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Versamento rateale solo per alcune cartelle nella rottamazione dei ruoli

/ Alfio CISSELLO Mercoledì, 14 dicembre 2016
È stata di recente pubblicata una Scheda di aggiornamento Eutekne sulla rottamazione dei ruoli, aggiornata con le novità che sono state apportate in sede di conversione in legge del decreto 193 del 2016.
Ad oggi, emergono ancora dubbi su alcuni aspetti applicativi dell’istituto, uno dei quali, analizzato in un precedente intervento (si veda “Rottamazione dei ruoli dipendente dal singolo carico definito” del 28 novembre 2016) riguarda gli effetti, ai fini dell’eventuale mancato perfezionamento della definizione, della presentazione di più domande.
Simile, in un certo senso, alla questione indicata si presenta l’eventualità in cui il debitore, per una qualsivoglia ragione, intenda pagare in unica soluzione una cartella/accertamento esecutivo/avviso di addebito e in forma rateale gli altri.
Si ricorda che il pagamento delle somme può avvenire per la totalità (nel luglio 2017) oppure in cinque rate (il 70% degli importi nel 2017, il restante 30% nel 2018), precisamente a luglio, settembre e novembre 2017 e ad aprile e settembre 2018.
Per realizzare l’obiettivo indicato, il debitore potrebbe essere indotto a presentare separate istanze, in modo da avvalersi del pagamento rateale solo per alcuni carichi.
In altri termini, se egli è notificatario di due cartelle di pagamento definibili, può presentare una domanda per una cartella optando per il versamento rateale e un’altra optando per il pagamento in unica soluzione.
Esaminando l’art. 6 del DL 193 del 2016, non emergono spunti per affermare, con certezza, la legittimità della menzionata condotta.
Vero è che la definizione, come ammette il comma 13-bis, non deve essere totale potendo concernere uno o più carichi iscritti a ruolo, ma è del pari vero che l’art. 6, nel complesso, pare collegare le modalità di estinzione del debito (per intero o in forma rateale) all’intero carico, e non alla singola cartella di pagamento/accertamento esecutivo/avviso di addebito, né, tanto meno, al fatto che il debitore invii una o distinte istanze.
Valorizzando quest’ultima circostanza, si potrebbe affermare che, nel momento in cui il debitore decide quali carichi definire, il debito sia da considerarsi unico.
Sul versante operativo, comunque, si ritiene che la presentazione di distinte domande non possa avere nessun effetto pregiudizievole.
Incombe infatti all’agente della riscossione il compito di liquidare gli importi dandone comunicazione al contribuente entro il 31 maggio 2017.
La scelta comunque spetta a Equitalia
Se il debitore, quindi, presenta due modelli, uno in cui evidenzia la volontà di onorare il debito in unica soluzione, un altro in cui opta per il pagamento rateale, il problema, dal punto di vista tecnico, sarebbe a questo punto dell’agente della riscossione, a cui incombe l’obbligo di liquidazione degli importi.
Ma, a ben vedere, Equitalia, se non accetta la distinta modalità di pagamento per ciascuna domanda, potrebbe fare due cose: invitare il debitore a pagare tutto in unica soluzione oppure tutto in forma parziale.
In situazioni del genere, naturalmente, anche alla luce della buona fede tra le parti, la scelta dovrebbe focalizzarsi sul totale pagamento parziale.
Rileviamo che la presentazione di più modelli potrebbe essere una scelta obbligata, non solo quando è sorta, dopo la conversione in legge del decreto 193, la necessità di integrare l’istanza già inviata (ipotesi espressamente concessa dall’art. 6, a condizione che, come naturale, l’integrazione avvenga entro il 31 marzo 2017).
Pensiamo al caso in cui il contribuente, ad esempio il 5 dicembre, abbia inviato il modello, e poi riceve una ulteriore cartella di pagamento, anch’essa rientrante nella sanatoria.

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