/ Antonino RUSSO Martedì, 9 maggio 2017
5-6 minuti
Giunge ancora una conferma sul diritto dei soci a ricevere i rimborsi di imposta dovuti a società di persone o di capitali cancellate dal Registro delle imprese.
La C.T. Prov. di Treviso, infatti, con la sentenza n. 119/1/2017, ha affermato il diritto al rimborso avanzato dai soci di una società di persone dopo che un precedente ricorso era incappato in una declaratoria di inammissibilità, poiché presentato dal legale rappresentante della società estinta; in quella occasione, il medesimo collegio aveva, infatti, affermato il vizio della domanda per mancanza di rappresentatività sia tecnica sia sostanziale, visto il conferimento del mandato ad litem riferibile a un soggetto non più legittimato ad agire dopo l’estinzione della società.
Tal tipo di contenzioso si inserisce in quello più eterogeneo sortito dopo lo storico intervento delle Sezioni Unite del 2010 (sentenze nn. 4060, 4061 e 4062), ove si ravvisava, nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell’art. 2495 del codice civile, una valenza innovativa rispetto al precedente regolamento in materia, ex art. 2456 medesima fonte.
Infatti, la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese – che nel precedente regime normativo ante DLgs n. 6 del 2003 si riteneva non valesse a provocare l’estinzione dell’ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti – doveva, secondo il rilevante intervento di questa giurisprudenza, considerarsi senz’altro produttiva di quell’effetto estintivo, in coincidenza con la cancellazione, se successiva alla data di entrata in vigore della citata riforma (1° gennaio 2004) o a partire da quella data per le cancellazioni intervenute in un momento precedente.
A seguito di un vivace dibattito sorto in dottrina e in giurisprudenza, si rendeva necessario un ulteriore intervento delle Sezioni Unite (sentenza n. 6070/2013), con il quale si scartava l’ipotesi di una carenza di tutela dei creditori dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese e del venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta; si indicava invece, in tale ipotesi e secondo la medesima pronuncia, la nascita di un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
- le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione;
- si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.
Attenzione al soggetto che ha legittimazione
La Commissione trevigiana ha accolto il ricorso proposto dai soci rigettando, in primis, l’eccezione tesa a opporre il giudicato formatosi sulla lite precedentemente introdotta dal legale rappresentante della società per il riconoscimento del rimborso; sul punto, la motivazione della sentenza ha rammentato come il giudicato sviluppi e limiti i suoi effetti ai soli soggetti che erano parte del giudizio investito da una pronuncia non impugnata; conseguentemente, il responso ha rappresentato come la paternità del ricorso poi accolto fosse ascrivibile a soggetti diversi (quali i soci della società estinta) da quello precedente.
Su basi sostanzialmente analoghe il collegio provinciale ha ritenuto che il ricorso dovesse ritenersi derivante da un mancato accoglimento di una vera e propria istanza di rimborso e non da un diniego di autotutela (che l’ufficio, invece, asseriva di intravedere a seguito della domanda avanzata dai soci in sede amministrativa).
Successivamente, la stessa sentenza – fondata tra l’altro su un ampio richiamo dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 6070/2013, dianzi citata – ha rilevato come il credito IVA fosse stato debitamente dichiarato e ha individuato, proprio in questo fatto, il presupposto legittimante il rimborso poiché relativo a un credito certo, liquido ed esigibile e non, invece, a una mera pretesa la cui conclusione in bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore.
Incidentalmente la decisione qui scrutinata ha argomentato come la mancata indicazione del credito, nonché il difetto dello stesso nelle scritture contabili, avrebbe invece comportato la rinuncia della società al credito stesso, impedendo ai soci di poter agire contro il Fisco per poter ottenere il rimborso.
5-6 minuti
Giunge ancora una conferma sul diritto dei soci a ricevere i rimborsi di imposta dovuti a società di persone o di capitali cancellate dal Registro delle imprese.
La C.T. Prov. di Treviso, infatti, con la sentenza n. 119/1/2017, ha affermato il diritto al rimborso avanzato dai soci di una società di persone dopo che un precedente ricorso era incappato in una declaratoria di inammissibilità, poiché presentato dal legale rappresentante della società estinta; in quella occasione, il medesimo collegio aveva, infatti, affermato il vizio della domanda per mancanza di rappresentatività sia tecnica sia sostanziale, visto il conferimento del mandato ad litem riferibile a un soggetto non più legittimato ad agire dopo l’estinzione della società.
Tal tipo di contenzioso si inserisce in quello più eterogeneo sortito dopo lo storico intervento delle Sezioni Unite del 2010 (sentenze nn. 4060, 4061 e 4062), ove si ravvisava, nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell’art. 2495 del codice civile, una valenza innovativa rispetto al precedente regolamento in materia, ex art. 2456 medesima fonte.
Infatti, la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese – che nel precedente regime normativo ante DLgs n. 6 del 2003 si riteneva non valesse a provocare l’estinzione dell’ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti – doveva, secondo il rilevante intervento di questa giurisprudenza, considerarsi senz’altro produttiva di quell’effetto estintivo, in coincidenza con la cancellazione, se successiva alla data di entrata in vigore della citata riforma (1° gennaio 2004) o a partire da quella data per le cancellazioni intervenute in un momento precedente.
A seguito di un vivace dibattito sorto in dottrina e in giurisprudenza, si rendeva necessario un ulteriore intervento delle Sezioni Unite (sentenza n. 6070/2013), con il quale si scartava l’ipotesi di una carenza di tutela dei creditori dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese e del venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta; si indicava invece, in tale ipotesi e secondo la medesima pronuncia, la nascita di un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
- le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione;
- si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.
Attenzione al soggetto che ha legittimazione
La Commissione trevigiana ha accolto il ricorso proposto dai soci rigettando, in primis, l’eccezione tesa a opporre il giudicato formatosi sulla lite precedentemente introdotta dal legale rappresentante della società per il riconoscimento del rimborso; sul punto, la motivazione della sentenza ha rammentato come il giudicato sviluppi e limiti i suoi effetti ai soli soggetti che erano parte del giudizio investito da una pronuncia non impugnata; conseguentemente, il responso ha rappresentato come la paternità del ricorso poi accolto fosse ascrivibile a soggetti diversi (quali i soci della società estinta) da quello precedente.
Su basi sostanzialmente analoghe il collegio provinciale ha ritenuto che il ricorso dovesse ritenersi derivante da un mancato accoglimento di una vera e propria istanza di rimborso e non da un diniego di autotutela (che l’ufficio, invece, asseriva di intravedere a seguito della domanda avanzata dai soci in sede amministrativa).
Successivamente, la stessa sentenza – fondata tra l’altro su un ampio richiamo dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 6070/2013, dianzi citata – ha rilevato come il credito IVA fosse stato debitamente dichiarato e ha individuato, proprio in questo fatto, il presupposto legittimante il rimborso poiché relativo a un credito certo, liquido ed esigibile e non, invece, a una mera pretesa la cui conclusione in bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore.
Incidentalmente la decisione qui scrutinata ha argomentato come la mancata indicazione del credito, nonché il difetto dello stesso nelle scritture contabili, avrebbe invece comportato la rinuncia della società al credito stesso, impedendo ai soci di poter agire contro il Fisco per poter ottenere il rimborso.