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La deduzione delle spese per l’acquisto di immobili da locare nel Modello Unico PF 2016



L’art. 21 del DL 12.9.2014 n. 133 (conv. L. 11.11.2014 n. 164) ha riconosciuto una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% per: i) l’acquisto di unità immobiliari residenziali di nuova costruzione che risultano invendute al 12.11.2014; ii) l’acquisto di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 3 co. 1 lett. d) e c) del DPR 380/2001; iii) gli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari in questione; iv) la costruzione di una o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Tale agevolazione è stata regolamentata dal decreto interministeriale 8 settembre 2015 (pubblicato in G.U. in data 3 dicembre 2015) recante le modalità di attuazione e le procedure di verifica per la fruizione della deduzione in parola. In relazione a tale agevolazione, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che: i) il limite di 300.000,00 euro costituisce l'ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, per l'intero periodo di vigenza
dell'agevolazione (dall'1.1.2014 al 31.12.2017), sia con riferimento all'abitazione che al contribuente (rimane fermo il limite di 300.000,00 euro anche in caso di acquisti di più unità abitative da locare); ii) sono deducibili gli interessi passivi pagati e dipendenti da mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da locare (rilevano pertanto le quietanze di pagamento). Sempre in tema di interessi passivi, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se la deduzione degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare spetti solo per otto anni o per l'intera durata del mutuo. Al fine di beneficiare della deduzione in argomento è necessario





Premessa
L’articolo 21 del DL n. 133 del 12.09.2014, meglio noto con il nome di decreto sblocca Italia ha introdotto, nel panorama fiscale nazionale, una specifica agevolazione a favore di coloro che decidono di investire negli immobili abitativi. L’agevolazione riguarda, in estrema sintesi:
 l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;
la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.




Le condizioni per ottenere l’agevolazione sono:
l’assenza di rapporti di parentela fra locatore e inquilino;
la non classificazione dell'immobile nelle categorie catastali in cui rientrano le
abitazioni signorili A/1, A/8 e A/9
la classe di efficienza energetica dell'abitazione deve rientrare nelle categorie A e B;
l'abitazione non deve essere ubicata in zone di particolare pregio ambientale o in zone di carattere artistico o storico.

Il bonus fiscale sulla casa si applica automaticamente nel momento in cui l’immobile viene destinato ad uso residenziale. Nel caso in cui l’unità immobiliare venga trasferita ad un nuovo proprietario per vendita o per successione ereditaria, l’agevolazione fiscale si trasferisce al nuovo proprietario solo per la parte residua, purché egli sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge. La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, attestate dall’impresa che esegue i lavori.
Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro.
La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall’anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

D.M. 8.09.2015
In data 3 dicembre 2015 è stato pubblicato, invece, il decreto interministeriale 8 settembre 2015, che disciplina le modalità di attuazione e le procedure di verifica per la fruizione della deduzione in parola.

Aspetti trattati dal decreto 8.09.2015 G.U. 03.12.2015


Definizione di unità immobiliari
invendute
Brevemente si rammenta che la deduzione concerne l'acquisto di unità immobiliari residenziali di nuova costruzione, invendute alla data del 12.11.2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL sblocca Italia);





Deduzioni spettanti
Possono beneficiare della deduzione del 20% le persone fisiche non esercenti attività commerciale che acquistano, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione invendute, oppure oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma l, lettere d) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Tipologia di intervento Interventi di restauro e di risanamento conservativo




Interventi di ristrutturazione edilizia
Definizione


Tali interventi comprendono:
il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio;
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso;
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
Tali interventi comprendono:
  1. il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio;
  2. l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli


Ai predetti soggetti spetta una deduzione dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto notarile di compravendita, nel limite massimo complessivo di euro 300.000,00 comprensivo di IVA.


Un importante chiarimento contenuto nel contesto della citato decreto è quello secondo cui, ai predetti soggetti compete, altresì, la deduzione dal reddito complessivo degli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto della medesima unità immobiliare nella misura del 20% degli stessi.


Resta ovviamente inteso che le suddette deduzioni - deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile (nel limite massimo complessivo di euro 300.000,00 comprensivo di IVA) e deduzione dal reddito complessivo degli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto della medesima unità immobiliare (nella misura del 20% degli stessi) – spettano:
per l'acquisto di unità abitative per le quali è stato rilasciato il certificato di agibilità o si sia formato il silenzio assenso di cui all'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017;
ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell'unità immobiliare in relazione alla quota di proprietà;
al proprietario dell'unità immobiliare anche nell'ipotesi in cui quest'ultima sia concessa in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24
giugno 2008.


La deduzione dal reddito complessivo - pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile (nel limite massimo complessivo di euro 300.000,00 comprensivo di IVA) - è ripartita in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione. Eventuali interruzioni del periodo di locazione per motivi non imputabili al locatore, purché ciascuna inferiore ad un anno, non determinano la decadenza del diritto alla deduzione.


Costruzioni su aree edificabili



















Requisiti per l’accesso alle deduzioni
La deduzione dal reddito complessivo è altresì riconosciuta per le spese sostenute, dipendenti da contratti di appalto, per la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese sono attestate dall'impresa che esegue i lavori attraverso fattura. Nello specifico, quest’ultima deduzione:
è riconosciuta per la costruzione di unità immobiliari, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato anteriormente alla data del 12 novembre 2014;
 spetta per le spese attestate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017;
è ripartita in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.

La spettanza delle deduzioni di cui ai precedenti punti è subordinata alle seguenti condizioni:
 l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo;


l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;


l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (ovvero in zone destinate a usi agricoli);
l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;



il canone di locazione non sia superiore a quello cosiddetto “concordato” sulla base degli accordi definiti in sede locale ai sensi dell’art. 2, comma 3, L. 9 dicembre 1998 n. 431, oppure quello definito in ambito locale per gli alloggi di edilizia “convenzionata” o, infine, a quello definito in ambito comunale ai sensi dell’art. 3 comma 114 L. 24 dicembre 2003 n. 350 (c.d edilizia a canone speciale);


il locatore ed il locatario non siano parenti entro il primo grado (Sono parenti di primo grado ad esempio il padre ed il figlio).


 accertata esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate.



In caso di trasferimento dell’unità immobiliare locata, per vendita o per successione ereditaria, la deduzione fiscale spettante si trasferisce per la parte residua al nuovo soggetto proprietario purché in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso di cessione di usufrutto a titolo oneroso, effettuata contestualmente all’atto di acquisto dell’unità immobiliare, il corrispettivo di usufrutto dovrà essere espressamente indicato nel medesimo atto di acquisto.

Chiarimenti Agenzia delle
entrate




Deducibilità costo d'acquisto
A distanza di alcuni mesi dall’emanazione del suddetto decreto ministeriale è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la C.M. 2.3.2016 n. 3, nel contesto della quale sono state risolte alcune questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale.

Come sopra argomentato, la deduzione di cui trattasi è soggetta ad un limite massimo complessivo di spesa pari a 300.000 euro. Relativamente a tale aspetto è stato chiesto ai tecnici dell’Agenzia delle Entrate se tale importo costituisse:
 il limite di spesa riferibile all'acquisto di una singola abitazione, ovvero
 il massimo di spesa deducibile anche nel caso in cui siano acquistate più abitazioni.

In risposta a tale quesito e tenuto altresì conto delle norme di attuazione dettate dal decreto del 8 settembre 2015, l’Agenzia delle Entrate precisa che:
per gli immobili acquistati in comproprietà, la deduzione spetta "ai soggetti titolari del diritto di proprietà... in relazione alla quota di proprietà".
la deduzione è riconosciuta "una sola volta per ogni singolo immobile".


In buona sostanza, posto che la deduzione è pro-quota ed è usufruibile una sola volta per ogni singolo immobile si avrà che qualora tre soggetti acquistino in comproprietà e in parti uguali un immobile, il cui prezzo è pari a 900.000 mila euro, ciascun di essi potrà calcolare la deduzione su un ammontare massimo di 100.000 euro, pari a un terzo del limite massimo di spesa deducibile di 300.000 euro, spettante per l'immobile medesimo.




Riprendendo l'esempio precedente, il soggetto che nel 2016 acquista una abitazione in comproprietà per la quale può fruire della deduzione su un importo massimo di spesa di 100.000 euro e, nel medesimo anno, acquista una seconda abitazione del costo di 150.000 euro, questi avrà diritto, per il periodo d'imposta 2016, alla deduzione pari al 20 per cento di 250.000 euro. Se nell'anno successivo, il medesimo soggetto, acquista una terza abitazione al prezzo di 200.000, avrà diritto ad un deduzione del 20 da calcolare su 50.000 euro, vale a dire sull'ammontare residuo del limite complessivo di spesa deducibile di
300.00 euro.


Limite di deducibilità degli interessi passivi
Come già anticipato nei paragrafi precedenti, è prevista un'ulteriore deduzione del
20 per cento degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle abitazioni da concedere in locazione. A tal proposito, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di specificare se tale beneficio sia anch'esso soggetto al limite massimo complessivo di 300.000 euro.


Ciò nonostante, per evitare che la deduzione degli interessi risulti avulsa dal contesto della norma agevolativa - nonché dai principi generali previsti per gli oneri deducibili che sono sempre ancorati ad un limite massimo di spesa ammissibile - si ritiene che la stessa debba essere correlata ai limiti di spesa previsti per la deduzione del costo di acquisto dell'abitazione, trattandosi di due misure tese ad agevolare l'acquisto del medesimo bene.

Considerato, dunque, il nesso (rapporto) tra il prezzo dell'abitazione e il mutuo contratto per il suo acquisto, si ritiene che la deduzione per interessi debba essere limitata alla quota degli stessi proporzionalmente riferibile ad un mutuo non superiore a 300.000 euro. Pertanto, in caso di mutuo stipulato per un importo superiore a 300.000 euro, gli interessi su cui calcolare la deduzione devono essere ridotti proporzionalmente, applicando la seguente formula:

(300.000 X Interessi Pagati)/ Importo del Mutuo


Limite temporale
deducibilità interessi passivi





















Deducibilità interessi passivi
Sempre in tema di interessi passivi, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se la deduzione degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare spetti solo per otto anni o per l'intera durata del mutuo. In risposta a tale quesito, l’Agenzia delle Entrate precisa che né la norma primaria né il decreto attuativo fanno riferimento al periodo temporale di 8 anni, concesso per la deduzione del costo di acquisto dell'abitazione sicché la stessa può essere fruita per l'intera durata del mutuo.


Un’altra richiesta di chiarimento attiene alla documentazione da esibire, in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, al fine di ottenere il riconoscimento della deduzione concernente il 20 per cento degli interessi dipendenti da mutui
contratti per l'acquisto degli immobili destinati ad essere locati.


Secondo l’Agenzia delle Entrate, le indicazioni contenute nei suddetti modelli dichiarativi:
allineano, nella sostanza, le modalità di calcolo dell'importo degli interessi passivi deducibili per l'acquisto dell'immobile da destinare alla locazione a quelli pagati per l'acquisto di abitazione da destinare ad abitazione principale (istruzioni alla compilazione del rigo RP7, del modello UNICO PF 2016 e del modello 730/2016) e;
 sono coerenti con il principio per cui l'onere rileva nel periodo di imposta in cui è stata sostenuta la spesa.

Pertanto, ai fini del riscontro della effettività della spesa rilevano, le quietanze di pagamento degli interessi passivi.

Durata del contratto di locazione
Come meglio argomentato in precedenza, la deduzione pari al 20% del prezzo di acquisto delle unità immobiliari residenziali, destinate alla locazione è subordinata, tra l'altro, alla durata del contratto. In particolare, secondo quanto prescritto dal co. 4 dell'art. 21, del DL 133 del 2014, alla lett. a) "l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo. Il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla risoluzione".

A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate precisa che può comunque considerarsi rispettato il requisito della durata minima del contratto di locazione pari ad anni otto, non solo nell'ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per esplicito accordo delle parti, ma anche nel caso in cui sia la legge a prevedere
una proroga di diritto almeno fino a otto anni.


Modalità di compilazione del Mod. UNICO
2016
Per quanto concerne il modello Unico 2016 (redditi 2015), è necessario procedere alla compilazione dell’apposito rigo RP32 – spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione - collocato nella sezione II del quadro RP rubricato alle “spese ed oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo”.





Ai fini della compilazione del suddetto riquadro, il contribuente dovrà indicare:
Colonna 1 (Data stipula locazione): indicare la data di stipula del contratto di locazione dell’immobile acquistato o costruito;
Colonna 2 (Spesa acquisto/costruzione): indicare, entro il limite di 300.000 euro, la spesa sostenuta per l’acquisto o la costruzione dell’immobile dato in locazione;
























ESEMPIO
Colonna 3 (Interessi passivi sui mutui): indicare l’importo degli interessi passivi pagati nell’anno e dipendenti dai mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto dell’agevolazione;
Colonna 4 (Totale importo deducibile): riportare il risultato della seguente operazione:

(20 % di colonna 2) / 8 + (20% di colonna 3).


Ipotizziamo il seguente caso: a fine novembre 2015 il sig. Rossi acquista per un importo pari a 300.000,00 euro una nuova unità immobiliare e stipula un contratto di locazione a partire dall’1.12.2015 e per i futuri 8 anni (quindi fino al 31.12.2023).

Nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2015 inizierà a dedurre la prima rata pari a 7.500,00 euro (20% di 300.000,00 euro diviso 8).

Il rigo RP32 del modello UNICO 2016 PF dovrà essere compilato come indicato di seguito.



Ipotizzando che al contribuente venga applicata un’aliquota IRPEF media pari al 35%, il suo risparmio fiscale per l’anno 2015 sarà pari a 2.625,00 euro (35% di 7.500,00 euro).


Lo stesso risparmio fiscale lo avrà per gli anni successivi dal 2017 al 2023 se il contratto di locazione prosegue fino alla fine del 2023.

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