/ Alfio CISSELLO
Mercoledì, 10 agosto 2016
La caratteristica principale dei sistemi giuridici di civil law consiste nel fatto che, giuridicamente, non esiste il valore del precedente,
in altre parole il giudice non è vincolato a quanto deciso da altri
giudici di grado superiore o dello stesso grado. Mai come in questi
giorni il principio richiamato si erge a verità.
Pochi giorni fa avevamo commentato la sentenza n. 16440 del 5 agosto 2016, ove i giudici, a dire il vero in maniera inaspettata, hanno sancito che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 (relativa ai soli possessori di reddito di lavoro autonomo), sia per i prelevamenti che per i versamenti non giustificati è venuto meno l’effetto legale presuntivo, per cui in caso di accertamento, spetta all’Agenzia delle Entrate dimostrare che i prelevamenti siano stati utilizzati per acquisti inerenti alla produzione del reddito, e che i versamenti corrispondano, invece, ad importi riscossi nell’ambito dell’attività professionale.
Naturalmente, ai più è apparsa subito una decisione, sebbene favorevole al contribuente, non conforme al contenuto della richiamata sentenza della Consulta, ove l’incostituzionalità dell’art. 32 del DPR 600/73 ha riguardato i soli prelevamenti.
È stata, infatti, ritenuta irrazionale la presunzione che lega i compensi non dichiarati ai prelevamenti non giustificati, siccome per i possessori di reddito di lavoro autonomo non è ragionevole ipotizzare che mediante un prelevamento sospetto siano stati acquistati beni destinati alla successiva vendita in evasione d’imposta.
Ieri, infine, è stata depositata la sentenza n. 16697.
Stesso argomento, stesso relatore, quasi lo stesso collegio giudicante (dall’intestazione delle due sentenze, emerge che un solo giudice è cambiato), e, verrebbe da dire, stessa decisione. Invece no: decisione opposta.
La Cassazione stabilisce che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, essendo venuta meno la presunzione legale, ai prelevamenti non giustificati non possono automaticamente corrispondere compensi non dichiarati, in quanto è onere dell’Ufficio dimostrare ciò.
In sostanza, si assiste ad un brusco dietrofront della Cassazione, se vogliamo più condivisibile sotto il profilo tecnico, ma davvero contrastante con il ruolo nomofilattico della Corte di Cassazione, sebbene, come detto all’inizio dell’articolo, si è pur sempre in un sistema di civil law.
Alla luce di ciò, non resta che, relativamente ai processi in corso, operare una sorta di scissione dell’accertamento.
Per i prelevamenti, la presunzione non esiste più, allora l’atto andrà annullato per la relativa parte, non potendo, a nostro avviso, l’Ufficio integrare la motivazione nel corso del giudizio, dimostrando che, in base ad ulteriori elementi, comunque c’è stata evasione.
Di contro, per i versamenti, esiste la presunzione, e allora per l’Agenzia delle Entrate è sufficiente dimostrare che vi sono versamenti non giustificati, spettando, a questo punto, al contribuente l’onere di fornire la prova contraria.
Pochi giorni fa avevamo commentato la sentenza n. 16440 del 5 agosto 2016, ove i giudici, a dire il vero in maniera inaspettata, hanno sancito che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 (relativa ai soli possessori di reddito di lavoro autonomo), sia per i prelevamenti che per i versamenti non giustificati è venuto meno l’effetto legale presuntivo, per cui in caso di accertamento, spetta all’Agenzia delle Entrate dimostrare che i prelevamenti siano stati utilizzati per acquisti inerenti alla produzione del reddito, e che i versamenti corrispondano, invece, ad importi riscossi nell’ambito dell’attività professionale.
Naturalmente, ai più è apparsa subito una decisione, sebbene favorevole al contribuente, non conforme al contenuto della richiamata sentenza della Consulta, ove l’incostituzionalità dell’art. 32 del DPR 600/73 ha riguardato i soli prelevamenti.
È stata, infatti, ritenuta irrazionale la presunzione che lega i compensi non dichiarati ai prelevamenti non giustificati, siccome per i possessori di reddito di lavoro autonomo non è ragionevole ipotizzare che mediante un prelevamento sospetto siano stati acquistati beni destinati alla successiva vendita in evasione d’imposta.
Ieri, infine, è stata depositata la sentenza n. 16697.
Stesso argomento, stesso relatore, quasi lo stesso collegio giudicante (dall’intestazione delle due sentenze, emerge che un solo giudice è cambiato), e, verrebbe da dire, stessa decisione. Invece no: decisione opposta.
La Cassazione stabilisce che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, essendo venuta meno la presunzione legale, ai prelevamenti non giustificati non possono automaticamente corrispondere compensi non dichiarati, in quanto è onere dell’Ufficio dimostrare ciò.
Versamenti con effetto legale presuntivo
Non è così, di contro, per i versamenti bancari
che non trovano riscontro in contabilità, siccome la sentenza dei
giudici costituzionali ha riguardato unicamente i prelevamenti, per cui
in merito ai versamenti rimane l’effetto legale presuntivo.In sostanza, si assiste ad un brusco dietrofront della Cassazione, se vogliamo più condivisibile sotto il profilo tecnico, ma davvero contrastante con il ruolo nomofilattico della Corte di Cassazione, sebbene, come detto all’inizio dell’articolo, si è pur sempre in un sistema di civil law.
Alla luce di ciò, non resta che, relativamente ai processi in corso, operare una sorta di scissione dell’accertamento.
Per i prelevamenti, la presunzione non esiste più, allora l’atto andrà annullato per la relativa parte, non potendo, a nostro avviso, l’Ufficio integrare la motivazione nel corso del giudizio, dimostrando che, in base ad ulteriori elementi, comunque c’è stata evasione.
Di contro, per i versamenti, esiste la presunzione, e allora per l’Agenzia delle Entrate è sufficiente dimostrare che vi sono versamenti non giustificati, spettando, a questo punto, al contribuente l’onere di fornire la prova contraria.