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Limiti numerici discordanti per il contratto di prestazione occasionale

Limiti numerici discordanti per il contratto di prestazione occasionale
/ Luca NEGRINI Venerdì, 7 luglio 2017
5-7 minuti

La circolare n. 107 dell’INPS non sembra in linea con le previsioni normative

Il nuovo contratto di prestazione occasionale previsto dall’art. 54-bis del DL n. 50/2017 può essere utilizzato solo da imprese e professionisti che abbiano alle proprie dipendenze un organico ridotto.
Infatti, il comma 14 dell’art. 54-bis, nell’individuare le ipotesi in cui è vietato il ricorso a tale tipologia contrattuale, a parte specifiche limitazioni che riguardano alcuni settori (edilizia, escavazione e lapidei) e l’esecuzione degli appalti di opere e servizi, incentra il limite generale all’utilizzo dell’istituto in relazione alle dimensioni dell’organico aziendale, prevedendone alla lettera a) il divieto “da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato”.

Tale limite numerico vale per tutti gli utilizzatori delle prestazioni occasionali, ad esclusione di quelle previste per la famiglia e per la Pubblica Amministrazione, compresi i professionisti e le imprese del settore agricolo. Queste ultime, inoltre, incontrano anche limiti in ordine ai soggetti da cui possono ricevere le prestazioni occasionali.
I divieti di cui al comma 14 trovano, poi, presidio nella sanzione stabilita dall’ultima parte del comma 20 dell’art. 54-bis, che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione giornaliera per cui risulti accertata la violazione.

In questo quadro l’intervento dell’INPS sui limiti all’utilizzo, cui è dedicato il punto 6.2 della circolare n. 107/2017, sembra aver travalicato la previsione della norma di legge, sia nella parte in cui individua un periodo da assumere a riferimento per il calcolo delle dimensioni dell’organico, sia nella parte in cui afferma che nel computo rientrano anche gli apprendisti.

Per quanto riguarda il primo aspetto, pur in assenza di qualsiasi indicazione specifica del legislatore in tal senso, la circolare stabilisce che la forza aziendale debba essere calcolata facendo riferimento al semestre compreso tra l’ottavo e il terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione.
Un criterio che manca di un supporto normativo, ma che sembra anche essere privo di razionalità: se per calcolare l’organico aziendale, ad esempio, in tema di conseguenze dell’illegittimità del licenziamento, può avere senso fare riferimento all’organico medio nel tempo, al fine di evitare che si approfitti di un momentaneo calo per licenziare in un regime più favorevole, viceversa, nel ricorso al lavoro occasionale il momento istantaneo in cui avviene l’utilizzo sembra essere il parametro più logico a cui fare riferimento.
Ad esempio, proprio in funzione di una temporanea e contingente riduzione dell’organico, che porti l’impresa al di sotto dei 5 dipendenti a tempo indeterminato, può essere utile ricorrere alla prestazione occasionale, in attesa di ripristinare le giuste dimensioni dell’organico, senza che assuma rilievo quanti fossero i lavoratori a tempo indeterminato otto mesi prima.

La circolare afferma che il riferimento alla media del periodo semplifica gli adempimenti da parte degli utilizzatori e favorisce lo svolgimento delle attività di controllo preventivo automatizzato da parte dell’Istituto. Sicuramente questo non è vero per l’utilizzatore, per il quale il dato istantaneo è di più facile utilizzo, mentre è probabilmente vero che faciliti un controllo preventivo da parte dell’INPS, ma tale ragione non sembra possa consentire di introdurre un criterio che finisce di trasformarsi in un limite dimensionale ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge.

Apprendisti esclusi dal computo dei limiti numerici

Addirittura in evidente contrasto con una disposizione di legge è, poi, l’affermazione della circolare n. 107 nella parte in cui stabilisce che nel novero dei dipendenti rientrano anche gli apprendisti a tempo indeterminato. Gli estensori sembrano essersi dimenticati dell’espressa previsione contenuta nell’art. 47, comma 3 del DLgs. 81/2015, secondo cui “fatte salve le diverse previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti”.

Non possono esservi dubbi sul fatto che il comma 14 dell’art. 54-bis introduca proprio un limite numerico per l’applicazione di un particolare istituto, quale il contratto di prestazione occasionale, senza nulla stabilire per il computo degli apprendisti, che devono quindi essere necessariamente esclusi, secondo la previsione generale dell’art. 47 del DLgs. 81/2015, nonostante quanto affermato dall’INPS nella sua circolare.

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