Coop sociali, IVA obbligatoria al 5% per le prestazioni socio-sanitarie dal 2016
Le prestazioni socio-sanitarie rese da una cooperativa sociale a favore di soggetti disabili, effettuate in forza di una convenzione prorogata successivamente al 1° gennaio 2016, sono assoggettate ad aliquota IVA del 5%, senza che vi sia la possibilità di optare per l’esenzione dall’imposta. È quanto indicato dalla Direzione regionale del Veneto nella risposta fornita all’interpello n. 907-172/2016.
Attraverso tale intervento, la DRE Veneto prende posizione in merito all’applicazione delle disposizioni introdotte con la legge di stabilità 2016 (art. 1 commi 960-963 della L. 208/2015) con riguardo al trattamento IVA di alcuni tipi di prestazioni rese dalle cooperative sociali di cui alla L. 381/91, e dai loro consorzi, in favore di soggetti svantaggiati.
Il caso di specie riguarda una società cooperativa sociale che, in esecuzione di una convenzione triennale stipulata nel 2013, presta servizi di assistenza residenziale socio-sanitaria, presso una comunità-alloggio, a favore di disabili. Tali prestazioni sono riconducibili a quelle di cui all’art. 10 comma 1 n. 27-ter) del DPR 633/72 e, fino al 31 dicembre 2015, sono state correttamente assoggettate ad IVA con aliquota del 4%.
Infatti, la normativa previgente, contenuta nel n. 41-bis) della Tabella A, parte II allegata al DPR 633/72 (ora abrogato), prevedeva l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta per le prestazioni di cui all’art. 10 comma 1 nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) del DPR 633/72 rese da cooperative sociali in favore di specifiche categorie di soggetti svantaggiati, fra cui anche i disabili.
Inoltre, la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 comma 331 della L. 296/2006 (il cui primo e secondo periodo sono stati soppressi dalla legge di stabilità 2016) precisava che, per le cooperative sociali, in quanto ONLUS di diritto, restava salva la facoltà di applicare la disciplina di maggior favore fra il regime di imponibilità, con aliquota IVA al 4%, e il regime di esenzione di cui all’art. 10 comma 8 del DLgs. 460/97, riservato, per l’appunto, alle ONLUS.
Tuttavia, come anticipato, la legge di stabilità 2016 ha riformato la suddetta disciplina, introducendo la nuova aliquota del 5% per le prestazioni in argomento, laddove rese da cooperative sociali e loro consorzi, sia direttamente, sia in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni, in favore dei soggetti svantaggiati di cui al n. 27-ter) dell’art. 10 comma 1 del DPR 633/72.
Regime “cristallizzato” con contratto in essere al 31 dicembre 2015
La Direzione regionale risponde negativamente, osservando che la deliberazione non ha di per sé l’effetto di prorogare il contratto sottoscritto poiché non risultano rispettate le modalità previste dal contratto stesso per la relativa proroga. Dunque, la cooperativa è tenuta ad applicare l’IVA con aliquota al 5% alle prestazioni rese a partire dal 1° gennaio 2016, non rinvenendosi una proroga effettiva del contratto antecedente a tale data.
Inoltre, si precisa, il regime di imponibilità ha carattere obbligatorio, in quanto l’abrogazione dell’art. 1 comma 331 della L. 296/2006 ha eliminato la possibilità, per le cooperative sociali, di optare per il regime di esenzione anche con riferimento alle prestazioni di cui all’art. 10 comma 1 n. 27-ter) del DPR 633/72.
Invero, l’Amministrazione finanziaria non sembra giustificare adeguatamente tale soluzione, limitandosi a riscontrare l’abrogazione della normativa precedente e omettendo di considerare l’argomentazione fornita dall’istante, la quale ricorda che la normativa comunitaria (art. 132 lettera g) della direttiva 2006/112/CE) prevede l’esenzione IVA per le prestazioni strettamente connesse con l’assistenza sociale, effettuate da organismi riconosciuti dallo Stato membro come aventi carattere sociale.
Analogamente a quanto osservato su Eutekne.info (si veda “La nuova IVA al 5% per le cooperative sociali porta dubbi sull’esenzione” del 7 marzo 2016, stante l’assimilazione alle ONLUS delle cooperative in questione, una disciplina che impedisca l’esenzione IVA per le prestazioni riconducibili all’art. 10 comma 1 n. 27-ter) del DPR 633/72, rese da tali soggetti, non sembra compatibile con la normativa comunitaria e configura un trattamento differenziato ingiustificato fra dette cooperative e gli altri organismi aventi finalità sociale, cui l’esenzione è riconosciuta.
Le prestazioni socio-sanitarie rese da una cooperativa sociale a favore di soggetti disabili, effettuate in forza di una convenzione prorogata successivamente al 1° gennaio 2016, sono assoggettate ad aliquota IVA del 5%, senza che vi sia la possibilità di optare per l’esenzione dall’imposta. È quanto indicato dalla Direzione regionale del Veneto nella risposta fornita all’interpello n. 907-172/2016.
Attraverso tale intervento, la DRE Veneto prende posizione in merito all’applicazione delle disposizioni introdotte con la legge di stabilità 2016 (art. 1 commi 960-963 della L. 208/2015) con riguardo al trattamento IVA di alcuni tipi di prestazioni rese dalle cooperative sociali di cui alla L. 381/91, e dai loro consorzi, in favore di soggetti svantaggiati.
Il caso di specie riguarda una società cooperativa sociale che, in esecuzione di una convenzione triennale stipulata nel 2013, presta servizi di assistenza residenziale socio-sanitaria, presso una comunità-alloggio, a favore di disabili. Tali prestazioni sono riconducibili a quelle di cui all’art. 10 comma 1 n. 27-ter) del DPR 633/72 e, fino al 31 dicembre 2015, sono state correttamente assoggettate ad IVA con aliquota del 4%.
Infatti, la normativa previgente, contenuta nel n. 41-bis) della Tabella A, parte II allegata al DPR 633/72 (ora abrogato), prevedeva l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta per le prestazioni di cui all’art. 10 comma 1 nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) del DPR 633/72 rese da cooperative sociali in favore di specifiche categorie di soggetti svantaggiati, fra cui anche i disabili.
Inoltre, la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 comma 331 della L. 296/2006 (il cui primo e secondo periodo sono stati soppressi dalla legge di stabilità 2016) precisava che, per le cooperative sociali, in quanto ONLUS di diritto, restava salva la facoltà di applicare la disciplina di maggior favore fra il regime di imponibilità, con aliquota IVA al 4%, e il regime di esenzione di cui all’art. 10 comma 8 del DLgs. 460/97, riservato, per l’appunto, alle ONLUS.
Tuttavia, come anticipato, la legge di stabilità 2016 ha riformato la suddetta disciplina, introducendo la nuova aliquota del 5% per le prestazioni in argomento, laddove rese da cooperative sociali e loro consorzi, sia direttamente, sia in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni, in favore dei soggetti svantaggiati di cui al n. 27-ter) dell’art. 10 comma 1 del DPR 633/72.
Regime “cristallizzato” con contratto in essere al 31 dicembre 2015
La Direzione regionale risponde negativamente, osservando che la deliberazione non ha di per sé l’effetto di prorogare il contratto sottoscritto poiché non risultano rispettate le modalità previste dal contratto stesso per la relativa proroga. Dunque, la cooperativa è tenuta ad applicare l’IVA con aliquota al 5% alle prestazioni rese a partire dal 1° gennaio 2016, non rinvenendosi una proroga effettiva del contratto antecedente a tale data.
Inoltre, si precisa, il regime di imponibilità ha carattere obbligatorio, in quanto l’abrogazione dell’art. 1 comma 331 della L. 296/2006 ha eliminato la possibilità, per le cooperative sociali, di optare per il regime di esenzione anche con riferimento alle prestazioni di cui all’art. 10 comma 1 n. 27-ter) del DPR 633/72.
Invero, l’Amministrazione finanziaria non sembra giustificare adeguatamente tale soluzione, limitandosi a riscontrare l’abrogazione della normativa precedente e omettendo di considerare l’argomentazione fornita dall’istante, la quale ricorda che la normativa comunitaria (art. 132 lettera g) della direttiva 2006/112/CE) prevede l’esenzione IVA per le prestazioni strettamente connesse con l’assistenza sociale, effettuate da organismi riconosciuti dallo Stato membro come aventi carattere sociale.
Analogamente a quanto osservato su Eutekne.info (si veda “La nuova IVA al 5% per le cooperative sociali porta dubbi sull’esenzione” del 7 marzo 2016, stante l’assimilazione alle ONLUS delle cooperative in questione, una disciplina che impedisca l’esenzione IVA per le prestazioni riconducibili all’art. 10 comma 1 n. 27-ter) del DPR 633/72, rese da tali soggetti, non sembra compatibile con la normativa comunitaria e configura un trattamento differenziato ingiustificato fra dette cooperative e gli altri organismi aventi finalità sociale, cui l’esenzione è riconosciuta.