Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Assegnazioni dei beni ai soci con possibili riflessi già nel bilancio 2015

Assegnazioni dei beni ai soci con possibili riflessi già nel bilancio 2015

Se non è stata deliberata l’assegnazione nel 2015 i beni sono tra le immobilizzazioni al 31 dicembre 2015

Le assegnazioni dei beni ai soci che saranno effettuate nel corso del 2016 secondo quanto previsto dalla legge di stabilità potranno determinare talvolta un riflesso già nel bilancio dell’esercizio 2015.
È infatti probabile che entro la data di formazione del progetto di bilancio gli amministratori prenderanno in esame la possibilità di assegnare beni ai soci nel corso del 2016. Difficilmente però sarà già stata deliberata la destinazione dei beni ai soci entro il 2015, pertanto, i beni figureranno tra le immobilizzazioni al 31 dicembre 2015.
Nei casi in cui si stia valutando di assegnare ai soci nel corso del 2016 un immobile il cui valore contabile al 31 dicembre 2015 è superiore al valore recuperabile (pari al maggior valore tra valore d’uso e valore di mercato al netto dei costi di cessione), si devono risolvere alcune problematiche relative alla valutazione di tale immobile nel bilancio 2015.
Si pensi, ad esempio, ad immobili rivalutati nel 2008, oppure ad immobili il cui valore di mercato ha registrato una riduzione negli ultimi esercizi a causa della nota crisi del mercato immobiliare.
I beni immobilizzati devono essere svalutati in presenza di perdite durevoli di valore. In molti casi, negli esercizi precedenti il 2015 tali immobili non sono stati svalutati, poiché le perdite di valore non sono state considerate durevoli, ritenendo che il mercato immobiliare fosse destinato a riprendersi o, in altri casi, non è stato determinato il “valore equo” ma il valore derivante dall’utilizzo che ne supportava la recuperabilità.
Nel bilancio 2015, però, se si ritiene che il bene sarà assegnato dopo pochi mesi ad un socio, diviene difficile sostenere, in presenza di un valore di iscrizione superiore al valore di mercato, che la perdita di valore non sia durevole.
La possibilità di ritenere la perdita di valore non durevole è infatti condizionata sia al convincimento della non durevolezza della perdita che deve essere supportata dalla capacità e intenzione dell’impresa di mantenere gli asset aziendali e di recuperarne il valore attraverso l’utilizzo. Nel caso dei beni assegnati ai soci tale ultima condizione (recupero attraverso l’utilizzo) non è presente se si intende attribuire il bene al socio a distanza di pochi mesi dalla chiusura del bilancio.
In tali situazioni, pertanto, si ritiene, dal punto di vista contabile, che sarà necessario svalutare l’immobilizzazione al fine di iscriverla nel bilancio 2015 al minor valore di mercato.
In tal modo, al momento dell’assegnazione del bene al socio nel corso del 2016 non si presenteranno problematiche di ordine contabile, in quanto si rileverà una riduzione di una riserva pari al valore contabile del bene a fronte della rilevazione del debito per dividendo verso soci. Al momento del “pagamento” attraverso l’assegnazione del bene si estinguerà il debito per dividendo e, contestualmente, si storneranno costo storico e fondi rettificativi (ammortamento e svalutazione) del bene assegnato.
Potrà talvolta accadere che il bene non sia stato svalutato nel bilancio 2015, ad esempio nei casi in cui la decisione di assegnare il bene al socio sarà assunta successivamente alla redazione del bilancio 2015. In tali casi, a nostro parere, è inevitabile il sorgere di un componente negativo di reddito in Conto economico al momento dell’assegnazione del bene minusvalente al socio.
Si consideri il seguente esempio: il bene è iscritto a 100 ma il valore di mercato è pari a 70.
Al momento della delibera si originerà un debito verso soci per dividendi pari a e non a 100, considerato che è 70 il valore del dividendo in natura che sarà distribuito al socio. Di conseguenza, si genera una minusvalenza di (evitabile se nel bilancio al 31 dicembre 2015 è stata iscritta una svalutazione in conto economico). Al momento del pagamento, si estinguerà il debito verso soci pari a 70 e si chiuderanno il costo storico e i fondi rettificativi (ammortamento e svalutazione) del bene assegnato.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...