Abitazioni di lusso al calcolo di IMU e TASI
- A decorrere dal 2014, l’IMU non è dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari “di lusso”, censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) (l’art. 1 comma 707 lett. b) n. 2) della L. n. 147/2013 ha modificato l’art. 13comma 2 del DL n. 201/2011).
Anche in relazione al tributo per i servizi indivisibili (TASI), il comma 14 dell’art. 1 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), modificando i commi 639 e 669 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, ha previsto l’esclusione dall’imposizione delle abitazioni principali (fino al 2015 tutte assoggettate alla TASI a prescindere dal loro classamento), con l’eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
In conclusione, dal 2016, sia l’IMU che la TASI:
- sono abolite per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali diverse da quelle definite “di lusso” (es. A/2, A/3, A/4);
- continuano ad applicarsi per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- sono abolite per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali diverse da quelle definite “di lusso” (es. A/2, A/3, A/4);
- continuano ad applicarsi per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Si ricorda che la definizione di abitazione principale e delle relative pertinenze ai fini dell’IMU e della TASI sono contenute nell’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, ai sensi del quale si considera tale “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Pertanto, per qualificare un immobile come abitazione principale ai fini dell’IMU/TASI, è necessario che il suo possessore e il suo nucleo familiare, allo stesso tempo:
- vi dimorino abitualmente;
- vi abbiano la propria residenza anagrafica.
Pertanto, per qualificare un immobile come abitazione principale ai fini dell’IMU/TASI, è necessario che il suo possessore e il suo nucleo familiare, allo stesso tempo:
- vi dimorino abitualmente;
- vi abbiano la propria residenza anagrafica.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.
Come precisato dal Min. Economia e Finanze nelle risposte del 20 gennaio 2014, invece, il regime fiscale di favore si applica per entrambi gli immobili nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l’abitazione principale in due Comuni diversi.
Sotto un altro profilo, l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto.
Come precisato dal Min. Economia e Finanze nelle risposte del 20 gennaio 2014, invece, il regime fiscale di favore si applica per entrambi gli immobili nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l’abitazione principale in due Comuni diversi.
Sotto un altro profilo, l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto.
L’aliquota IMU rimane fissata allo 0,4%
Alla luce di quanto detto, per gli immobili “di lusso” è necessario calcolare l’imposta da versare entro il prossimo 16 giugno.
Per tali immobili, anche per l’anno 2016 l’aliquota IMUrimane fissata allo 0,4% (modificabile, in aumento o in diminuzione, da parte dei Comuni sino a 0,2 punti percentuali), con la detrazione di 200 euro.
La detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, spetta a ciascuno di essi proporzionalmentealla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
Per tali immobili, anche per l’anno 2016 l’aliquota IMUrimane fissata allo 0,4% (modificabile, in aumento o in diminuzione, da parte dei Comuni sino a 0,2 punti percentuali), con la detrazione di 200 euro.
La detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, spetta a ciascuno di essi proporzionalmentealla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
È evidente che il carico fiscale di IMU e TASI dipenderà molto da quel che delibereranno i Comuni nell’osservanza del limite stabilito dal comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013, secondo cui l’aliquota TASI fissata dal Comune sommata all’IMU, complessivamente, non deve superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
In aggiunta, tuttavia, anche per l’anno 2016 ai Comuni è stata concessa la possibilità di mantenere la maggiorazione TASI (che può arrivare fino allo 0,8‰) nella stessa misura applicata per l’anno 2015.
In aggiunta, tuttavia, anche per l’anno 2016 ai Comuni è stata concessa la possibilità di mantenere la maggiorazione TASI (che può arrivare fino allo 0,8‰) nella stessa misura applicata per l’anno 2015.
Per effetto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, quindi, anche per l’anno 2016, per le abitazioni principali “di lusso” (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9):
- l’aliquota TASI può variare da 0 a 3,3‰;
- l’aliquota IMU può variare da 2 a 6‰;
- l’aliquota massima complessiva di TASI + IMU sarà del 6,8‰.
- l’aliquota TASI può variare da 0 a 3,3‰;
- l’aliquota IMU può variare da 2 a 6‰;
- l’aliquota massima complessiva di TASI + IMU sarà del 6,8‰.