Sulla rinuncia dei soci ai crediti novità normative da interpretare
Non è chiaro il coordinamento con la disciplina della deducibilità delle perdite derivanti da atti abdicativi
A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015, l’art. 88 comma 4- del TUIR, introdotto dall’art. 13 comma 1 del DLgs. 147/2015 (decreto internazionalizzazione), prevede che la rinuncia del socio a un proprio credito costituisca, per la società partecipata, una sopravvenienza attiva imponibile – ai fini della determinazione del reddito d’impresa – per la sola quota che eccede il valore fiscale del credito, così come desumibile dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal socio.
In mancanza, si presume che il valore fiscale del credito sia pari a zero, con l’effetto che la remissione è interamente tassabile in capo alla società che ne ha beneficiato.
In mancanza, si presume che il valore fiscale del credito sia pari a zero, con l’effetto che la remissione è interamente tassabile in capo alla società che ne ha beneficiato.
Sul punto, la Fondazione nazionale dei commercialisti – con un documento del15 febbraio 2016 – ha osservato che tale comunicazione deve ritenersi prudenzialmente richiesta, per vincere la presunzione, anche qualora il valore fiscale del credito oggetto di rinuncia coincida con l’importo nominale dello stesso; a questo proposito, ha, però, rilevato che, in un’ottica sostanziale e sulla base del principio di ragionevolezza, sussistono motivi per negare il riconoscimento del valore fiscale del credito, nell’ipotesi in cui la società partecipata sia – con ragionevole certezza – in grado di individuarlo autonomamente.
Per quanto concerne, invece, la posizione tributaria del socio, sono state modificate due disposizioni del reddito d’impresa (artt. 94 comma 6 e 101 comma 7 del TUIR), nel senso di stabilire che la rinuncia al credito comporta, per il soggetto partecipante, un incremento del costo fiscale della propria partecipazione, nel limite del valore fiscale del credito oggetto di rimessione.
Il legislatore ha, pertanto, inteso evitare il rischio di un’asimmetria tra i valori fiscali delle voci coinvolte nell’operazione di rinuncia del socio a un proprio credito.
Il legislatore ha, pertanto, inteso evitare il rischio di un’asimmetria tra i valori fiscali delle voci coinvolte nell’operazione di rinuncia del socio a un proprio credito.
L’art. 88 comma 4- del TUIR comporta che quanto è stato fiscalmente dedotto dal socio-creditore ovvero terzo-creditore a titolo di svalutazione o minusvalenza – nel caso di cessione del credito unitamente alla partecipazione non avente i requisiti per l’applicazione della participation exemption (art. 87del TUIR) – oppure la differenza tra quanto versato, a titolo di corrispettivo, per l’acquisizione del credito e il suo valore nominale corrisponde all’ammontare imponibile, in capo alla società partecipata, a titolo di sopravvenienza attiva.
I commercialisti hanno, inoltre, evidenziato che non è chiaro, nella prospettiva del socio-creditore, il coordinamento tra la disciplina esaminata e quella delle perdite su crediti derivanti da atti abdicativi, quali la rinuncia.
L’art. 101 comma 5 del TUIR riconosce, infatti, la deducibilità di tali componenti negativi – se risultanti da elementi certi o precisi, oppure derivanti dalla cancellazione del credito dal bilancio in ossequio ai corretti principi contabili – mentre l’art. 94 comma 6 del TUIR ne esclude la deducibilità, sul presupposto che la remissione è effettuata al fine di patrimonializzare la partecipata e, quindi, può rilevare per il socio esclusivamente come incremento del costo della partecipazione.
L’art. 101 comma 5 del TUIR riconosce, infatti, la deducibilità di tali componenti negativi – se risultanti da elementi certi o precisi, oppure derivanti dalla cancellazione del credito dal bilancio in ossequio ai corretti principi contabili – mentre l’art. 94 comma 6 del TUIR ne esclude la deducibilità, sul presupposto che la remissione è effettuata al fine di patrimonializzare la partecipata e, quindi, può rilevare per il socio esclusivamente come incremento del costo della partecipazione.
Conseguentemente, si dovrebbe ritenere sostenibile la tesi della deducibilità per il socio della perdita da rinuncia – e dell’imponibilità per la società della corrispondente sopravvenienza attiva – qualora la rimessione sia effettuata per motivi diversi dalla patrimonializzazione, ad esempio perché la partecipazione non è significativa e non riguarda società a ristretta base proprietaria; è, tuttavia, auspicabile un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.
Regime che si potrebbe prestare a manovre elusive
Da ultimo, è stato sottolineato come la novella normativa – prevedendo la rilevanza reddituale della rinuncia dei soci ai crediti, e la conseguente imponibilità in capo alla società e non al socio, nel caso di disallineamento tra valore fiscale e nominale del credito – eviti certamente salti d’imposta, ma introduca un regime differenziato rispetto ai versamenti a fondo perduto o in conto capitale, che si potrebbe prestare a manovre elusive.
Infatti, nell’ipotesi in cui il socio rinunci a un credito svalutato medio tempore, oppure acquistato per un costo inferiore al valore nominale, la differenza è tassata in capo alla società; diversamente, nell’ipotesi, equivalente sotto il profilo economico-sostanziale, di pagamento del debito da parte della società e successivo apporto di quanto incassato dal socio, l’operazione non avrebbe alcun rilievo fiscale in capo alla partecipata.