/ Emanuele GRECO e Massimo NEGRO Sabato, 29 luglio 2017
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Per le compensazioni oltre 5.000 euro devono essere considerati gli importi già indicati sul precedente modello TR
A pochi giorni dal termine del 31 luglio 2017 per la presentazione del modello TR riferito al secondo trimestre 2017, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 103 di ieri, si pronuncia sulle regole da seguire per determinare l’importo di 5.000 euro annui, al di sopra del quale è richiesto il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa dell’organo di revisione legale dei conti ex art. 2409-bis c.c.) sul modello TR per utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale.
Detta soglia di 5.000 euro, è stata, infatti, introdotta in sede di conversione del DL 50/2017 nella L. 96/2017 (in vigore dal 24 giugno 2017), mentre in precedenza non era previsto alcun obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) sul modello TR, al fine della compensazione del credito IVA. Coerentemente alla nuova disciplina, è stata approvata la nuova versione del modello TR (provv. Agenzia delle Entrate n. 124040 del 4 luglio 2017).
Come già sostenuto in un precedente intervento (si veda “Il nuovo modello TR testa le compensazioni oltre 5.000 euro annui” del 24 luglio 2017), l’importo di 5.000 euro annui, al di sopra del quale sorge l’obbligo di apposizione del visto di conformità sul modello per compensare i crediti IVA trimestrali, deve essere determinato tenendo conto del totale dei crediti IVA destinati alla compensazione nel corso dell’anno.
La risoluzione n. 103/2017 chiarisce espressamente che il limite di 5.000 euro annui per l’apposizione del visto di conformità “va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti”. Essendo le modifiche al DL 50/2017 apportate in sede di conversione entrate in vigore il 24 giugno 2017, poteva infatti sorgere il dubbio che gli importi indicati sul modello TR relativo al primo trimestre 2017, ai fini dell’utilizzo in compensazione, non dovessero essere computati nel suddetto limite di 5.000 euro per l’anno 2017. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in esame, specifica inoltre che l’importo richiesto in compensazione nell’istanza relativa al primo trimestre 2017 concorre al limite dei 5.000 euro annui, anche se il relativo credito IVA non è effettivamente utilizzato in compensazione.
Per chi non si fosse comportato conformemente agli orientamenti espressi nella risoluzione n. 103/2017 (ad esempio, presentando il modello senza visto), resta ferma la possibilità di presentare, entro il termine del 31 luglio 2017, un modello TR “integrativo” relativo al secondo trimestre, in seguito a quello già inviato.
Nella stessa risoluzione n. 103, l’Agenzia si pronuncia inoltre sulla possibilità di modificare il modello TR già presentato, nell’ipotesi in cui sia stato presentato un modello TR con un credito IVA chiesto in compensazione per un importo superiore a 5.000 euro annui erroneamente senza apposizione del visto di conformità.
Secondo l’Agenzia, a differenza di quanto avviene per la dichiarazione IVA (da presentarsi obbligatoriamente, salvo specifici esoneri), il modello TR è presentato solo laddove il soggetto passivo intenda destinare il credito IVA trimestrale a rimborso o in compensazione. Ne consegue che il visto di conformità è obbligatorio se l’istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a 5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione.
Pertanto, in caso di modello TR con richiesta di compensazione superiore a 5.000 euro presentato senza visto, se il soggetto passivo decide di compensare l’intero ammontare indicato nel modello, potrà farlo previa presentazione di un modello TR “integrativo” con il visto di conformità, barrando la casella “modifica istanza precedente”. Un eventuale utilizzo in misura inferiore a detto importo potrà, invece, essere effettuato senza dover procedere all’apposizione del visto.
Le ultime indicazioni dell’Agenzia nella risoluzione n. 103/2017 riguardano la possibilità di apposizione del visto di conformità, sul modello TR, da parte dei dipendenti delle società di servizi che siano anche iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili o dei consulenti del lavoro, anche in assenza dell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo (e, quindi, senza il possesso della partita IVA).
Secondo l’Agenzia non vi sono preclusioni sul punto, considerato che l’art. 3 comma 3 del DPR 322/98 si limita a prescrivere l’iscrizione del soggetto autorizzato negli albi indicati, senza richiedere il contestuale esercizio della professione in forma di lavoro autonomo. Inoltre, viene osservato che l’art. 33 comma 2 del DLgs. 241/97 consente l’apposizione del visto di conformità da parte dei responsabili dei CAF, da individuare tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, “anche assunti con rapporto di lavoro subordinato”.
Infine, l’Agenzia non ravvisa preclusioni nemmeno alla trasmissione della dichiarazione da parte del professionista dipendente della società di servizi, per il tramite dell’abilitazione della medesima società, sempreché quest’ultima sia inquadrabile fra le società ex art. 2 del DM 18 febbraio 1999.