/ Paola RIVETTI Venerdì, 14 aprile 2017
Con la circolare n. 11 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il nuovo regime di cassa per le imprese minori.
Il documento di prassi conferma che, tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime delle imprese minori, i soggetti che nel 2016 hanno optato per il regime di contabilità ordinaria possono, dal 1° gennaio 2017, revocare la scelta effettuata e accedere al regime di cassa.
Coloro che, invece, intendono continuare ad applicare il regime di contabilità ordinaria non devono effettuare alcuna opzione, intendendosi tacitamente rinnovata per un anno.
D’altra parte, poiché i chiarimenti relativi al regime semplificato sono stati resi solo ora, coloro che per il 2017 hanno tacitamente rinnovato l’opzione per la contabilità ordinaria possono revocare nel 2018 la scelta operata per applicare il regime semplificato.
In base agli stessi presupposti, coloro che hanno optato per il regime semplificato, pur avendo i requisiti per applicare il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, possono revocare la scelta effettuata e applicare il regime forfetario dal 1° gennaio 2017.
Viene anche confermato che, per i soggetti che potrebbero applicare naturalmente il regime semplificato, l’opzione per il regime ordinario ha durata triennale e non annuale come nel precedente sistema.
Dal punto di vista contabile, viene ribadita l’applicabilità, in quanto compatibili con la nuova disciplina, dell’art. 9 del DL 69/89 e del DM 2 maggio 1989.
A tal proposito viene indicato che, sui registri IVA integrati:
- i componenti positivi o negativi che concorrono alla determinazione del reddito d’impresa secondo il principio di cassa, ma non sono considerati né cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini IVA, devono essere registrati entro 60 giorni dalla data dell’avvenuto incasso o pagamento;
- i componenti positivi e negativi che non concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa (ad esempio gli ammortamenti, le spese per il personale dipendente), devono essere annotati nei registri IVA entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, in coerenza con quanto stabilito con riferimento alle registrazioni negli appositi registri cronologici istituiti ai fini delle imposte sul reddito.
Viene confermato che nei registri IVA integrati i riferimenti agli incassi e ai pagamenti può avvenire:
- annotando cronologicamente i singoli incassi e pagamenti;
- oppure rilevando, al termine di ciascun periodo d’imposta, l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.
Nel periodo d’imposta in cui avviene l’effettivo incasso o pagamento, poi, occorre annotare separatamente – entro 60 giorni dall’evento – i ricavi percepiti e i costi sostenuti, indicando gli estremi dei documenti di riferimento.
Sono stati anche forniti chiarimenti per adattare gli obblighi contabili previsti dal nuovo art. 18 del DPR 600/73 a particolari fattispecie (ad esempio, per i commercianti al minuto e soggetti ad essi equiparati, per i soggetti che applicano regimi speciali ai fini IVA oppure che non sono obbligati alla tenuta dei registri IVA).
Rispetto alla determinazione del reddito viene confermata l’impostazione data nel corso di Telefisco 2017 e ripresa nella circ. n. 8/2017, per cui non si tratta di un regime di cassa “puro”, bensì un regime “misto” cassa-competenza.
Per il reddito confermato il criterio misto “cassa-competenza”
In sostanza, si deroga al criterio della competenza per i ricavi percepiti (e gli altri proventi di cui all’art. 89 del TUIR) e le spese sostenute (spese per gli acquisti di merci destinate alla rivendita, di beni impiegati nel processo produttivo, di beni incorporati nei servizi, utenze, materiali di consumo, spese condominiali, imposte comunali deducibili, spese per assicurazioni e interessi passivi).
Resta ferma l’applicazione del principio di competenza, ove previsto, rispetto agli altri componenti reddituali espressamente richiamati dall’art. 66 del TUIR.
Viene, ad esempio, precisato che le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili, nei limiti di cui al comma 6 dell’art. 102 del TUIR, secondo il criterio di cassa.
Invece, relativamente alle spese relative a più esercizi, il criterio di competenza opera unicamente nel caso in cui le stesse abbiano natura pluriennale; diversamente, nel caso in cui tali spese siano deducibili interamente nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute, rileva, ai fini della corretta imputazione temporale del componente negativo, il criterio di cassa (conseguentemente, le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il pagamento, fermi restando per queste ultime i limiti di deducibilità previsti dall’art. 108 comma 2 del TUIR).
Con la circolare n. 11 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il nuovo regime di cassa per le imprese minori.
Il documento di prassi conferma che, tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime delle imprese minori, i soggetti che nel 2016 hanno optato per il regime di contabilità ordinaria possono, dal 1° gennaio 2017, revocare la scelta effettuata e accedere al regime di cassa.
Coloro che, invece, intendono continuare ad applicare il regime di contabilità ordinaria non devono effettuare alcuna opzione, intendendosi tacitamente rinnovata per un anno.
D’altra parte, poiché i chiarimenti relativi al regime semplificato sono stati resi solo ora, coloro che per il 2017 hanno tacitamente rinnovato l’opzione per la contabilità ordinaria possono revocare nel 2018 la scelta operata per applicare il regime semplificato.
In base agli stessi presupposti, coloro che hanno optato per il regime semplificato, pur avendo i requisiti per applicare il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, possono revocare la scelta effettuata e applicare il regime forfetario dal 1° gennaio 2017.
Viene anche confermato che, per i soggetti che potrebbero applicare naturalmente il regime semplificato, l’opzione per il regime ordinario ha durata triennale e non annuale come nel precedente sistema.
Dal punto di vista contabile, viene ribadita l’applicabilità, in quanto compatibili con la nuova disciplina, dell’art. 9 del DL 69/89 e del DM 2 maggio 1989.
A tal proposito viene indicato che, sui registri IVA integrati:
- i componenti positivi o negativi che concorrono alla determinazione del reddito d’impresa secondo il principio di cassa, ma non sono considerati né cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini IVA, devono essere registrati entro 60 giorni dalla data dell’avvenuto incasso o pagamento;
- i componenti positivi e negativi che non concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa (ad esempio gli ammortamenti, le spese per il personale dipendente), devono essere annotati nei registri IVA entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, in coerenza con quanto stabilito con riferimento alle registrazioni negli appositi registri cronologici istituiti ai fini delle imposte sul reddito.
Viene confermato che nei registri IVA integrati i riferimenti agli incassi e ai pagamenti può avvenire:
- annotando cronologicamente i singoli incassi e pagamenti;
- oppure rilevando, al termine di ciascun periodo d’imposta, l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.
Nel periodo d’imposta in cui avviene l’effettivo incasso o pagamento, poi, occorre annotare separatamente – entro 60 giorni dall’evento – i ricavi percepiti e i costi sostenuti, indicando gli estremi dei documenti di riferimento.
Sono stati anche forniti chiarimenti per adattare gli obblighi contabili previsti dal nuovo art. 18 del DPR 600/73 a particolari fattispecie (ad esempio, per i commercianti al minuto e soggetti ad essi equiparati, per i soggetti che applicano regimi speciali ai fini IVA oppure che non sono obbligati alla tenuta dei registri IVA).
Rispetto alla determinazione del reddito viene confermata l’impostazione data nel corso di Telefisco 2017 e ripresa nella circ. n. 8/2017, per cui non si tratta di un regime di cassa “puro”, bensì un regime “misto” cassa-competenza.
Per il reddito confermato il criterio misto “cassa-competenza”
In sostanza, si deroga al criterio della competenza per i ricavi percepiti (e gli altri proventi di cui all’art. 89 del TUIR) e le spese sostenute (spese per gli acquisti di merci destinate alla rivendita, di beni impiegati nel processo produttivo, di beni incorporati nei servizi, utenze, materiali di consumo, spese condominiali, imposte comunali deducibili, spese per assicurazioni e interessi passivi).
Resta ferma l’applicazione del principio di competenza, ove previsto, rispetto agli altri componenti reddituali espressamente richiamati dall’art. 66 del TUIR.
Viene, ad esempio, precisato che le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili, nei limiti di cui al comma 6 dell’art. 102 del TUIR, secondo il criterio di cassa.
Invece, relativamente alle spese relative a più esercizi, il criterio di competenza opera unicamente nel caso in cui le stesse abbiano natura pluriennale; diversamente, nel caso in cui tali spese siano deducibili interamente nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute, rileva, ai fini della corretta imputazione temporale del componente negativo, il criterio di cassa (conseguentemente, le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il pagamento, fermi restando per queste ultime i limiti di deducibilità previsti dall’art. 108 comma 2 del TUIR).