Fabbricati ristrutturati da imprese edili ancora con bonus del 50%
L’agevolazione dovrebbe estendersi a tali immobili fino al 31 dicembre 2016
L’art. 9 comma 2 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 (Finanziaria 2002), e successive modifiche e integrazioni, ha previsto una detrazione IRPEF nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie tramite interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (la stessa rappresenta una fattispecie particolare di applicazione della detrazione del 36% delle spese di recupero del patrimonio edilizio residenziale).
Tale agevolazione, originariamente applicabile in relazione agli interventi di recupero effettuati fino al 31 dicembre 2002, è stata successivamente riproposta nel corso degli anni. Da ultimo, per effetto dell’art. 16-, comma 3 del TUIR, inserito dall’art. 4, comma 1, lett. c) del DL n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011, l’agevolazione è passata a regime per gli interventi di recupero eseguiti dal 1° gennaio 2012.
L’agevolazione si applica in caso di acquisto (assegnazione) di unità immobiliari residenziali e/o relative pertinenze site in edifici interamente recuperati tramite un intervento di restauro o risanamento conservativo, ovvero ristrutturazione edilizia.
L’agevolazione si applica in caso di acquisto (assegnazione) di unità immobiliari residenziali e/o relative pertinenze site in edifici interamente recuperati tramite un intervento di restauro o risanamento conservativo, ovvero ristrutturazione edilizia.
Ai sensi del citato comma 3 l’unico termine statuito ai fini della detrazione è quello che attiene il trasferimento o l’assegnazione delle unità immobiliari residenziali: potranno beneficiare della detrazione solo i trasferimenti effettuati (dovrebbe rilevare la data del rogito notarile di compravendita o assegnazione) “entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori” (il termine è stato allungato da sei mesi a diciotto dall’art. 1 comma 48 della L. n. 190/2014, legge di stabilità 2015).
A regime, la detrazione spetta all’acquirente o all’assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro.
Detrazione “potenziata” entro l’importo massimo di 96.000 euro
Il potenziamento della detrazione IRPEF dal 36% al , tuttavia, con riferimento alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, riguarda anche la fattispecie in esame, entro l’importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
Per come è stata scritta la norma contenuta nel citato art. 16- del TUIR poteva sorgere il dubbio se l’aliquota potenziata al 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio si dovesse applicare anche agli acquisti di unità immobiliari site in immobili interamente ristrutturati.
Infatti:
- l’art. 11 comma 3 del DL 83/2012 (conv. L. 134/2012), che ha stabilito l’innalzamento al 50% della detrazione IRPEF per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 per gli interventi di recupero edilizio, si riferisce univocamente alle spese documentate relative agli interventi di cui all’art. 16- comma 1 del TUIR;
- la fattispecie in commento è descritta dall’art. 16- comma 3 del TUIR.
Infatti:
- l’art. 11 comma 3 del DL 83/2012 (conv. L. 134/2012), che ha stabilito l’innalzamento al 50% della detrazione IRPEF per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 per gli interventi di recupero edilizio, si riferisce univocamente alle spese documentate relative agli interventi di cui all’art. 16- comma 1 del TUIR;
- la fattispecie in commento è descritta dall’art. 16- comma 3 del TUIR.
L’incipit del comma 3 dell’art. 16- del TUIR (“la detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi ...”) sembra significare che la fattispecie sui generis descritta nel comma 3, alle condizioni ivi definite, benefici non già di un’agevolazione ad hoc, bensì di quella medesima detrazione del 36-50% che risulta destinata agli altri interventi descritti dal comma 1.
Conferme in tal senso sono arrivate dalla circ. Agenzia delle Entrate 18 settembre 2013 n. 29 (§ 2.1) oltre che dalle istruzioni del modello UNICO 2013 PF, pag. 58-59 e dalla guida Agenzia delle Entrate aggiornata al 6 giugno 2013, pag. 21 per quel che concerne la proroga fino al 31 dicembre 2013 dell’aliquota del 50% (in tal senso anche lo studio Consiglio nazionale del Notariato 21 settembre 2012 n. 129-2012/T).
Conferme in tal senso sono arrivate dalla circ. Agenzia delle Entrate 18 settembre 2013 n. 29 (§ 2.1) oltre che dalle istruzioni del modello UNICO 2013 PF, pag. 58-59 e dalla guida Agenzia delle Entrate aggiornata al 6 giugno 2013, pag. 21 per quel che concerne la proroga fino al 31 dicembre 2013 dell’aliquota del 50% (in tal senso anche lo studio Consiglio nazionale del Notariato 21 settembre 2012 n. 129-2012/T).
In relazione alla proroga fino al 31 dicembre , invece, la guida Agenzia delle Entrate aggiornata a settembre 2014 conferma che la detrazione è elevata al 50% quando le spese per l’acquisto dell’immobile sono sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, entro l’importo massimo di rilevanza delle spese di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare (in tal senso le istruzioni di UNICO PF 2015, p. 64 e del 730/2015, p. 53).
Lo stesso discorso si ritiene possa valere con riferimento alla proroga della detrazione del 50% alle spese sostenute fino al 31 dicembre ad opera della legge di stabilità 2015 (in tal senso le bozze delle istruzioni del 730/2016 del 16 dicembre 2015, pag. 54) e quindi anche alle spese sostenute fino al 31 dicembre ad opera della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).