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Forfetario incerto con redditi di lavoro dipendente e assimilati

Forfetario incerto con redditi di lavoro dipendente e assimilati

Andrebbero chiarite le fattispecie rientranti nella «cessazione del rapporto di lavoro»

Uno dei nuovi requisiti per accedere al regime forfetario riguarda il possesso di redditi di lavoro dipendente o assimilati.
In particolare, recita il nuovo art. 1 comma 57 lett. d- della L. 190/2014, non possono avvalersi del regime “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.
La finalità della norma è quella di evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilate nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano comunque beneficiare del regime in questione per le attività d’impresa, arti o professioni esercitate (Relazione illustrativa al Ddl. di stabilità 2016).
Della disposizione sopra riportata l’inciso che fa sorgere i maggiori dubbi è quello finale in cui si afferma che la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Al fine di applicare correttamente la disposizione sarebbe interessante se venissero indicate le fattispecie riconducibili alla “cessazione del rapporto di lavoro”.
Come sostenuto in dottrina, dovrebbero potervi rientrare tutti quei casi in cui il rapporto viene a cessare per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore (tipicamente, il licenziamento), nonché in caso di dimissioni (ad esempio, per giusta causa). A tali eventi consegue l’estinzione della fonte reddituale rilevante ai fini del requisito in esame.
Meno certo – a nostro giudizio – è l’accesso al regime nell’ipotesi di pensionamento. Si ipotizzi il caso di un soggetto che abbia percepito redditi di lavoro dipendente pari a 50.000 euro nel 2015 e che, dal 2016, vada in pensione avviando una modesta attività professionale per cui intenderebbe fruire del regime agevolato.
Ad una prima lettura potrebbe sostenersi che il rapporto di lavoro è cessato e che il soggetto possa applicare il regime forfetario. D’altra parte, potrebbe obiettarsi che il pensionamento determina una cessazione “particolare” del rapporto (non equiparabile alle casistiche sopra riportate), a seguito della quale il soggetto continua a percepire un reddito equiparabile fiscalmente a quello nascente dal rapporto esaurito.
Opportuno che la questione venga affrontata in un intervento ufficiale
Inoltre, ulteriori perplessità sull’applicazione del regime sorgerebbero se, considerando il caso esemplificato, il reddito da pensione per il 2016 risultasse superiore al limite dei 30.000 euro. A nostro giudizio, in tale ipotesi, l’accesso al regime dal 2016 non sarebbe conforme alla ratio del requisito, che è quella di escludere dal regime soggetti che abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati elevati; inoltre, il ricorso alla circostanza relativa alla “cessazione del rapporto” avvenuta nel 2015 costituirebbe un mero strumento per fruire della tassazione sostitutiva per il primo anno di attività autonoma (posto che per l’anno successivo, il 2017, il soggetto fuoriuscirebbe dal regime per superamento del limite in esame).
Alla luce di tali osservazioni, sarebbe opportuno che la questione venisse affrontata (e chiarita) in un prossimo intervento ufficiale.
Sotto un diverso profilo, si rileva che la circostanza di aver cessato un rapporto di lavoro prima dell’inizio dell’attività per cui si intende applicare il regime forfetario, sebbene consenta di non verificare il rispetto della causa ostativa in esame, potrebbe assumere rilevanza ai fini della fruibilità della riduzione dell’aliquota d’imposta al per i primi cinque anni di attività, la quale è riconosciuta, tra l’altro, a condizione che l’attività non costituisca mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

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