società non risultasse di comodo per il 2015.
Le stime si complicano, invece, per le società che sono di comodo per uno solo tra i periodi d’imposta 2013 e 2014, sicché risultano decisive le risultanze del 2015, le quali in molti casi necessitano di dati (bilancio d’esercizio, congruità o meno agli studi di settore ecc.) normalmente conoscibili solo mesi dopo la chiusura dell’esercizio (per gli studi di settore molti mesi dopo).
Pare utile a questi fini richiamare l’orientamento che l’Agenzia delle Entrate aveva assunto nell’ambito dello scioglimento agevolato previsto dall’art. 1 commi 111 e seguenti della L. 296/2006 per le società considerate non operative per il periodo d’imposta 2006. Nella circolare n. 25 del 4 maggio 2007 si era rilevato che, in linea di principio, la società si considerava non operativa (e, quindi, titolata all’agevolazione) se i ricavi effettivi erano inferiori a quelli minimi, e ciò indipendentemente dal reddito dichiarato (lo status di società non operativa, infatti, si misura sui ricavi e non sul reddito).
Non erano invece state ammesse ai benefici le società escluse dalla disciplina in presenza di cause di esclusione automatiche (es. numero di soci non inferiore a 50 unità, presenza nei due esercizi precedenti di un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità, ecc.). Nell’attuale contesto, la regola dovrebbe essere quella per cui non si considerano non operative, oltre alle società con ricavi “congrui”, le società escluse dalla disciplina in virtù delle suddette cause di esclusione o (situazione non presa in considerazione dalla circolare n. 25/2007, in quanto la normativa allora in vigore non le contemplava ancora) delle cause di disapplicazione automatica previste dal Provvedimento del 14 febbraio 2008.
Su queste ultime, però, la valutazione è più difficoltosa, in quanto alcune di esse hanno carattere parziale: considerando ad esempio le società immobiliari, la disapplicazione è limitata agli immobili concessi in locazione ad enti pubblici o locati a canone vincolato, mentre continua a permanere l’obbligo di calcolare i ricavi minimi sui rimanenti immobili.
Non sono di comodo le società escluse dalla disciplina
Ritornando all’esame della circolare n. 25/2007, in essa si diceva che l’eventuale istanza di disapplicazione (seguita o meno dal provvedimento di accoglimento) non precludeva l’accesso allo scioglimento agevolato (la società era, quindi, considerata non operativa agli specifici fini dell’agevolazione, anche se poi l’interpello veniva accolto).
Si ritiene che nell’attuale contesto tale chiarimento non sia più valido, e che quindi l’accoglimento dell’interpello per il 2015 escluda la società dal novero di quelle di comodo (con la conseguenza che, se ciò è decisivo per la regola del “due su tre”, la società potrebbe beneficiare dell’aliquota dell’8%); la risposta all’interpello dovrebbe, infatti, arrivare in tempo per il versamento della prima rata, fissato al 30 novembre 2016.
Un’ultima annotazione riguarda le società in perdita sistematica: sebbene l’art. 9 in commento menzioni le sole società non operative (per insufficienza dei ricavi), la relazione illustrativa al disegno di legge parifica a questi fini le due fattispecie, con la conseguenza che le società che risultassero di comodo per due periodi d’imposta su tre anche in virtù della normativa sulle società in perdita subirebbero l’aggravio al 10,5% dell’imposta sostitutiva, soluzione che non emerge dal dato letterale della norma

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