/ Paola RIVETTI Venerdì, 3 febbraio 2017
Nel corso di Telefisco 2017, tenutosi ieri, sono stati forniti interessanti chiarimenti in merito al nuovo regime di cassa per le imprese minori che, in parte, confermano quanto era stato anticipato in via interpretativa.
Venendo all’aspetto di più immediata applicazione, è stata indicata – confermando quanto già indicato su Eutekne.info (si veda “Per le imprese minori, competenza per tutto il 2016” del 31 gennaio 2017) – l’applicabilità della disciplina transitoria prevista dall’art. 1 comma 19 della L. 232/2016, per evitare che il passaggio dal regime di competenza al regime di cassa possa determinare anomalie in termini di doppia tassazione/deduzione, ovvero nessuna tassazione/deduzione di alcuni componenti di reddito.
Per effetto della norma, il componente che abbia concorso alla formazione del reddito 2016 in base agli ordinari criteri di competenza non rileverà più nel 2017, anche se in tale periodo si verifica la manifestazione finanziaria.
Esemplificando, il ricavo derivante dalla prestazione di servizi ultimata nel 2016 concorre alla determinazione del reddito di tale periodo d’imposta, ancorché il corrispettivo non sia stato incassato e la fattura emessa; il corrispettivo di tale prestazione di servizi, quando sarà incassato nel 2017 (oppure oltre), non determinerà l’emersione di un ricavo imponibile.
Per quanto concerne le modalità di determinazione del reddito in base al nuovo art. 66 del TUIR, da utilizzare a partire dal 2017 per tutte le imprese in contabilità semplificata, è stato chiarito che, sebbene il nuovo regime sia “improntato alla cassa”, permangono alcune deroghe individuate espressamente dal legislatore mediante il richiamo della specifica disciplina prevista dal TUIR. In questo modo, viene reso di fatto operante per tali componenti il criterio di competenza. Ciò opera rispetto ai seguenti componenti:
- plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive o passive, valore normale dei beni assegnati ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, come richiamati all’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 66 (stessa sorte, anche se non citati espressamente, avrebbero i proventi immobiliari);
- spese per prestazioni di lavoro, oneri di utilità sociale e ammortamenti e canoni di leasing, come richiamati ai commi 2 e 3 dello stesso articolo.
In applicazione di tale criterio, ad esempio, il maxi-canone di leasing è deducibile per competenza secondo l’ordinaria disciplina prevista dal comma 7 dell’art. 102 del TUIR, essendo irrilevante il momento del pagamento.
Interessanti sono poi i chiarimenti resi sulle impostazioni contabili che – viene precisato – dipendono dalla scelta gestionale del contribuente.
La previsione dell’istituzione dei registri cronologici ha un’obbligatorietà generale e non è limitata solo ai contribuenti minori esonerati dalla tenuta della contabilità IVA (ad esempio i rivenditori di giornali), come indicato nel testo della domanda posta durante Telefisco. Le registrazioni nei registri cronologici devono essere effettuate nei termini di cui all’art. 22 comma 1 ultimo periodo del DPR 600/73, ossia non oltre sessanta giorni dall’incasso o dal pagamento.
Tali registri possono essere sostituiti dai registri IVA, laddove il contribuente indichi separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA ed effettui l’annotazione, entro i termini di presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi, dell’importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti e delle fatture cui gli stessi si riferiscono al fine di determinare il reddito d’impresa in base al principio di cassa. Al momento dell’effettivo incasso e pagamento i ricavi e i costi devono essere registrati separatamente entro i successivi sessanta giorni.
Con l’opzione presuntiva vale solo la data di registrazione
Rispetto al regime contabile opzionale previsto dall’art. 18 comma 5 del DPR 600/73 (in base al quale il ricavo si intende incassato e il pagamento effettuato alla data di annotazione del documento contabile), le registrazioni devono essere effettuate entro gli ordinari termini previsti ai fini IVA e tale data assume rilevanza reddituale.
Ne consegue che le fatture di acquisto potranno essere annotate entro i termini previsti dall’art. 19 del DPR 633/72 (ossia entro la dichiarazione del secondo anno successivo) ed è a tale data di registrazione che le spese si presumono sostenute ai fini della determinazione del reddito.