Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Compensazioni errate di ritenute senza sanzioni

Compensazioni errate di ritenute senza sanzioni

Le Entrate applicano lo Statuto del contribuente ai sostituti d’imposta per il primo trimestre 2015

L’art. 15 del DLgs. 175/2014 ha introdotto la previsione di utilizzo esclusivo in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, delle:
- somme a credito rimborsate ai percipienti, da parte dei sostituti d’imposta, sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni modelli 730 e dei risultati contabili (modelli 730-4) elaborati dai CAF-dipendenti e dai professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale;
- eccedenze di versamento di ritenute alla fonte e imposte sostitutive.
Tale decreto dispone, pertanto, che dette somme siano compensate nel mese successivo a quello di erogazione del rimborso, nei limiti previsti dall’art. 37comma 4 del DLgs. 241/97, per le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione dei modelli 730, oppure dai successivi versamenti eseguiti, per le eccedenze di versamento di ritenute alla fonte e di imposte sostitutive.
Alcuni sostituti d’imposta avevano rappresentato oggettive difficoltà in ordine al tempestivo adeguamento dei software gestionali alla nuova disposizione in relazione alle operazioni di competenza dei periodi gennaio-marzo 2015, per le quali sono state applicate le previgenti modalità.
In particolare, sono state indicate nel modello di pagamento F24 le ritenute a debito al netto delle restituzioni ai sostituiti, con il proposito di far emergere la compensazione effettuata con la presentazione tardiva di una delega di pagamento a saldo zero oppure direttamente nella dichiarazione modello 770/2016.
Rammentiamo che l’art. 19 comma 4 del DLgs. 241/97 prevede una sanzione di 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni, per il contribuente che omette di presentare il modello F24 “a saldo zero”, contenente i dati sulla compensazione effettuata.
F24 “a zero” senza sanzione di 100 o 50 euro
Applicando l’art. 10 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), nella risoluzione n. 7 di ieri l’Agenzia delle Entrate ritiene che sussistano le condizioni per escludere l’applicazione delle sanzioni nell’ipotesi in cui i sostituti abbiano effettuato il versamento delle ritenute di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2015, non adeguandosi alla nuova disciplina.
Ciò sia nell’ipotesi in cui essi abbiano inteso evidenziare la compensazione solo nel modello 770/2016, sia nell’ipotesi in cui abbiano presentato tardivamente o presenteranno un nuovo modello F24 a saldo zero entro il termine di presentazione del modello 770/2016.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...