/ Arianna ZENI
Venerdì, 16 settembre 2016
Possono usufruire della detrazione IRPEF del 50% delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis
del TUIR, in generale, i soggetti IRPEF residenti e non residenti che
possiedono o detengono l’immobile residenziale sito in Italia, oggetto
dell’intervento di recupero edilizio e in relazione al quale hanno
sostenuto le relative spese.
In altre parole, possono beneficiare dell’agevolazione i possessori dell’immobile (proprietario, nudo proprietario e titolari di diritti reali quali l’uso, l’usufrutto, l’abitazione o la superficie) o i detentori in base a un contratto di locazione o di comodato.
In aggiunta, può fruire del beneficio fiscale il familiare convivente con il possessore/detentore dell’immobile o convivente more uxorio ed il futuro acquirente dell’immobile.
La norma dispone che l’agevolazione in discorso spetta soltanto se le spese sono sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei summenzionati contribuenti che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono effettuati i lavori.
In generale, quindi, la detrazione non spetta se il soggetto che può beneficiarne non ha effettivamente sostenuto la spesa. Di conseguenza, al fine dell’agevolazione, non è corretto eseguire i bonifici agevolati da un conto corrente che non appartiene al beneficiario del bonus fiscale.
Come precisato nella C.M. 11 maggio 98 n. 121, inoltre, la detrazione IRPEF in oggetto spetta al familiare convivente con il possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, a condizione che detto familiare abbia effettivamente sostenuto le spese dell’intervento edilizio (anche se le autorizzazioni comunali sono intestate al figlio proprietario, in tal senso anche la ris. Agenzia delle Entrate 28 luglio 2016 n. 64). A tal fine, è necessario quindi che i bonifici di pagamento siano eseguiti dal familiare convivente e le fatture siano a lui intestate (si veda anche la ris. Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002 n. 184 e la circ. Agenzia delle Entrate 21 maggio 2014 n. 11, § 4.2).
L’immobile sul quale sono effettuati gli interventi agevolati non deve necessariamente essere considerato abitazione principale per il proprietario o il familiare, essendo sufficiente che si tratti di una delle abitazioni in cui si esplica il rapporto di convivenza (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002 n. 50 e 10 giugno 2004 n. 24 (§ 1.10) e ris. Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002 n. 184).
Per familiari, ai sensi dell’art. 5 del TUIR, si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per essi, così come riportato dall’Agenzia nella ris. 12 giugno 2002 n. 184 e nella circ. 20 aprile 2005 n. 15 (§ 7.2), la convivenza deve sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori e il titolo che attesta la disponibilità dell’immobile è dato dalla condizione stessa di familiare convivente, non essendo necessario un ulteriore contratto di comodato.
In altre parole, valgono le regole previste per i familiari conviventi e, quindi, il convivente non proprietario dell’immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall’abitazione principale della coppia (ai fini dell’accertamento della “stabile convivenza” si rimanda al concetto di famiglia anagrafica).
Inoltre, la disponibilità dell’immobile, necessaria per la detrazione stessa, è insita nella convivenza senza necessità di ulteriori dimostrazioni o documentazioni formali quali potrebbe essere un contratto di comodato. Seppur non sia stato esplicitamente detto dall’Agenzia, analoghe regole dovrebbero valere per la fruizione della detrazione IRPEF/IRES delle spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 1 commi 344-347 della L. 296/2006, oltre che per i relativi bonus mobili.
In altre parole, possono beneficiare dell’agevolazione i possessori dell’immobile (proprietario, nudo proprietario e titolari di diritti reali quali l’uso, l’usufrutto, l’abitazione o la superficie) o i detentori in base a un contratto di locazione o di comodato.
In aggiunta, può fruire del beneficio fiscale il familiare convivente con il possessore/detentore dell’immobile o convivente more uxorio ed il futuro acquirente dell’immobile.
La norma dispone che l’agevolazione in discorso spetta soltanto se le spese sono sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei summenzionati contribuenti che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono effettuati i lavori.
In generale, quindi, la detrazione non spetta se il soggetto che può beneficiarne non ha effettivamente sostenuto la spesa. Di conseguenza, al fine dell’agevolazione, non è corretto eseguire i bonifici agevolati da un conto corrente che non appartiene al beneficiario del bonus fiscale.
Come precisato nella C.M. 11 maggio 98 n. 121, inoltre, la detrazione IRPEF in oggetto spetta al familiare convivente con il possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, a condizione che detto familiare abbia effettivamente sostenuto le spese dell’intervento edilizio (anche se le autorizzazioni comunali sono intestate al figlio proprietario, in tal senso anche la ris. Agenzia delle Entrate 28 luglio 2016 n. 64). A tal fine, è necessario quindi che i bonifici di pagamento siano eseguiti dal familiare convivente e le fatture siano a lui intestate (si veda anche la ris. Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002 n. 184 e la circ. Agenzia delle Entrate 21 maggio 2014 n. 11, § 4.2).
L’immobile sul quale sono effettuati gli interventi agevolati non deve necessariamente essere considerato abitazione principale per il proprietario o il familiare, essendo sufficiente che si tratti di una delle abitazioni in cui si esplica il rapporto di convivenza (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002 n. 50 e 10 giugno 2004 n. 24 (§ 1.10) e ris. Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002 n. 184).
Per familiari, ai sensi dell’art. 5 del TUIR, si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per essi, così come riportato dall’Agenzia nella ris. 12 giugno 2002 n. 184 e nella circ. 20 aprile 2005 n. 15 (§ 7.2), la convivenza deve sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori e il titolo che attesta la disponibilità dell’immobile è dato dalla condizione stessa di familiare convivente, non essendo necessario un ulteriore contratto di comodato.
Estensione ai conviventi more uxorio
Da ultimo, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la ris. 28 luglio 2016 n. 64, ha precisato che il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle altre condizioni previste dall’art. 16-bis del TUIR, può fruire della relativa detrazione IRPEF.In altre parole, valgono le regole previste per i familiari conviventi e, quindi, il convivente non proprietario dell’immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall’abitazione principale della coppia (ai fini dell’accertamento della “stabile convivenza” si rimanda al concetto di famiglia anagrafica).
Inoltre, la disponibilità dell’immobile, necessaria per la detrazione stessa, è insita nella convivenza senza necessità di ulteriori dimostrazioni o documentazioni formali quali potrebbe essere un contratto di comodato. Seppur non sia stato esplicitamente detto dall’Agenzia, analoghe regole dovrebbero valere per la fruizione della detrazione IRPEF/IRES delle spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 1 commi 344-347 della L. 296/2006, oltre che per i relativi bonus mobili.