ASSEGNAZIONE
AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI
- Assegnazione agevolata dei beni ai soci
- Beni mobili iscritti in pubblici registri
- Applicazione dell’imposta sul valore aggiunto
- Estromissione degli immobili strumentali dall’impresa individuale
Con la circolare 1°
giugno 2016, n. 26/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i
chiarimenti in merito all’assegnazione e alla cessione
agevolata di beni ai soci, alla trasformazione in società
semplici e all’estromissione dei beni dell’imprenditore
individuale alla luce delle importanti novità introdotte dalla legge
di Stabilità 2016, veicolata nella L. 28 dicembre 2016, n. 208. La
corposa circolare delle Entrate analizza nel dettaglio la particolare
casistica che si può prospettare al soggetto interessato
in questa particolare agevolazione, fornendo utili chiarimenti
relativamente agli enti non commerciali e le società
residenti che non hanno una stabile organizzazione, ai casi di
fusione o di scissione, al caso in cui la società risulti titolare
della nuda proprietà. Precisazioni sono fornite in merito
all’applicazione delle imposte indirette con riferimento in
particolare all’Iva, all’imposta di registro, alle imposte
ipotecarie e catastali.
La legge di
Stabilità 2016, veicolata nella L. 28 dicembre 2015, n. 208,
all’art. 1, da co. 115 a 120, ha introdotto un regime fiscale
agevolato di carattere temporaneo per consentire
l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni
immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri,
nonché per la trasformazione in società semplici delle
società che hanno per oggetto esclusivo o principale
la gestione dei predetti beni.
I beni che sono
oggetto di assegnazione e cessione agevolata ai soci sono:
- i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa;
- i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
L'agevolazione in
questione consiste nella facoltà della società di assegnare
o cedere i beni ai soci mediante l'assolvimento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari all'8 %,
ovvero al 10,5 % per le società considerate non operative o
in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di
imposta precedenti a quello in corso al momento
dell'assegnazione.
1.
Assegnazione agevolata dei beni ai soci
La legge di
Stabilità 2016 prevede la possibilità di assegnare o cedere, in via
agevolata, taluni beni ai soci, nonché di trasformare in
società semplici le società che hanno per oggetto esclusivo o
principale la gestione dei beni individuati dalle norme
medesime.
L'assegnazione viene
a configurarsi ogni qual volta la società procede, nei confronti dei
soci, alla distribuzione di capitale o di riserve di capitale ovvero
alla distribuzione di utili o di riserve di utili mediante
l'attribuzione di un bene.
Possono effettuare,
in regime agevolato, l'assegnazione dei beni ai soci le
seguenti società residenti nel territorio dello Stato: le società
per azioni; le società in accomandita per azioni; le società a
responsabilità limitata; le società in nome collettivo; le società
in accomandita semplice.
La circolare in
commento evidenzia che, per effetto dell'equiparazione alle società
in nome collettivo e a quelle in accomandita semplice, operata dal
co. 3, art. 5, D.P.R. 917/1986, rientrano tra i soggetti residenti
che possono effettuare l'assegnazione agevolata anche: le società
di armamento; le società di fatto che hanno per oggetto
l'esercizio di attività commerciali.
Possono, inoltre,
beneficiare dell'agevolazione in esame anche le società in
liquidazione, purché sussistano le condizioni previste
dalla norma in commento.
Soggetti
che non possono beneficiare dell’agevolazione
Non rientrano,
invece, tra i soggetti destinatari della disciplina in esame
gli enti non commerciali e le società non residenti
nel territorio dello Stato che hanno una stabile organizzazione in
Italia.
Con riferimento ai
soci nei confronti dei quali la società può procedere
all'assegnazione agevolata dei beni, la circolare in commento precisa
che, in mancanza di una espressa limitazione soggettiva,
questi possono essere anche rappresentati da soggetti diversi
dalle persone fisiche ed essere non residenti nel territorio dello
Stato.
Condizione
per beneficiare dell’agevolazione
La legge di
Stabilità 2016, prevede all’art. 1, co. 115, che tutti i soci
devono risultare «iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla
data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al
1 ottobre 2015».
Detta condizione
deve essere intesa nel senso che, all'atto dell'assegnazione, solo
per i soci che rivestivano tale qualifica anche alla predetta
data del 30 settembre 2015, si può fruire delle agevolazioni
previste dalla disposizione in esame.
Il subentro
dell'erede nella qualità di socio successivamente alla predetta
data del 30 settembre 2015, a seguito della accettazione dell'eredità
da parte dell'erede medesimo, non è di ostacolo alla
possibilità anche per quest'ultimo di fruire della agevolazione in
esame in quanto non si tratta di una cessione volontaria della
partecipazione.
L'agevolazione è,
inoltre, applicabile anche nei casi in cui le azioni o quote
dell'effettivo socio siano intestate a società fiduciarie. In
tale ipotesi, la società fiduciaria deve risultare iscritta nel
libro dei soci alla data del 30 settembre 2015 ed è necessario
fornire la prova che il rapporto fiduciario, tra la società
fiduciante ed il fiduciario, sia sorto anteriormente alla
predetta data.
Nel caso in cui
sulla partecipazione sia stato costituito un diritto di usufrutto,
la qualità di socio, ai fini di cui trattasi, va riferita al
soggetto titolare della nuda proprietà.
La circolare in
commento evidenzia che, relativamente alle società non obbligate
alla tenuta del libro dei soci (ad esempio, società di persone),
l'identità dei soci medesimi alla data del 30 settembre 2015 deve
essere provata mediante idoneo titolo avente data certa.
Fusione
La circolare
evidenzia che nei casi di fusione (propria o per
incorporazione) o di scissione (totale o parziale), in
ossequio al principio di continuità fiscale che assiste dette
operazioni, la società incorporante risultante dalla fusione e le
società beneficiarie delle scissioni possono procedere
all'assegnazione dei beni, anche nei confronti dei soci delle
società incorporate, fuse o scisse, sempre che questi ultimi abbiano
rivestito tale qualità di soci presso le società di provenienza,
alla data del 30 settembre 2015.
Nuda
proprietà
L’Agenzia delle
Entrate evidenzia che non rientrano tra i beni assegnabili in
modo agevolato i singoli diritti, quali quelli reali afferenti i
beni medesimi (es., usufrutto, nuda proprietà,) ovvero quelli
edificatori.
Al riguardo va
osservato, infatti, che essendo la disciplina in esame applicabile
solo nei confronti dei beni, non è possibile beneficiare
della stessa qualora la società intenda assegnare non l'intera
proprietà, ma un singolo diritto sul bene. Nel caso in cui la
società risulti titolare di un diritto reale parziale sul bene (ad
esempio, sia titolare della nuda proprietà e abbia dato in usufrutto
o in abitazione il bene al socio), i tecnici delle Entrate sono del
parere che sia possibile beneficiare della disciplina in esame
qualora la società si liberi del suo diritto reale parziale
assegnando definitivamente il bene al socio. Anche in tal caso,
infatti, si realizza la fuoriuscita del bene dal patrimonio della
società a quello del socio.
Beni
che possono essere oggetto dell’assegnazione
In particolare, i
beni che possono formare oggetto dell'assegnazione agevolata ai soci
sono i seguenti:
- beni immobili, diversi da quelli indicati nell'art. 43, co. 2, primo periodo, D.P.R. 917/1986;
- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l'attività propria dell'impresa.
Nell'ipotesi di
società che si trovano in una fase di liquidazione, in cui
non è esercitata alcuna attività d'impresa, ma si è in presenza di
una mera fase di chiusura dei rapporti di credito/debito verso terzi
finalizzata alla cessazione dell'attività, gli immobili possono,
in linea generale, rientrare nell'assegnazione agevolata in esame. In
tal caso, infatti, la circolare in commento è del parere che sia
rispettata la finalità della disciplina in commento che intende
favorire la fuoriuscita di quei beni che non sono direttamente
utilizzati nell'espletamento di attività tipicamente
imprenditoriali.
Possono essere
assegnati in regime agevolato solo beni immobili diversi da quelli
strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli
utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da
parte della società.
Si definiscono
strumentali per destinazione quegli immobili che hanno come unico
impiego quello di essere «direttamente utilizzati»
nell'espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, senza
risultare idonei a produrre un reddito autonomo rispetto a quello del
complesso aziendale nel quale sono inseriti.
Sono, quindi,
assegnabili in modo agevolato gli immobili diversi da quelli
strumentali per destinazione, vale a dire:
- quelli strumentali per natura, sempre che siano concessi in locazione, comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall'impresa;
- quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- quelli che concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le disposizioni di cui all'art. 90, D.P.R. 917/1986.
Sono, invece,
esclusi dall'agevolazione i beni immobili i quali, pur essendo
per le loro caratteristiche qualificabili tra quelli strumentali
per natura, in quanto non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni, sono tuttavia utilizzati
esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del loro
possessore.
Sono, invece,
agevolabili in quanto si considerano «non strumentali per
destinazione» quegli immobili che, pur concorrendo alla
determinazione del reddito d'impresa che la società consegue, si
caratterizzano per il fatto di costituire beni oggetto
dell'attività d'impresa e di essere suscettibili di produrre un loro
autonomo reddito attratto al reddito d'impresa (quali, in generale,
gli immobili locati a terzi).
Appartengono a tale
categoria, gli immobili posseduti dalle società che hanno per
oggetto la gestione di immobili, in quanto gli stessi sono idonei
a produrre un autonomo reddito (quello che deriva dalla loro
locazione) ancorché, per principio di attrazione, lo stesso
concorra alla unitaria determinazione del reddito di impresa.
2.
Beni mobili iscritti in pubblici registri
La norma in esame
prevede la possibilità di assegnare in modo agevolato ai soci i
beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come
strumentali per l'attività propria dell'impresa. Circa il
concetto di strumentalità nell'ambito dell'attività propria
dell'impresa, restano confermate le precisazioni più volte fornite
dalla scrivente sull'argomento: trattasi di quei beni senza i
quali l'attività dell'impresa non può essere esercitata.
Rientrano, ad esempio, in tale fattispecie, le autovetture per le
imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse, gli
aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati
rispettivamente dalle scuole di addestramento al volo e alla
navigazione.
Base
imponibile
La circolare in
commento evidenzia che, ai fini della determinazione della base
imponibile, sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati
e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attività produttive (Irap) nella misura:
- dell'8%;
- del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione.
Per i beni la cui
assegnazione è soggetta ad Iva, l'imposta si applica nei modi
ordinari sul valore normale dei beni con l'aliquota propria dei
medesimi.
Caso
relativo agli immobili
Ai fini della
determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, con riferimento ai beni immobili, su richiesta
della società e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla
normativa vigente, il valore normale, in alternativa a quello
di cui all'art. 9, D.P.R. 917/1986, può essere determinato in
misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori
determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo
del co. 4, art. 52, D.P.R. 131/1986.
Tale comma prevede
la c.d. valutazione automatica, secondo cui non sono
sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli
immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato
in misura non inferiore, per i terreni, a 75 volte il reddito
dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 100 volte il
reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti
stabiliti per le imposte sul reddito.
COEFFICIENTI
STABILITI PER LE IMPOSTE SUL REDDITO
|
TIPOLOGIA |
COEFFICIENTE |
|
Terreni
|
112,5
|
|
Categoria
C/1 ed E
|
42,84
|
|
Categoria
A/10 e D
|
63
|
|
Tutti
gli altri fabbricati
|
126
|
|
Categoria
B
|
176,40
|
|
Fabbricati
«Prima Casa»
|
115,5
|
Pagamento
dell’imposta sostitutiva
Le società che si
avvalgono delle disposizioni della norma in esame devono versare:
- il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016;
- la restante parte entro il 16 giugno 2017, con i criteri di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
La circolare delle
Entrate evidenzia che l'esercizio dell'opzione per l'assegnazione
agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con
l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni
assegnati e della relativa imposta sostitutiva.
Pertanto, l'omesso,
insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta
sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento
dell'assegnazione agevolata. In tal caso, l'imposta sostitutiva non
versata è iscritta a ruolo ai sensi degli art. 10 e seguenti del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando la possibilità per
il contribuente di avvalersi dell’istituto del «ravvedimento
operoso».
3.
Applicazione dell’imposta sul valore aggiunto
Le assegnazioni di
beni ai soci, costituiscono cessioni di beni ed integrano il
presupposto oggettivo ai fini dell'applicazione dell'Iva.
Il numero n. 6), co.
2, art. 2, D.P.R. 633/1972 prevede, infatti, che sono considerate
cessioni di beni e, quindi, sono soggette ad Iva «le
assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni
tipo e oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte
da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le
associazioni o altre organizzazioni senza personalità
giuridica».
Con un precedente
documento di prassi ministeriale, i tecnici delle Entrate (C.M.
40/E/2002) hanno chiarito che l’assegnazione di beni ai soci
realizza una ipotesi di destinazione a finalità estranee
all'esercizio d'impresa. Sono, pertanto, applicabili anche ai casi di
assegnazione di beni ai soci le disposizioni sull'autoconsumo
(contenute nell'art. 2, co. 2, n. 5), laddove prevedono la non
applicazione dell'Iva per «quei beni per i quali non è stata
operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di
cui all'art. 19».
Si tratta, in
particolare, di quei beni in cui non è stato consentito la
detrazione dell'Iva in ragione del loro acquisto presso un soggetto
privato, ovvero poiché l'acquisto è avvenuto prima
dell'introduzione dell'Iva nell'ordinamento interno, nonché dei casi
in cui i beni sono acquistati o importati senza il diritto alla
detrazione, neanche parziale, della relativa imposta, ai sensi degli
artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2, D.P.R. 633/1972.
Sempre con la citata
circolare n. 40/E del 2002 è stato, altresì, precisato che, in caso
di acquisto dell'immobile senza applicazione dell'imposta, al
quale abbiano fatto seguito interventi di riparazione e di recupero
edilizio, per i quali, invece, si è provveduto alla detrazione
dell'imposta, il contribuente all'atto dell'estromissione di tali
beni, dovrà, in relazione all'imposta afferente a tali spese,
operare la rettifica della detrazione a norma dell'art. 19-bis2,
qualora le stesse siano incrementative del valore dell'immobile e non
abbiano esaurito la loro utilità all'atto dell'estromissione.
Assegnazione
del terreno
Con riferimento alle
assegnazioni aventi per oggetto un terreno, occorre distinguere a
seconda che questo sia o meno suscettibile di utilizzazione
edificatoria.
Secondo un
precedente orientamento delle Entrate (C.M. 29 maggio 2013, n. 18)
nel richiamare la nozione di «area fabbricabile» contenuta
nell'art. 36, co. 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, è stato chiarito
che un'area si considera edificabile ancor prima della
conclusione dell'iter procedimentale per l'approvazione dello
strumento urbanistico generale, purché detto documento di
pianificazione urbanistica sia stato adottato dal Comune.
Le assegnazioni che
hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione
edificatoria non sono soggette ad Iva, ai sensi dell'art. 2,
co. 3, lett. c.), del D.P.R. n. 633 del 1972.
Per quanto riguarda,
invece, le assegnazioni di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria, queste sono imponibili con aliquota
ordinaria.
Rilevanza
ai fini delle imposte di registro
La legge di
Stabilità 2016 prevede che le aliquote dell'imposta di registro
eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte
ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
La circolare delle
Entrate evidenzia che l'assegnazione dei beni ai soci è
disciplinata, in via generale, nell'art. 4, lett. d), n. 1) e 2)
della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986.
Il principio di
alternatività Iva - registro di cui all'art. 40, D.P.R. 131/1986, in
base al quale i trasferimenti di beni immobili soggetti ad Iva
scontano l'imposta di registro in misura fissa, trova una deroga
per le ipotesi di assegnazioni di beni immobili ad uso abitativo
che rientrano nel regime di esenzione Iva previste dall'art.
10, co. 1, n. 8-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali
trova applicazione l'imposta di registro in misura proporzionale.
4.
Estromissione degli immobili strumentali dall’impresa individuale
L'art. 1, co. 121,
L. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) dà facoltà agli imprenditori
individuali di procedere all'esclusione dei beni immobili
strumentali dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento
di una imposta sostitutiva.
In particolare,
l'esclusione potrà interessare tutti gli immobili strumentali di cui
all'art. 43, co. 2, del D.P.R. 917/1986, siano essi strumentali
per natura che per destinazione, posseduti
dall'imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2015.
Più in dettaglio,
l'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015,
possiede beni immobili strumentali poteva entro il 31 maggio 2016,
optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa,
con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1°
gennaio 2016.
L’esclusione
implica il pagamento di una imposta sostitutiva di Irpef e Irap, con
aliquota dell'8 %, applicata sulla differenza tra il valore
normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
Soggetti
interessati
L’agevolazione è
consentita ai soggetti che alla data del 31 ottobre 2015
rivestono la qualifica di imprenditore individuale e la conservano
fino al 1° gennaio 2016, data a partire dalla quale assume
rilevanza l'esclusione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa.
Possono fruire
dell'agevolazione in commento tutte le imprese individuali,
comprese quelle che alle predette date versano in stato di
liquidazione. La facoltà di fruire dell'agevolazione è
preclusa se, al 1° gennaio 2016, la qualifica di imprenditore
individuale sia venuta meno; in tale ipotesi, infatti, si è già
verificato il presupposto per l'attribuzione del bene alla sfera
patrimoniale privata dell'imprenditore, con la conseguente
applicazione dell'imposta ordinaria sulle plusvalenze
eventualmente realizzate.
Non è possibile
beneficiare dell’agevolazione anche in caso in cui l'unica azienda
dell'imprenditore individuale sia stata concessa in affitto o in
usufrutto anteriormente al 1° gennaio 2016, atteso che per
l'intera durata dell'affitto o della concessione viene a cessare
l'attività d'impresa.
La circolare
evidenzia che:
- la disciplina dell’estromissione degli immobili strumentali non è applicabile nei confronti degli enti non commerciali;
- l'estromissione può essere effettuata dall'erede dell'imprenditore deceduto successivamente al 31 ottobre 2015, a condizione che l'opzione sia esercitata dall'erede che abbia proseguito l'attività del de cuius in forma individuale;
- può beneficiare dell’agevolazione il donatario dell'azienda che abbia proseguito l'attività imprenditoriale del donante; in tal caso si ricorda che ai sensi dell'art. 58, co.1, D.P.R. 917/1986, l'azienda è assunta ai medesimi valori riconosciuti nei confronti del dante causa.
L'art. 1, D.P.R.
442/1997, nel disciplinare le modalità di esercizio delle opzioni
e delle revoche di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi
contabili, attribuisce rilevanza al comportamento concludente del
contribuente; può considerarsi comportamento che esprime in modo
concludente la volontà di estromettere gli immobili, tramite:
- la contabilizzazione dell'estromissione sul libro giornale, nel caso di impresa in contabilità ordinaria;
- la contabilizzazione dell’estromissione sul registro dei beni ammortizzabili, nel caso di impresa in contabilità semplificata.