Ravvedimento sulle indebite compensazioni senza sanzione del 15%
Opera solo la penalità del 30%, essendo la violazione non inquadrabile nell’ambito di quelle sui versamenti
Il DLgs. 158/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016 ma applicabile retroattivamentein virtù dell’art. 3 del DLgs. 472/97, ha “sdoppiato” le sanzioni applicabili in merito alle indebite compensazioni.
Da un lato, è stato abrogato l’art. 27 comma 18 del DL 185/2008 (unica norma nel sistema che si occupava dei risvolti sanzionatori delle indebite compensazioni, solo, però, per i crediti inesistenti), dall’altro, l’intera materia è stata trasferita nell’art. 13 del DLgs. 471/97 (norma la cui rubrica è stata cambiata, da “Ritardati od omessi versamenti diretti” a “Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione”).
Da un lato, è stato abrogato l’art. 27 comma 18 del DL 185/2008 (unica norma nel sistema che si occupava dei risvolti sanzionatori delle indebite compensazioni, solo, però, per i crediti inesistenti), dall’altro, l’intera materia è stata trasferita nell’art. 13 del DLgs. 471/97 (norma la cui rubrica è stata cambiata, da “Ritardati od omessi versamenti diretti” a “Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione”).
Ai sensi dell’art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97, l’utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta “in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti” è sanzionato nella misura del del credito utilizzato, salva l’applicazione di leggi speciali. Ove la compensazione riguardi crediti inesistenti, la sanzione è dal 100% al 200% della misura del credito stesso: per credito inesistente si intende “il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile” con liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione.
Le violazioni sulle compensazioni sono sanabili mediante ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97. Qualche dubbio emerge nelle fattispecie in cui il credito sia inesistente, in quanto, se la condotta è ritenuta fraudolenta, secondo la circolare n. 180 del 1998 non sarebbe ammesso il ravvedimento, non essendoci “errori” od “omissioni” da correggere.
Nel ravvedimento sulle indebite compensazioni è spesso necessario, oltre al “ripristino” del credito, al pagamento degli interessi legali e delle sanzioni ridotte, la presentazione di una dichiarazione integrativa (si veda “Ravvedimento sulle compensazioni indebite con integrativa” del 26 luglio 2014).
Nel ravvedimento sulle indebite compensazioni è spesso necessario, oltre al “ripristino” del credito, al pagamento degli interessi legali e delle sanzioni ridotte, la presentazione di una dichiarazione integrativa (si veda “Ravvedimento sulle compensazioni indebite con integrativa” del 26 luglio 2014).
Tanto detto, si tratta pacificamente di tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, quindi operano le lettere b-) e b-) dell’art. 13 del DLgs. 472/97, e il ravvedimento può avvenire sino a quando è notificato l’atto impositivo o l’avviso bonario, essendo inibito dal controllo fiscale.
È interessante notare come, a seguito del DLgs. 158/2015, sembra che la fattispecie di indebita compensazione, sia per i crediti non spettanti che per quelli inesistenti, sia espressione di una violazione autonoma, non rientrante nel genus degli omessi/tardivi versamenti.
È interessante notare come, a seguito del DLgs. 158/2015, sembra che la fattispecie di indebita compensazione, sia per i crediti non spettanti che per quelli inesistenti, sia espressione di una violazione autonoma, non rientrante nel genus degli omessi/tardivi versamenti.
Inapplicabile la lettera a) dell’art. 13 del DLgs. 472/97
Ciò lo si evince anche esaminando la rubrica della norma prima riportata, sebbene questa non abbia di certo valore normativo.
Quindi, essendo la sanzione disciplinata solo dai commi quarto e quinto dell’art. 13 del DLgs. 471/97, ne dovrebbe derivare l’inapplicabilità sia della riduzione a 1/15 per giorno di ritardo per i versamenti la cui tardività è contenuta nei 14 giorni, sia la sanzione dimezzata (del 15%) se il ritardo non supera i novanta giorni.
Quindi, essendo la sanzione disciplinata solo dai commi quarto e quinto dell’art. 13 del DLgs. 471/97, ne dovrebbe derivare l’inapplicabilità sia della riduzione a 1/15 per giorno di ritardo per i versamenti la cui tardività è contenuta nei 14 giorni, sia la sanzione dimezzata (del 15%) se il ritardo non supera i novanta giorni.
Sul versante del ravvedimento operoso, si potrebbe, come logica conseguenza, applicare la lettera a) dell’art. 13 del DLgs. 472/97 (riduzione della sanzione a 1/10 se esso avviene entro trenta giorni), circoscritta alle violazioni sui versamenti, posto che la norma parla espressamente di “mancato pagamento del tributo o di un acconto”.
In altri termini, il ravvedimento dovrebbe avvenire avendo come base di computo sempre la sanzione del 30%, ai sensi delle lettere a-) - b-quater).
In altri termini, il ravvedimento dovrebbe avvenire avendo come base di computo sempre la sanzione del 30%, ai sensi delle lettere a-) - b-quater).
Prima del DLgs. 158/2015, invece, si poteva anche sostenere l’applicabilità della lettera a) dell’art. 13 del DLgs. 472/97, siccome, nel caso dei crediti non spettanti, la violazione, in via interpretativa e con l’avallo della Cassazione, era considerata rientrante in quelle sui versamenti.