Ridotte le soglie per l’apposizione del visto di conformità
/ Massimo NEGRO e Simone SUMA Giovedì, 27 aprile 2017
5-7 minuti
Il DL 24 aprile 2017 n. 50 (c.d. “manovra correttiva”) prevede l’inasprimento dei vincoli all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale), nonché la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni potranno essere realizzate dai soggetti titolari di partita IVA.
Sotto il primo profilo, attraverso la modifica dell’art. 1 comma 574 della L. 147/2013, viene prevista la riduzione, da 15.000 a 5.000 euro, della soglia oltre la quale l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti per imposte dirette e IRAP è subordinato all’apposizione del visto di conformità (ex art. 35 comma 1 lett. a) del DLgs. 241/97).
Detto intervento normativo riguarda i crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e alle ritenute alla fonte. Riguardo a queste ultime, peraltro, l’eliminazione del riferimento all’art. 3 del DPR 602/73 dalla lettera del citato art. 1 comma 574 del L. 147/2013 comporta l’estensione del suddetto obbligo a qualsiasi tipologia di ritenuta alla fonte.
Ulteriormente, per effetto della modifica all’art. 10 comma 1 lett. a) del DL 78/2009 (conv. L. 102/2009), le limitazioni sopra esposte sono estese anche in ambito IVA: in particolare, è possibile utilizzare il credito IVA annuale in compensazione orizzontale oltre il limite di 5.000 euro solo previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito stesso.
La suddetta soglia è stata, tuttavia, mantenuta pari a 50.000 euro in relazione ai crediti IVA annuali delle c.d. start up innovative, di cui all’art. 25 del DL 179/2012 (conv. L. 221/2012), per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al comma 8 del suddetto art. 25 (art. 10 comma 1 lett. a) n. 7-bis del DL 78/2009).
Si osserva, peraltro, che le novità normative in esame non influenzano la compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 di crediti IVA trimestrali, per i quali, a prescindere dall’importo, non è previsto l’obbligo di apporre il visto di conformità sul modello IVA TR da cui scaturiscono (cfr. circ. Agenzia Entrate n. 1/2010 n. 1, § 2.2).
In alternativa all’apposizione del visto di conformità, resta ferma la possibilità per i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti, ex art. 2409-bis c.c., di avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore o società di revisione iscritti nell’apposito Registro).
Le novità normative introducono, inoltre, un regime specifico nel caso in cui i suddetti crediti erariali siano utilizzati in compensazione orizzontale in violazione dell’obbligo di previa apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) oppure qualora lo stesso sia apposto (o la dichiarazione venga sottoscritta) da soggetti diversi da quelli abilitati. In tali ipotesi, l’Agenzia delle Entrate procede con il recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità sopra esposte, dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni.
Ancora, vengono modificate le modalità operative mediante le quali i contribuenti titolari di partita IVA dovranno eseguire le compensazioni orizzontali.
In relazione alla compensazione dei crediti IVA (annuali o trimestrali) è stata, infatti, eliminata la soglia quantitativa, pari a 5.000 euro annui, oltre la quale è previsto l’obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Per effetto delle modifiche all’art. 37 comma 49-bis del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), tale regime viene, altresì, esteso ai crediti relativi alle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Ampliato l’utilizzo dei servizi telematici per i contribuenti con partita IVA
Alla luce di tali novità, quindi, i titolari di partita IVA devono utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, prima previsti in caso di compensazione dei crediti IVA (annuali o trimestrali) per un importo superiore a 5.000 euro annui e di presentazione di modelli F24 “a zero”, in relazione a tutte le compensazioni dei suddetti crediti. Per la compensazione dei crediti diversi dall’IVA continua, invece, a non essere necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione.
In ultimo, con riferimento alla decorrenza delle modifiche normative, le stesse sono entrate in vigore il 24 aprile 2017, medesimo giorno della pubblicazione del DL 50/2017 in Gazzetta Ufficiale. In assenza di un regime transitorio, ne deriva quindi che i contribuenti debbano già applicare le nuove disposizioni.
/ Massimo NEGRO e Simone SUMA Giovedì, 27 aprile 2017
5-7 minuti
Il DL 24 aprile 2017 n. 50 (c.d. “manovra correttiva”) prevede l’inasprimento dei vincoli all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale), nonché la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni potranno essere realizzate dai soggetti titolari di partita IVA.
Sotto il primo profilo, attraverso la modifica dell’art. 1 comma 574 della L. 147/2013, viene prevista la riduzione, da 15.000 a 5.000 euro, della soglia oltre la quale l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti per imposte dirette e IRAP è subordinato all’apposizione del visto di conformità (ex art. 35 comma 1 lett. a) del DLgs. 241/97).
Detto intervento normativo riguarda i crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e alle ritenute alla fonte. Riguardo a queste ultime, peraltro, l’eliminazione del riferimento all’art. 3 del DPR 602/73 dalla lettera del citato art. 1 comma 574 del L. 147/2013 comporta l’estensione del suddetto obbligo a qualsiasi tipologia di ritenuta alla fonte.
Ulteriormente, per effetto della modifica all’art. 10 comma 1 lett. a) del DL 78/2009 (conv. L. 102/2009), le limitazioni sopra esposte sono estese anche in ambito IVA: in particolare, è possibile utilizzare il credito IVA annuale in compensazione orizzontale oltre il limite di 5.000 euro solo previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito stesso.
La suddetta soglia è stata, tuttavia, mantenuta pari a 50.000 euro in relazione ai crediti IVA annuali delle c.d. start up innovative, di cui all’art. 25 del DL 179/2012 (conv. L. 221/2012), per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al comma 8 del suddetto art. 25 (art. 10 comma 1 lett. a) n. 7-bis del DL 78/2009).
Si osserva, peraltro, che le novità normative in esame non influenzano la compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 di crediti IVA trimestrali, per i quali, a prescindere dall’importo, non è previsto l’obbligo di apporre il visto di conformità sul modello IVA TR da cui scaturiscono (cfr. circ. Agenzia Entrate n. 1/2010 n. 1, § 2.2).
In alternativa all’apposizione del visto di conformità, resta ferma la possibilità per i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti, ex art. 2409-bis c.c., di avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore o società di revisione iscritti nell’apposito Registro).
Le novità normative introducono, inoltre, un regime specifico nel caso in cui i suddetti crediti erariali siano utilizzati in compensazione orizzontale in violazione dell’obbligo di previa apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) oppure qualora lo stesso sia apposto (o la dichiarazione venga sottoscritta) da soggetti diversi da quelli abilitati. In tali ipotesi, l’Agenzia delle Entrate procede con il recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità sopra esposte, dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni.
Ancora, vengono modificate le modalità operative mediante le quali i contribuenti titolari di partita IVA dovranno eseguire le compensazioni orizzontali.
In relazione alla compensazione dei crediti IVA (annuali o trimestrali) è stata, infatti, eliminata la soglia quantitativa, pari a 5.000 euro annui, oltre la quale è previsto l’obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Per effetto delle modifiche all’art. 37 comma 49-bis del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), tale regime viene, altresì, esteso ai crediti relativi alle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Ampliato l’utilizzo dei servizi telematici per i contribuenti con partita IVA
Alla luce di tali novità, quindi, i titolari di partita IVA devono utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, prima previsti in caso di compensazione dei crediti IVA (annuali o trimestrali) per un importo superiore a 5.000 euro annui e di presentazione di modelli F24 “a zero”, in relazione a tutte le compensazioni dei suddetti crediti. Per la compensazione dei crediti diversi dall’IVA continua, invece, a non essere necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione.
In ultimo, con riferimento alla decorrenza delle modifiche normative, le stesse sono entrate in vigore il 24 aprile 2017, medesimo giorno della pubblicazione del DL 50/2017 in Gazzetta Ufficiale. In assenza di un regime transitorio, ne deriva quindi che i contribuenti debbano già applicare le nuove disposizioni.