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Cambiare il quorum non legittima il recesso


/ Maurizio MEOLI Venerdì, 2 giugno 2017
6-7 minuti

La delibera che modifica il quorum deliberativo per le assemblee straordinarie, riconducendolo alla previsione legale, non comporta una modificazione concernente i diritti di voto o di partecipazione legittimante il recesso ex art. 2437 comma 1 lett. g) c.c. A precisarlo è la Cassazione, nella sentenza n. 13875, depositata ieri.

Ai sensi della ricordata disposizione normativa, hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. Tale previsione ha dato vita a differenti ricostruzioni, sia per quanto riguardo la nozione di “diritti di voto”, sia per quanto riguarda il rapporto tra essi ed i “diritti di partecipazione”, sia con riguardo all’estensione di questi ultimi (solo diritti economici o anche diritti amministrativi), sia con riguardo alle modificazioni che incidono in via “indiretta” sui diritti di voto e di partecipazione, sia, infine, con riguardo al rilievo delle modificazioni che incidono soltanto “di fatto” sui medesimi diritti.

La disciplina del recesso – osserva in primo luogo la Suprema Corte – offre elementi sia letterali che sistematici che depongono a favore di un’interpretazione restrittiva della ricordata disposizione normativa.

Dal punto di vista letterale, innanzitutto, se i diritti di partecipazione fossero intesi in senso ampio, come comprensivi dei diritti di partecipazione all’amministrazione della società, la disgiuntiva “o” tra diritto di voto e di partecipazione non avrebbe senso, giacché i diritti di voto rappresentano l’aspetto principale dei diritti di partecipazione all’amministrazione della società. E, quindi, i diritti di partecipazione devono essere riferiti esclusivamente ai diritti di natura economica (ovvero ai diritti di partecipazione agli utili). Di conseguenza, una deliberazione di modificazione dei quorum deliberativi per le assemblee straordinarie, con riconduzione alla previsione legale, non può essere considerata, ai fini dell’insorgenza del diritto di recesso, come modificazione dello statuto concernente i diritti di partecipazione.
Occorre, peraltro, anche chiedersi se tale deliberazione possa comportare modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto.

Sul piano letterale, l’espressione diritti di voto rinvia essenzialmente all’art. 2351 c.c., secondo il quale ogni azione attribuisce il diritto di voto, con le eventuali limitazioni ivi previste (ad esempio, azioni senza diritto di voto, a voto limitato o a voto subordinato). “Modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto”, quindi, sul piano letterale, sono quelle che intervengono su tali limitazioni. Tale lettura restrittiva appare confermata anche a livello sistematico. Ed infatti, una volta riconosciuta dal legislatore la possibilità di ampliare le ipotesi di recesso (ex art. 2437 comma 4 c.c.), non avrebbe senso avallare una lettura eccessivamente elastica delle ipotesi specifiche e di quella in esame in modo particolare. E nello stesso senso depone l’intrinseca esigenza di certezza che il precetto normativo, per sua stessa natura, persegue (certezza funzionale al buon andamento delle spa, che devono poter apprezzare, prima di procedere, quali modificazioni statutarie faranno sorgere il diritto di recesso).

È vero – prosegue poi la Suprema Corte – che è senz’altro configurabile un’incidenza indiretta delle modificazioni statutarie sui diritti di voto o di partecipazione (si pensi, ad esempio, all’innalzamento degli utili attribuiti alle azioni privilegiate che indirettamente impatta sul diritto di partecipazione agli utili connesso alle azioni ordinarie). Ma nel caso di specie non appaiono ravvisabili effetti indiretti né con riguardo ai diritti di partecipazione, da intendersi (come visto) quali diritti di natura economica, né relativamente ai diritti di voto. Con la modificazione del quorum, infatti, i diritti di voto, nel loro assetto statutario non sono modificati affatto, ma rimangono immutati; ad essere modificato è il “peso” del voto, che, a seconda dei casi, può aumentare o diminuire.

In particolare, è ipotizzabile, in via di mero fatto, un pregiudizio per il titolare di quel pacchetto azionario che, prima della delibera, poteva condizionare le scelte della società, e che, successivamente, ha perso tale potere. Ma nel sistema disegnato dall’art. 2437 comma 1 lett. g) c.c. il diritto di recesso non è correlato ad un qualche pregiudizio per il socio, discendendo dal dato oggettivo dell’intervenuta modificazione statutaria (ed ulteriore conferma come si ricava, ragionando “a contrario”, dalla lettura dell’art. 2497-quater comma 1 lett. c) c.c.).

La norma in esame, quindi, non prende in considerazione una non meglio definita incidenza di fatto delle modifiche statutarie latamente attinenti ai diritti di voto o di partecipazione, tantomeno consentendo di valorizzare la generica idoneità della delibera a ledere gli interessi dell’azionista; profili che non possono costituire il presupposto di una lettura estensiva.

In definitiva, occorre che la delibera vada a toccare direttamente (o forse anche indirettamente, ma non con riguardo al caso di specie) il diritto di voto o di partecipazione, e non che genericamente nuoccia all’azionista, senza che detti diritti siano in qualche misura colpiti dalla stessa.

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