/ Alfio CISSELLO
Venerdì, 9 settembre 2016
Ieri
sono state pubblicate due sentenze delle Sezioni Unite, riguardanti
l’importante questione, oggetto di un vasto contenzioso, relativa sia
alla legittimità circa il riporto a nuovo di un credito IVA derivante da dichiarazione omessa, o ritenuta tale in quanto presentata con un ritardo superiore ai novanta giorni, sia alla procedura utilizzabile nella fattispecie descritta (cartella di pagamento o avviso di accertamento).Nella prima pronuncia, oggetto di uno specifico commento su Eutekne.info di oggi (si veda “Detrazione dell’IVA possibile pur con dichiarazione omessa”), i giudici si sono espressi in senso favorevole al contribuente, affermando che egli può portare in detrazione un credito derivante da una precedente dichiarazione considerata omessa, nella misura in cui venga dimostrata l’effettività del credito stesso, trattandosi di una soluzione, nei fatti, imposta dalla neutralità dell’IVA.
L’altra sentenza, la n. 17758, ha avuto invece un esito non molto favorevole per i contribuenti, posto che, secondo le Sezioni Unite, va dato seguito all’orientamento secondo il quale, per la contestazione in oggetto, è sufficiente la cartella di pagamento scaturente dalla dichiarazione, non essendo quindi necessario l’accertamento.
In breve, è legittima l’attivazione della liquidazione automatica (art. 54-bis del DPR 633/72) per disconoscere il credito IVA riportato a nuovo in quanto derivante da una precedente dichiarazione omessa.
Uguale discorso può essere fatto che i disconoscimenti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP, visto il percorso argomentativo utilizzato dalle Sezioni Unite.
Va subito detto che, sebbene la questione sia assolutamente opinabile, la fattispecie potrebbe rientrare nella lettera b) dell’articolo richiamato, riguardante la possibilità di “correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni”.
I giudici fanno leva sulla circostanza che il controllo possa basarsi non solo sui dati emergenti dalla dichiarazione, ma anche su quelli presenti in Anagrafe tributaria, tra cui rientra quello relativo all’omessa presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.
Ugual discorso vale per le dirette e l’IRAP
Trattasi, poi, di un controllo che non incide sulla posizione sostanziale del contribuente, “ed è scevro da profili valutativi e/o estimativi
e da atti d’indagine diversi da quel mero raffronto tra la
dichiarazione fiscale e l’anagrafe tributaria esplicitamente consentito
dall’art. 54-bis” del DPR 633/72.In altri termini, accogliendo l’indirizzo in esame, siamo in presenza di “mera attività esecutiva con la quale l’Ufficio finanziario si limita a dare attuazione al precetto legale rispetto ai dati di dichiarazione”.
Non ha rilevanza, infine, il fatto che il controllo presupponga l’applicazione di un complesso di norme giuridiche (artt. 30 e 55 del DPR 633/72), siccome detto problema è già stato approfondito in merito agli oneri deducibili.
Il paragone, a nostro avviso, non calza molto, poiché in tema di oneri deducibili non si rientra tanto nella liquidazione automatica, quanto piuttosto nel controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73), in cui opera una procedura diversa.
Rimane fermo che il contribuente può difendersi nel ricorso contro il ruolo sostenendo la legittimità della propria condotta, come peraltro è stato chiaramente affermato nella sentenza n. 13378 del 2016, sempre a Sezioni Unite, sulla dichiarazione integrativa.