Compensazioni errate di ritenute senza sanzioni
Le Entrate applicano lo Statuto del contribuente ai sostituti d’imposta per il primo trimestre 2015
L’art. 15 del DLgs. 175/2014 ha introdotto la previsione di utilizzo esclusivo in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, delle:
- somme a credito rimborsate ai percipienti, da parte dei sostituti d’imposta, sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni modelli 730 e dei risultati contabili (modelli 730-4) elaborati dai CAF-dipendenti e dai professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale;
- eccedenze di versamento di ritenute alla fonte e imposte sostitutive.
- somme a credito rimborsate ai percipienti, da parte dei sostituti d’imposta, sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni modelli 730 e dei risultati contabili (modelli 730-4) elaborati dai CAF-dipendenti e dai professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale;
- eccedenze di versamento di ritenute alla fonte e imposte sostitutive.
Tale decreto dispone, pertanto, che dette somme siano compensate nel mese successivo a quello di erogazione del rimborso, nei limiti previsti dall’art. 37comma 4 del DLgs. 241/97, per le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione dei modelli 730, oppure dai successivi versamenti eseguiti, per le eccedenze di versamento di ritenute alla fonte e di imposte sostitutive.
Alcuni sostituti d’imposta avevano rappresentato oggettive difficoltà in ordine al tempestivo adeguamento dei software gestionali alla nuova disposizione in relazione alle operazioni di competenza dei periodi gennaio-marzo 2015, per le quali sono state applicate le previgenti modalità.
In particolare, sono state indicate nel modello di pagamento F24 le ritenute a debito al netto delle restituzioni ai sostituiti, con il proposito di far emergere la compensazione effettuata con la presentazione tardiva di una delega di pagamento a saldo zero oppure direttamente nella dichiarazione modello 770/2016.
In particolare, sono state indicate nel modello di pagamento F24 le ritenute a debito al netto delle restituzioni ai sostituiti, con il proposito di far emergere la compensazione effettuata con la presentazione tardiva di una delega di pagamento a saldo zero oppure direttamente nella dichiarazione modello 770/2016.
Rammentiamo che l’art. 19 comma 4 del DLgs. 241/97 prevede una sanzione di 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni, per il contribuente che omette di presentare il modello F24 “a saldo zero”, contenente i dati sulla compensazione effettuata.
F24 “a zero” senza sanzione di 100 o 50 euro
Applicando l’art. 10 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), nella risoluzione n. 7 di ieri l’Agenzia delle Entrate ritiene che sussistano le condizioni per escludere l’applicazione delle sanzioni nell’ipotesi in cui i sostituti abbiano effettuato il versamento delle ritenute di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2015, non adeguandosi alla nuova disciplina.
Ciò sia nell’ipotesi in cui essi abbiano inteso evidenziare la compensazione solo nel modello 770/2016, sia nell’ipotesi in cui abbiano presentato tardivamente o presenteranno un nuovo modello F24 a saldo zero entro il termine di presentazione del modello 770/2016.
Ciò sia nell’ipotesi in cui essi abbiano inteso evidenziare la compensazione solo nel modello 770/2016, sia nell’ipotesi in cui abbiano presentato tardivamente o presenteranno un nuovo modello F24 a saldo zero entro il termine di presentazione del modello 770/2016.