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Detrazione IVA e registrazione più lunga per le fatture di fine anno


/ Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO
6-8 minuti

Secondo Assonime si può posticipare la detrazione al termine per la dichiarazione relativa all’anno di ricezione della fattura

Assonime ha pubblicato ieri, 25 luglio 2017, la circolare n. 18, interpretativa delle novità fiscali introdotte dal DL 50/2017.
Con riferimento alla riduzione dei termini per l’esercizio della detrazione IVA, l’associazione rileva come il limite del 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione stessa potrebbe risultare incompatibile con i principi della Corte di Giustizia.
Se, da un lato, è vero che gli Stati membri possono esigere che i soggetti passivi IVA esercitino il diritto alla detrazione nello stesso periodo in cui tale diritto è sorto (sentenza Ecotrade, 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07), dall’altro la previsione di un termine di decadenza per l’esercizio di tale diritto può risultare incompatibile con le norme comunitarie se tale termine rende in pratica impossibile l’esercizio del diritto stesso (sentenza Astone, 28 luglio 2016, causa C-332/15).

Inoltre, Assonime si pronuncia sulla nuova formulazione dell’art. 25 del DPR 633/72, relativo ai termini di registrazione delle fatture passive.
Alcuni problemi potrebbero sorgere per le fatture emesse dal cedente o prestatore alla fine dell’anno e ricevute dal cessionario o committente nel corso dell’anno successivo. Il tenore letterale del novellato art. 25 del DPR 633/72 impone infatti la registrazione delle fatture entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno nel quale sono ricevute. Tale termine di registrazione appare incompatibile con il nuovo (e, almeno letteralmente, minore) termine per l’esercizio del diritto alla detrazione.
Ad esempio, per una fattura emessa a dicembre 2017 (per un’operazione effettuata nel 2017) e ricevuta dall’acquirente nel maggio 2018, la registrazione del documento potrebbe avvenire entro il 30 aprile 2019 (termine per la dichiarazione relativa all’anno di ricezione della fattura), mentre la detrazione potrebbe essere esercitata solo entro aprile 2018 (termine per la dichiarazione relativa all’anno in cui si verifica l’esigibilità dell’IVA). Nell’esempio proposto, dunque, verrebbe a determinarsi la perdita del diritto alla detrazione.

Oltre che in una evidente “distonia” dal punto di vista logico e operativo (ammettendo un termine per la registrazione delle fatture più ampio di quello per la detrazione), Assonime osserva una possibile incompatibilità con il principio della Corte di Giustizia Ue secondo cui, per l’esercizio della detrazione IVA, non può essere stabilito un termine che renda di fatto impossibile o eccessivamente gravoso l’esercizio del suddetto diritto (causa C-332/15).
Secondo Assonime, la soluzione sarebbe quella di considerare, quale termine per l’esercizio della detrazione delle fatture “di fine anno”, ricevute tardivamente, il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo.

La circolare affronta anche altre novità in materia di IVA introdotte dal DL 50/2017. Tra queste, il nuovo regime di esenzione IVA dei servizi di vitto e alloggio forniti dagli istituti regionali per il diritto allo studio universitario. Sul punto, viene messa in luce la formulazione di carattere “oggettivo” della nuova norma, per cui l’esenzione dall’imposta dovrebbe operare indipendentemente dalla natura giuridica degli enti, istituiti dalle Regioni, che garantiscono il diritto allo studio.

In materia di split payment, viene annunciata una successiva e più estesa circolare di commento alle modifiche apportate alla disciplina dal DL 50/2017. La circolare di ieri ribadisce che il meccanismo dello split payment ex art. 17-ter del DPR 633/72 non si applica alle operazioni fuori campo IVA, né alle operazioni esenti e non imponibili.

Su quest’ultimo aspetto, Assonime ritiene che siano escluse dallo split payment anche le forniture nei confronti di esportatori abituali, effettuate con il sistema del plafond, a differenza di quanto ipotizzato su Eutekne.info (si veda “Lo split payment prevale sul plafond” del 30 giugno 2017).
Tale impostazione si fonda su quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 15/2015 (§ 2), dalla quale emerge che le operazioni non imponibili IVA sono escluse dallo split payment. Tra le operazioni non imponibili, quindi, rientrano anche quelle la cui non imponibilità deriva dalla spendita del plafond da parte del cessionario o committente.

A livello operativo, un’eventuale prevalenza dello split payment sull’utilizzo del plafond determinerebbe una “disparità di trattamento” rispetto agli altri esportatori abituali e, in particolare, un danno finanziario in ragione dell’incremento del credito IVA che si verrebbe a creare per il fatto di dover versare l’imposta derivante dalle operazioni in split payment, senza che tali soggetti possano recuperare l’imposta, effettuando esclusivamente o quasi operazioni non imponibili.
Inoltre, Assonime sottolinea come una soluzione diversa (prevalenza dello split payment sul plafond) avrebbe conseguenze negative sul settore delle imprese esportatrici, la cui importanza a livello nazionale è significativa.

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