La cessione di azienda agricola non produce plusvalenza
Non comporta neppure reddito soggetto a tassazione separata ex art. 17 comma 1 lettera g) del TUIR
La cessione di un’azienda agricola, comprendente i relativi terreni, non produce alcuna plusvalenza tassabile ai fini IRPEF, secondo l’interpretazione data dalla C.T. Reg. di Potenza, con la sentenza n. 5/2016.
Dai fatti di causa emerge che un contribuente, persona fisica, aveva ceduto, con apposito atto notarile, la sua azienda agricola, composta, tra l’altro, da alcuni terreni e fabbricati rurali, ad una società agricola. L’Agenzia delle Entrate aveva notificato, quindi, un avviso di accertamento parziale, tassando la plusvalenza determinata su tale cessione. Ricorreva il contribuente avverso l’atto impositivo, eccependo che non avrebbe venduto, come ritenuto dall’Ufficio, dei singoli cespiti immobiliari da cui sarebbe derivata una plusvalenza, ma l’azienda agricola nel suo complesso, da cui non poteva desumersi maggiore materia imponibile.
Dai fatti di causa emerge che un contribuente, persona fisica, aveva ceduto, con apposito atto notarile, la sua azienda agricola, composta, tra l’altro, da alcuni terreni e fabbricati rurali, ad una società agricola. L’Agenzia delle Entrate aveva notificato, quindi, un avviso di accertamento parziale, tassando la plusvalenza determinata su tale cessione. Ricorreva il contribuente avverso l’atto impositivo, eccependo che non avrebbe venduto, come ritenuto dall’Ufficio, dei singoli cespiti immobiliari da cui sarebbe derivata una plusvalenza, ma l’azienda agricola nel suo complesso, da cui non poteva desumersi maggiore materia imponibile.
Occorre premettere, al riguardo, che nel TUIR non esiste una specifica disciplina concernente la cessione di azienda agricola. In particolare, la cessione dell’azienda agricola non sembra generare, di per sé, plusvalenza imponibile art. 86 comma 2 del TUIR per carenza del presupposto impositivo, versando al di fuori dell’ambito del reddito d’impresa (in tal senso si vedano la C.M. 21 marzo 1980 n. 9/9/52 e la R.M. 6 settembre 1980 n. 9/1597).
Con riferimento ai redditi diversi, la cessione dei terreni unitamente all’azienda non sembrerebbe essere assoggettata ad imposizione, a prescindere dalla previsione di tassabilità dei singoli cespiti art. 67 del TUIR. Di conseguenza, non dovrebbe applicarsi l’art. 67 comma 1 lett. b) in base al quale costituiscono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati da non più di 5 anni. Ciò, anche, in dipendenza della nozione unitaria d’azienda. Diversamente, nell’ipotesi in cui l’imprenditore agricolo non cedesse l’azienda, ma il singolo terreno, ci sarebbero pochi dubbi in ordine alla tassazione dell’eventuale plusvalenza art. 67 comma 1 lett. b).
La cessione dell’azienda agricola, inoltre, non sembra rientrare neppure nelle fattispecie di cui all’art. 67 comma 1 lett. h) e h-) del TUIR, poiché entrambe si riferiscono alla cessione di aziende commerciali.
Rileva che sia una cessione d’azienda nel suo complesso
Quanto sin qui evidenziato sembra essere stato valorizzato anche nella sentenza in commento, in cui i giudici regionali, dopo aver constatato che lo stesso atto notarile si riferiva ad “azienda agricola costituita da terreni e fabbricati rurali, da scorte vive e morte, automezzi ed attrezzature e quant’altro in azienda esistente”, hanno stabilito che era indubitabile, nel caso di specie, che si trattasse di cessione di azienda agricola nel suo complesso, peraltro, indirettamente giustificata dallo stesso certificato urbanistico rilasciato dal Comune, attestante la destinazione esclusivamente agricola dei terreni, escludendo, così, qualsiasi ipotesi speculativa. Peraltro, l’acquirente era stata una società agricola, regolarmente iscritta nel Registro delle imprese.
Sotto il profilo normativo, i giudici regionali hanno stabilito che la cessione di azienda agricola non produce plusvalenza imponibile art. 86 del TUIR e neppure reddito soggetto a tassazione separata art. 17 comma 1 lett. g) del TUIR. In sostanza, la cessione d’azienda agricola non determina materia imponibile.
Nello stesso senso, del resto, si era già pronunciata la C.T. Reg. di Torino del 9 febbraio 2010 n. 10/29/2010, secondo cui l’art. 17 comma 1 lett. g) del TUIR, che prevede l’applicazione della tassazione separata alle plusvalenze, compreso il valore dell’avviamento, realizzate mediante la cessione di aziende possedute da più di cinque anni, non si applica alla cessione di aziende agricole. Pertanto, per queste ultime, non esiste il presupposto impositivo per gli eventuali plusvalori realizzati, compreso l’avviamento.