Nuova procedura d’invio all’INAIL del certificato medico per infortunio
L’adempimento spetta ora al medico che presta la prima assistenza, ma per il datore rimane l’obbligo di denuncia
È operativa da ieri, 22 marzo 2016, la nuova procedura telematica di trasmissione del certificato medico in caso di infortunio e malattia professionale del lavoratore.
Tale procedura rientra tra le misure di semplificazione in materia di adempimenti formali introdotte dal DLgs. 151/2015. In particolare, l’art. 21, comma 1, lett. b) del decreto attuativo del Jobs Act, modificando l’art. 53 del DPR 1124/65, ha stabilito che l’obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è ora a carico del medico (o della struttura sanitaria) che ha prestato la prima assistenza, il quale deve effettuare la comunicazione all’INAIL entro le ore 24 del giorno successivo all’evento. In questo modo il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo di inviare il certificato medico (ora a carico del medico), ma resta obbligato a trasmettere la denuncia dell’evento all’INAIL nei termini di 2 giorni in caso di infortunio (24 ore se mortale) e 5 in caso di malattia professionale, da quello in cui ne ha avuto notizia.
In merito a quest’ultimo aspetto, va richiamata anche la disposizione art. 52 del DPR 1124/65, ai sensi della quale il lavoratore vittima di un infortunio, anche se di lieve entità, ha l’obbligo di informare immediatamente il proprio datore di lavoro del verificarsi dell’evento mentre, in caso di malattia professionale, l’informazione dovrà essere comunicata entro 15 giorni dalla sua manifestazione, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia.
Ciò premesso, con la circ. n. 10/2016 l’INAIL ha chiarito che resta a carico del datore di lavoro l’obbligo di indicare nella denuncia obbligatoria i riferimenti del certificato medico, i quali sono resi disponibili, sempre con un apposito applicativo on line, dallo stesso Istituto.
In una circolare dell’INAIL le indicazioni operative
Operativamente, il datore di lavoro munito di credenziali potrà cercare il certificato medico accedendo al portale www.inail.it e utilizzando la funzione “Ricerca certificati medici” presente all’interno del relativo servizio on line Denunce di Infortunio/MP/SA. A quel punto, occorrerà digitare il codice fiscale del lavoratore, nonché il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso.
Si precisa, altresì, che questi ultimi due dati devono essere forniti dal lavoratore, assieme al numero di giorni di prognosi relativi all’evento, e che i termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore.
Tuttavia, nella circ. n. 10/2016 si sottolinea che, nella fase iniziale di operatività della nuova procedura, potrà accadere che il certificato non sia immediatamente disponibile nel “cruscotto certificati medici”, magari perché il medico o la struttura sanitaria l’hanno inviato all’INAIL mediante PEC.
In tal caso, nell’attesa che venga rilasciata un’apposita procedura che consenta la visualizzazione dei certificati medici pervenuti tramite , il datore di lavoro dovrà comunque trasmettere la denuncia indicando negli appositi campi del format il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico (entrambi comunicati dal lavoratore).
In tal caso, nell’attesa che venga rilasciata un’apposita procedura che consenta la visualizzazione dei certificati medici pervenuti tramite , il datore di lavoro dovrà comunque trasmettere la denuncia indicando negli appositi campi del format il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico (entrambi comunicati dal lavoratore).
Invece, qualora lo stesso datore si trovi nell’impossibilità oggettiva di indicare il numero identificativo del certificato medico, nella denuncia deve essere indicato un codice fittizio di 12 caratteri alfanumerici. Fatto ciò, l’applicativo consentirà comunque l’invio della denuncia, avvisando l’utente della mancata “correlazione” della stessa con il certificato medico pervenuto all’INAIL.
Per quanto riguarda i medici e le strutture sanitarie tenuti a inviare il certificato medico, la circ. n. 10/2016, nel fornire istruzioni dettagliate e un apposito documento tecnico, chiarisce che chi è già in possesso delle abilitazioni e che trasmette telematicamente i certificati medici di infortunio continuerà regolarmente a operare con consuete modalità già attive da tempo.
Tutti gli altri soggetti non abilitati dovranno invece richiedere, in primis, le apposite credenziali dispositive presso la sede INAIL competente per territorio e poi l’abilitazione utilizzando i moduli – disponibili sul sito www.inail.it – di richiesta di attribuzione “codice presidio” e di abilitazione ai servizi on line INAIL per i presidi ospedalieri, oppure la richiesta di attribuzione “codice medico” e di abilitazione ai servizi on line INAIL per i medici esterni.
Tutti gli altri soggetti non abilitati dovranno invece richiedere, in primis, le apposite credenziali dispositive presso la sede INAIL competente per territorio e poi l’abilitazione utilizzando i moduli – disponibili sul sito www.inail.it – di richiesta di attribuzione “codice presidio” e di abilitazione ai servizi on line INAIL per i presidi ospedalieri, oppure la richiesta di attribuzione “codice medico” e di abilitazione ai servizi on line INAIL per i medici esterni.
Infine, un’ulteriore semplificazione riguarda l’obbligo di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortale o con prognosi superiore ai 30 giorni. Tale obbligo, si ricorda nella circ. n. 10/2016, è ora a carico dell’INAIL e non più del datore di lavoro, per il quale è sufficiente inviare la denuncia di infortunio all’Istituto assicuratore.