Super-ammortamenti per migliorie su beni di terzi
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23 di ieri, fornisce i chiarimenti in merito ai c.d. “super-ammortamenti” di cui all’art. 1 commi 91-94 e 97 della L. 208/2015, in base al quale è prevista una maggiorazione del 40% del costo fiscale di beni materiali acquistati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
L’Agenzia chiarisce che l’agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, nonché agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata. Possono beneficiare dell’agevolazione anche le stabili organizzazioni in Italia e gli enti non commerciali per quanto riguarda l’attività commerciale eventualmente esercitata.
Possono fruire dell’agevolazione anche i contribuenti minimi e coloro che rientrano nel regime di vantaggio, mentre ne sono esclusi i “forfetari”. Sono altresì escluse le imprese marittime in regime di “Tonnage tax”.
L’Agenzia chiarisce che il beneficio spetta, oltre che per l’acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto. Sono, invece, esclusi i beni acquisiti tramite un contratto di locazione operativa o di noleggio.
Quanto ai beni agevolabili, poiché la maggiorazione del 40% riguarda solo i beni “materiali”, la stessa non può spettare per beni immateriali.
Il riferimento normativo ai beni “strumentali” comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria della maggiorazione. I beni devono quindi essere di uso durevole ed atti a essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono, pertanto, esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce), quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.
Nell’ipotesi di beni concessi in comodato d’uso a terzi, l’Agenzia precisa che il comodante potrà beneficiare della maggiorazione, a condizione che i beni in questione siano strumentali ed inerenti alla propria attività, nel qual caso egli sarà legittimato a dedurre le relative quote di ammortamento. I beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante.
Con riferimento al requisito della “novità”, viene precisato che l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati. Al riguardo, secondo l’Agenzia, può essere oggetto dell’agevolazione in esame in capo all’acquirente anche il bene che viene esposto in showroom ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo. Viene, inoltre, chiarito che non potrà fruire della maggiorazione il bene che il cedente abbia in qualche modo utilizzato per scopi diversi dalla semplice esposizione, come ad esempio l’autovettura che sia stata immessa su strada dal concessionario anche per motivi dimostrativi.
Con riguardo ai beni complessi alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.
Tale circostanza dovrà sussistere sia nell’ipotesi di bene realizzato in economia che nell’ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi di bene complesso che incorpora anche un bene usato (in tal caso il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo).
Si tratta di beni materiali e non di meri costi
In relazione alle spese sostenute per migliorie su beni non di proprietà dell’impresa, quali ad esempio quelli utilizzati in virtù di un contratto di locazione o comodato, si ricorda che, secondo corretti principi contabili, le stesse sono capitalizzabili e iscrivibili nella voce “Immobilizzazioni materiali” se si estrinsecano in beni che hanno una loro individualità e autonoma funzionalità che, al termine del periodo di locazione o di comodato, possono essere rimossi dall’utilizzatore (locatario o comodatario) e possono avere una possibilità d’utilizzo a prescindere dal bene a cui accedono.
Tali spese possono fruire della maggiorazione del 40% in quanto costituiscono beni materiali e non meri costi, come nel caso, invece, delle spese su beni di terzi che, essendo prive di una loro autonoma funzionalità, sono capitalizzabili nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali”. La classificazione delle spese per migliorie su beni di terzi deve essere effettuata sulla base dei principi contabili nazionali.
Con riferimento alla “territorialità”, l’Agenzia ritiene che, indipendentemente dall’ubicazione delle strutture aziendali cui sono destinati i beni oggetto di investimento, risultino agevolabili i beni acquistati da soggetti per i quali i relativi ammortamenti concorrono alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione in Italia.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23 di ieri, fornisce i chiarimenti in merito ai c.d. “super-ammortamenti” di cui all’art. 1 commi 91-94 e 97 della L. 208/2015, in base al quale è prevista una maggiorazione del 40% del costo fiscale di beni materiali acquistati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
L’Agenzia chiarisce che l’agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, nonché agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata. Possono beneficiare dell’agevolazione anche le stabili organizzazioni in Italia e gli enti non commerciali per quanto riguarda l’attività commerciale eventualmente esercitata.
Possono fruire dell’agevolazione anche i contribuenti minimi e coloro che rientrano nel regime di vantaggio, mentre ne sono esclusi i “forfetari”. Sono altresì escluse le imprese marittime in regime di “Tonnage tax”.
L’Agenzia chiarisce che il beneficio spetta, oltre che per l’acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto. Sono, invece, esclusi i beni acquisiti tramite un contratto di locazione operativa o di noleggio.
Quanto ai beni agevolabili, poiché la maggiorazione del 40% riguarda solo i beni “materiali”, la stessa non può spettare per beni immateriali.
Il riferimento normativo ai beni “strumentali” comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria della maggiorazione. I beni devono quindi essere di uso durevole ed atti a essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono, pertanto, esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce), quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.
Nell’ipotesi di beni concessi in comodato d’uso a terzi, l’Agenzia precisa che il comodante potrà beneficiare della maggiorazione, a condizione che i beni in questione siano strumentali ed inerenti alla propria attività, nel qual caso egli sarà legittimato a dedurre le relative quote di ammortamento. I beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante.
Con riferimento al requisito della “novità”, viene precisato che l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati. Al riguardo, secondo l’Agenzia, può essere oggetto dell’agevolazione in esame in capo all’acquirente anche il bene che viene esposto in showroom ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo. Viene, inoltre, chiarito che non potrà fruire della maggiorazione il bene che il cedente abbia in qualche modo utilizzato per scopi diversi dalla semplice esposizione, come ad esempio l’autovettura che sia stata immessa su strada dal concessionario anche per motivi dimostrativi.
Con riguardo ai beni complessi alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.
Tale circostanza dovrà sussistere sia nell’ipotesi di bene realizzato in economia che nell’ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi di bene complesso che incorpora anche un bene usato (in tal caso il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo).
Si tratta di beni materiali e non di meri costi
In relazione alle spese sostenute per migliorie su beni non di proprietà dell’impresa, quali ad esempio quelli utilizzati in virtù di un contratto di locazione o comodato, si ricorda che, secondo corretti principi contabili, le stesse sono capitalizzabili e iscrivibili nella voce “Immobilizzazioni materiali” se si estrinsecano in beni che hanno una loro individualità e autonoma funzionalità che, al termine del periodo di locazione o di comodato, possono essere rimossi dall’utilizzatore (locatario o comodatario) e possono avere una possibilità d’utilizzo a prescindere dal bene a cui accedono.
Tali spese possono fruire della maggiorazione del 40% in quanto costituiscono beni materiali e non meri costi, come nel caso, invece, delle spese su beni di terzi che, essendo prive di una loro autonoma funzionalità, sono capitalizzabili nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali”. La classificazione delle spese per migliorie su beni di terzi deve essere effettuata sulla base dei principi contabili nazionali.
Con riferimento alla “territorialità”, l’Agenzia ritiene che, indipendentemente dall’ubicazione delle strutture aziendali cui sono destinati i beni oggetto di investimento, risultino agevolabili i beni acquistati da soggetti per i quali i relativi ammortamenti concorrono alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione in Italia.