/ Emanuele GRECO e Paola RIVETTI
Lunedì, 21 novembre 2016
Nell’ambito del “pacchetto semplificazioni” inserito nel Ddl. di conversione del DL 193/2016, ritorna la chiusura d’ufficio delle partite IVA
da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti dei soggetti che, nei
tre anni precedenti, risultano non aver esercitato attività d’impresa,
arte o professione.
Le modifiche che il legislatore intenderebbe apportare all’art. 35 comma 15-quinquies del DPR 633/72 portano a riprodurre, in buona parte, la disposizione originariamente introdotta con il DL 98/2011 (manovra correttiva), rimuovendo le successive modifiche apportate alla norma dal DL 16/2012 (c.d. “decreto semplificazioni”).
Il “nuovo” testo dell’art. 35 comma 15-quinquies del DPR 633/72 consentirebbe, dunque, all’Agenzia delle Entrate di chiudere ex officio le partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultino non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali. A tal fine, sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento in capo all’Amministrazione finanziaria.
La disposizione non prevede ulteriori specificazioni, a differenza della versione originariamente introdotta con il DL 98/2011 che, quale indice di inattività, faceva riferimento anche all’omessa presentazione della dichiarazione IVA, ove dovuta, per tre annualità consecutive. Sarà un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate a definire i criteri e le modalità attuative della chiusura delle partite IVA risultanti “inattive”.
Un criterio potrebbe essere rappresentato dall’assenza di operazioni attive e passive nel triennio considerato (elemento che potrebbe risultare, in maniera immediata, anche dall’assenza di comunicazioni trimestrali delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche).
Va, d’altro canto, rilevato che la semplice interruzione delle operazioni attive e passive non determina di per sé la perdita della soggettività passiva ai fini IVA. Per cui, come accaduto nel caso della sentenza SS.UU. n. 8059 del 21 aprile 2016, non può ritenersi venuto meno l’esercizio dell’attività di un professionista per il semplice fatto che la partita IVA è stata chiusa (con conseguente assoggettamento ad imposta dei compensi percepiti dopo la cessazione dell’attività stessa).
Un caso simile è quello dell’imprenditore individuale che affitta l’unica azienda posseduta: in tale contesto, l’attività esercitata dall’imprenditore si considera solamente “sospesa”, per la durata del contratto di affitto di azienda, con la conseguenza che viene mantenuto il numero di partita IVA già attribuito (cfr. C.M. 4 novembre 86 n. 72).
In questo senso si giustifica la previsione di un termine, per il contribuente, per fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate.
Attualmente è riconosciuto un termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di chiusura della partita IVA. Al riguardo, invece, la norma inserita nel DL 193/2016 si limita ad affermare che, nel provvedimento attuativo, saranno previste “forme di comunicazione preventiva al contribuente”.
- da un lato, non viene riproposta l’attuale parte del comma 15-quinquies che dispone l’automatica iscrizione a ruolo della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di fine attività;
- dall’altro, con un’altra specifica disposizione del “pacchetto semplificazioni”, viene prevista l’abolizione della sanzione, da 500 a 2.000 euro, per l’omessa presentazione della comunicazione di cessazione dell’attività (a tal fine, verrebbero espunte le parole “cessazione di attività” dal disposto dell’art. 5 comma 6 primo periodo del DLgs. 471/97).
Pertanto, se le modifiche sopra indicate saranno approvate in via definitiva, l’eventuale chiusura d’ufficio della partita IVA inattiva da parte dell’Agenzia, al pari dell’omessa comunicazione di cessazione attività ad opera del contribuente, non sarebbero più sanzionate (almeno in base all’art. 5 del DLgs. citato), ferme restando le sanzioni conseguenti all’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA, ove dovute, durante il periodo d’inattività.
Le modifiche che il legislatore intenderebbe apportare all’art. 35 comma 15-quinquies del DPR 633/72 portano a riprodurre, in buona parte, la disposizione originariamente introdotta con il DL 98/2011 (manovra correttiva), rimuovendo le successive modifiche apportate alla norma dal DL 16/2012 (c.d. “decreto semplificazioni”).
Il “nuovo” testo dell’art. 35 comma 15-quinquies del DPR 633/72 consentirebbe, dunque, all’Agenzia delle Entrate di chiudere ex officio le partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultino non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali. A tal fine, sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento in capo all’Amministrazione finanziaria.
La disposizione non prevede ulteriori specificazioni, a differenza della versione originariamente introdotta con il DL 98/2011 che, quale indice di inattività, faceva riferimento anche all’omessa presentazione della dichiarazione IVA, ove dovuta, per tre annualità consecutive. Sarà un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate a definire i criteri e le modalità attuative della chiusura delle partite IVA risultanti “inattive”.
Un criterio potrebbe essere rappresentato dall’assenza di operazioni attive e passive nel triennio considerato (elemento che potrebbe risultare, in maniera immediata, anche dall’assenza di comunicazioni trimestrali delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche).
Va, d’altro canto, rilevato che la semplice interruzione delle operazioni attive e passive non determina di per sé la perdita della soggettività passiva ai fini IVA. Per cui, come accaduto nel caso della sentenza SS.UU. n. 8059 del 21 aprile 2016, non può ritenersi venuto meno l’esercizio dell’attività di un professionista per il semplice fatto che la partita IVA è stata chiusa (con conseguente assoggettamento ad imposta dei compensi percepiti dopo la cessazione dell’attività stessa).
Un caso simile è quello dell’imprenditore individuale che affitta l’unica azienda posseduta: in tale contesto, l’attività esercitata dall’imprenditore si considera solamente “sospesa”, per la durata del contratto di affitto di azienda, con la conseguenza che viene mantenuto il numero di partita IVA già attribuito (cfr. C.M. 4 novembre 86 n. 72).
In questo senso si giustifica la previsione di un termine, per il contribuente, per fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate.
Attualmente è riconosciuto un termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di chiusura della partita IVA. Al riguardo, invece, la norma inserita nel DL 193/2016 si limita ad affermare che, nel provvedimento attuativo, saranno previste “forme di comunicazione preventiva al contribuente”.
Novità in tema di sanzioni per la cessazione dell’attività
Novità importanti si presentano sul piano sanzionatorio in quanto:- da un lato, non viene riproposta l’attuale parte del comma 15-quinquies che dispone l’automatica iscrizione a ruolo della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di fine attività;
- dall’altro, con un’altra specifica disposizione del “pacchetto semplificazioni”, viene prevista l’abolizione della sanzione, da 500 a 2.000 euro, per l’omessa presentazione della comunicazione di cessazione dell’attività (a tal fine, verrebbero espunte le parole “cessazione di attività” dal disposto dell’art. 5 comma 6 primo periodo del DLgs. 471/97).
Pertanto, se le modifiche sopra indicate saranno approvate in via definitiva, l’eventuale chiusura d’ufficio della partita IVA inattiva da parte dell’Agenzia, al pari dell’omessa comunicazione di cessazione attività ad opera del contribuente, non sarebbero più sanzionate (almeno in base all’art. 5 del DLgs. citato), ferme restando le sanzioni conseguenti all’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA, ove dovute, durante il periodo d’inattività.