Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Presunzioni bancarie per i professionisti solo sui versamenti


/ Alice BOANO Sabato, 29 luglio 2017
4-6 minuti

La Cassazione censura il proprio orientamento contrario, comunque isolato

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18801 depositata ieri, ha riaffermato il principio in base al quale la presunzione legale di cui all’art. 32 del DPR 600/73 opera, per quanto riguarda i redditi prodotti dai lavoratori autonomi, solamente in relazione ai versamenti non giustificati.

La pronuncia di fatto si inserisce nel dibattito, tutt’ora in corso, sulla portata applicativa dell’art. 32 comma 1 n. 2 del DPR 600/73, relativo alla possibilità per l’amministrazione finanziaria di procedere ad indagini di tipo bancario.
Prima della modifica introdotta dall’art. 1 della L. 311/2004, che ha aggiunto il riferimento ai “compensi” al predetto art. 32, l’articolo prevedeva nella sua formulazione testuale il solo termine “ricavi”, per cui si riteneva che la presunzione riguardante i prelevamenti fosse applicabile soltanto ai titolari di reddito d’impresa.

La modifica legislativa del 2004 e l’aggiunta della locuzione “ai compensi” aveva fatto sì che la presunzione fosse applicabile anche ai lavoratori autonomi.
Sennonché, la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 228/2014, dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 32 comma 1 n. 2 secondo periodo del DPR 600/73 limitatamente alle parole “o compensi”, di fatto escludendo l’operatività della presunzione nelle indagini finanziarie relative a compensi non dichiarati, e facendo, in tal modo venir meno l’equiparazione tra attività imprenditoriale e professionale.
Conseguentemente, il DL 193/2016 ha soppresso le parole “o compensi”, precedentemente introdotte nel 2004.

Lo stesso DL, con esclusivo riferimento al reddito d’impresa, ha poi introdotto alcune limitazioni relative alle presunzioni sui prelevamenti. In particolare, trova applicazione un limite di 1.000 euro giornalieri, e comunque di 5.000 euro mensili, al di sotto del quale la presunzione sui ricavi non dichiarati derivanti dalle movimentazioni non giustificate non può operare.
Ad ogni modo, per i possessori di reddito di lavoro autonomo, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale alcune (invero isolate) sentenze hanno affermato che la presunzione legale non potesse più operare né sui versamenti né sui prelevamenti effettuati su conto corrente (Cass. n. 23041/2015 e Cass. n. 16440/2016).

Limiti per i prelievi introdotti dal DL 193/2016

La sentenza in commento in aderenza al dictum della Corte Costituzionale, poi confermato in via normativa, ribadisce che per i possessori di reddito di lavoro autonomo i versamenti continuano ad avere effetto di presunzione legale, sebbene relativa.

Innanzitutto, si ribadisce come le motivazioni della Corte Costituzionale facciano espresso riferimento alla presunzione relativa ai prelievi e non a quella concernente i versamenti. Dunque, è solo con riferimento alla somma prelevata che la Corte ha escluso l’operatività della doppia correlazione in virtù della quale si ritiene che essa sia stata utilizzata per l’acquisizione, non contabilizzata o non fatturata, di fattori produttivi e che tali fattori abbiano prodotto beni o servizi venduti a loro volta in nero.

In effetti, i prelevamenti si inseriscono in un sistema di contabilità semplificata in cui ben può accadere che vi sia promiscuità tra spese professionali e spese personali.
In conclusione, non può ritenersi legittimo un avviso di accertamento emesso nei confronti di un possessore di reddito da lavoro autonomo (nel caso di specie, si trattava di un esercente attività paramediche) fondato sui prelevamenti bancari non giustificati. Di contro, la presunzione opererà, invece, solo nel caso dei versamenti.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...