La «vendita» al coniuge si presume liberalità se non si prova il pagamento
La presunzione opera se le imposte dovute per il trasferimento immobiliare oneroso sono inferiori a quelle dovute applicando l’imposta di donazione
La sentenza n. 6674 della Cassazione, depositata ieri, fornisce l’occasione per esaminare la norma, contenuta nel TUR, che sancisce una presunzione relativa di liberalità in relazione ai trasferimenti immobiliari tra coniugi e tra parenti in linea retta.
In particolare, l’art. 26 del DPR 131/86, nella parte che qui ci interessa, sancisce che si presumono donazioni (e vanno, quindi, soggetti ad imposta sulle successioni e donazioni) i trasferimenti di immobili posti in essere tra coniugi o tra parenti in linea retta, se l’ammontare complessivo dell’imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta sul trasferimento risulta inferiore alle imposte applicabili per il trasferimento gratuito.
La norma ha natura antielusiva, in quanto presuppone che il trasferimento immobiliare tra coniugi o parenti in linea retta avvenga in modo simulato, allo scopo di celare un trasferimento operato senza corrispettivo, ogni qual volta da tale simulazione possa derivare un risparmio di imposta.
Ove la presunzione operi, si configura un vero e proprio mutamento della natura giuridica dell’atto e del regime impositivo applicabile: si passa da un trasferimento oneroso ad una liberalità e, di conseguenza, dall’imposta di registro all’imposta sulle donazioni, con alcune conseguenze anche in relazione alla determinazione dell’imposta sulle successioni, atteso che le donazioni rientrano nel calcolo del coacervo necessario a valutare l’applicabilità delle franchigie.
La presunzione di liberalità era stata, originariamente, prevista come assoluta, ma la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41/1999, ne ha dichiarato l’incostituzionalità “nella parte in cui esclude la prova contraria diretta a superare la presunzione di liberalità”. Pertanto, attualmente, è possibile per il contribuente fornire la “prova contraria” ed, in tal modo, ottenere che l’atto immobiliare sia considerato oneroso ed assoggettato ad imposta di registro.
Proprio sul tema della prova contraria è incentrata la sentenza n. 6674/2016 qui in commento.
Nel caso di specie, infatti, un imprenditore alienava, nell’ambito della propria attività di impresa, alcuni beni immobili al coniuge ed alla figlia, corrispondendo l’IVA sull’atto di cessione. L’Agenzia delle Entrate, però, facendo applicazione del combinato disposto dell’art. 26 del DPR 131/86 e dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 346/90, riqualificava gli atti come donazioni e liquidava le imposte di donazione e ipo-catastali. I contribuenti impugnavano gli avvisi, sostenendo l’onerosità degli atti.
Dopo non molto tempo, poi, il donante moriva e l’Agenzia delle Entrate, nel determinare l’imposta sulle successioni, teneva conto del valore degli atti di cessione a favore del coniuge e della figlia come fossero donazioni operate dal defunto, quando ancora in vita, a favore degli eredi. Anche questi avvisi venivano impugnati dai contribuenti, sostenendo l’onerosità dei trasferimenti immobiliari.
Gli eredi risultavano vittoriosi sia in primo che in secondo grado (i giudizi relativi all’imposta sulle donazioni e all’imposta sulle successioni venivano riuniti), ma l’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, ove vengono ribaltate le sorti del giudizio e viene accolto il ricorso dell’Agenzia.
In particolare, la Cassazione non condivide l’argomento, avanzato dai contribuenti, secondo il quale, essendo l’atto di trasferimento assoggettato ad IVA (in virtù della natura di imprenditore del defunto), l’art. 26 del DPR 131/86 non risulterebbe applicabile, in quanto il trasferimento non è soggetto all’imposta di registro proporzionale (in applicazione del principio di alternatività IVA-registro di cui all’art. 40 del DPR 131/86).
Solo la prova contraria può vincere la presunzione
Secondo la Corte, infatti, la presunzione di cui all’art. 26 del DPR 131/86 si applica, a prescindere dall’alternatività IVA registro, a tutti gli atti che (potenzialmente) ricadono nel presupposto impositivo dell’imposta di registro, ovvero a tutti i trasferimenti immobiliari tra coniugi o tra parenti in linea retta.
In applicazione della presunzione recata dall’art. 26 del DPR 131/86 – prosegue la Corte – in presenza di un trasferimento che soddisfi i parametri individuati nella presunzione (trasferimento a favore del coniuge o di parenti in linea retta; ammontare dell’imposta di registro e di ogni altra tassa dovuta sul trasferimento inferiore all’imposta di donazione) la sola cosa che può vincere la presunzione, è la prova contraria. In particolare – conclude la Corte – la presunzione può essere vinta solo in presenza della prova, fornita dal contribuente, che per quel trasferimento sia stato effettivamente pagato un corrispettivo.
Nel caso di specie, poiché i contribuenti non avevano effettivamente fornito la prova del pagamento, la presunzione non poteva ritenersi vinta e l’atto, quindi, doveva considerarsi donazione, con la conseguenza di risultare assoggettato ad imposta sulle donazioni e non all’IVA.
La sentenza n. 6674 della Cassazione, depositata ieri, fornisce l’occasione per esaminare la norma, contenuta nel TUR, che sancisce una presunzione relativa di liberalità in relazione ai trasferimenti immobiliari tra coniugi e tra parenti in linea retta.
In particolare, l’art. 26 del DPR 131/86, nella parte che qui ci interessa, sancisce che si presumono donazioni (e vanno, quindi, soggetti ad imposta sulle successioni e donazioni) i trasferimenti di immobili posti in essere tra coniugi o tra parenti in linea retta, se l’ammontare complessivo dell’imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta sul trasferimento risulta inferiore alle imposte applicabili per il trasferimento gratuito.
La norma ha natura antielusiva, in quanto presuppone che il trasferimento immobiliare tra coniugi o parenti in linea retta avvenga in modo simulato, allo scopo di celare un trasferimento operato senza corrispettivo, ogni qual volta da tale simulazione possa derivare un risparmio di imposta.
La norma ha natura antielusiva, in quanto presuppone che il trasferimento immobiliare tra coniugi o parenti in linea retta avvenga in modo simulato, allo scopo di celare un trasferimento operato senza corrispettivo, ogni qual volta da tale simulazione possa derivare un risparmio di imposta.
Ove la presunzione operi, si configura un vero e proprio mutamento della natura giuridica dell’atto e del regime impositivo applicabile: si passa da un trasferimento oneroso ad una liberalità e, di conseguenza, dall’imposta di registro all’imposta sulle donazioni, con alcune conseguenze anche in relazione alla determinazione dell’imposta sulle successioni, atteso che le donazioni rientrano nel calcolo del coacervo necessario a valutare l’applicabilità delle franchigie.
La presunzione di liberalità era stata, originariamente, prevista come assoluta, ma la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41/1999, ne ha dichiarato l’incostituzionalità “nella parte in cui esclude la prova contraria diretta a superare la presunzione di liberalità”. Pertanto, attualmente, è possibile per il contribuente fornire la “prova contraria” ed, in tal modo, ottenere che l’atto immobiliare sia considerato oneroso ed assoggettato ad imposta di registro.
Proprio sul tema della prova contraria è incentrata la sentenza n. 6674/2016 qui in commento.
La presunzione di liberalità era stata, originariamente, prevista come assoluta, ma la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41/1999, ne ha dichiarato l’incostituzionalità “nella parte in cui esclude la prova contraria diretta a superare la presunzione di liberalità”. Pertanto, attualmente, è possibile per il contribuente fornire la “prova contraria” ed, in tal modo, ottenere che l’atto immobiliare sia considerato oneroso ed assoggettato ad imposta di registro.
Proprio sul tema della prova contraria è incentrata la sentenza n. 6674/2016 qui in commento.
Nel caso di specie, infatti, un imprenditore alienava, nell’ambito della propria attività di impresa, alcuni beni immobili al coniuge ed alla figlia, corrispondendo l’IVA sull’atto di cessione. L’Agenzia delle Entrate, però, facendo applicazione del combinato disposto dell’art. 26 del DPR 131/86 e dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 346/90, riqualificava gli atti come donazioni e liquidava le imposte di donazione e ipo-catastali. I contribuenti impugnavano gli avvisi, sostenendo l’onerosità degli atti.
Dopo non molto tempo, poi, il donante moriva e l’Agenzia delle Entrate, nel determinare l’imposta sulle successioni, teneva conto del valore degli atti di cessione a favore del coniuge e della figlia come fossero donazioni operate dal defunto, quando ancora in vita, a favore degli eredi. Anche questi avvisi venivano impugnati dai contribuenti, sostenendo l’onerosità dei trasferimenti immobiliari.
Gli eredi risultavano vittoriosi sia in primo che in secondo grado (i giudizi relativi all’imposta sulle donazioni e all’imposta sulle successioni venivano riuniti), ma l’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, ove vengono ribaltate le sorti del giudizio e viene accolto il ricorso dell’Agenzia.
In particolare, la Cassazione non condivide l’argomento, avanzato dai contribuenti, secondo il quale, essendo l’atto di trasferimento assoggettato ad IVA (in virtù della natura di imprenditore del defunto), l’art. 26 del DPR 131/86 non risulterebbe applicabile, in quanto il trasferimento non è soggetto all’imposta di registro proporzionale (in applicazione del principio di alternatività IVA-registro di cui all’art. 40 del DPR 131/86).
Dopo non molto tempo, poi, il donante moriva e l’Agenzia delle Entrate, nel determinare l’imposta sulle successioni, teneva conto del valore degli atti di cessione a favore del coniuge e della figlia come fossero donazioni operate dal defunto, quando ancora in vita, a favore degli eredi. Anche questi avvisi venivano impugnati dai contribuenti, sostenendo l’onerosità dei trasferimenti immobiliari.
Gli eredi risultavano vittoriosi sia in primo che in secondo grado (i giudizi relativi all’imposta sulle donazioni e all’imposta sulle successioni venivano riuniti), ma l’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, ove vengono ribaltate le sorti del giudizio e viene accolto il ricorso dell’Agenzia.
In particolare, la Cassazione non condivide l’argomento, avanzato dai contribuenti, secondo il quale, essendo l’atto di trasferimento assoggettato ad IVA (in virtù della natura di imprenditore del defunto), l’art. 26 del DPR 131/86 non risulterebbe applicabile, in quanto il trasferimento non è soggetto all’imposta di registro proporzionale (in applicazione del principio di alternatività IVA-registro di cui all’art. 40 del DPR 131/86).
Solo la prova contraria può vincere la presunzione
Secondo la Corte, infatti, la presunzione di cui all’art. 26 del DPR 131/86 si applica, a prescindere dall’alternatività IVA registro, a tutti gli atti che (potenzialmente) ricadono nel presupposto impositivo dell’imposta di registro, ovvero a tutti i trasferimenti immobiliari tra coniugi o tra parenti in linea retta.
In applicazione della presunzione recata dall’art. 26 del DPR 131/86 – prosegue la Corte – in presenza di un trasferimento che soddisfi i parametri individuati nella presunzione (trasferimento a favore del coniuge o di parenti in linea retta; ammontare dell’imposta di registro e di ogni altra tassa dovuta sul trasferimento inferiore all’imposta di donazione) la sola cosa che può vincere la presunzione, è la prova contraria. In particolare – conclude la Corte – la presunzione può essere vinta solo in presenza della prova, fornita dal contribuente, che per quel trasferimento sia stato effettivamente pagato un corrispettivo.
Nel caso di specie, poiché i contribuenti non avevano effettivamente fornito la prova del pagamento, la presunzione non poteva ritenersi vinta e l’atto, quindi, doveva considerarsi donazione, con la conseguenza di risultare assoggettato ad imposta sulle donazioni e non all’IVA.